In questa paginaIn vista della scadenza del 18 febbraio dell'autoliquidazione 2007-2008, vediamo quali sono le agevolazioni che potranno essere godute in regolazione del premio dello scorso anno e sulla rata anticipata per il 2008. I datori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione Inail devono procedere al calcolo del premio mediante la procedura dell'autoliquidazione, in scadenza il 18 febbraio 2008 in quanto il 16, termine ordinario, cade di sabato. In particolare i datori di lavoro devono denunciare, per ogni posizione assicurativa di loro competenza, le retribuzioni del 2007 relative ai soggetti assicurati e determinare, sulla base delle retribuzioni denunciate, l'importo della regolazione del premio 2007 e calcolare, sulla base delle stesse retribuzioni e degli altri elementi comunicati dall'Inail, l'importo della rata anticipata per il 2008. Sulla base di tali importi provvedono, con un unico versamento ovvero mediante il pagamento rateale, al pagamento del premio derivante dalla somma algebrica degli importi a titolo di regolazione e di rata calcolati per ciascuna posizione assicurativa. L'autoliquidazione interessa anche gli eventuali contributi associativi a carico del datore di lavoro: l'eventuale compensazione può essere eseguita solo con riferimento allo stesso codice e, in nessun caso, con i premi dovuti all'Inail. La dichiarazione delle retribuzioni, se presentata in via telematica (non è più possibile presentarla mediante supporto magnetico) può essere effettuata entro il 16 marzo 2008, ma i pagamenti devono avvenire comunque entro il 18 febbraio 2008, ovvero, in caso di pagamento rateale, in quattro rate trimestrali decorrenti dal 18 febbraio (16 maggio, 18 agosto e 17 novembre). Nell'effettuare l'autoliquidazione i datori di lavoro devono tenere in considerazione le seguenti agevolazioni. ArtigianatoLo sconto riguarda tutte le posizioni assicurative artigiane, con o senza dipendenti, e deve essere calcolato nell'autoliquidazione 2007-2008 unicamente in regolazione 2007, sull'importo totale dovuto, comprensivo sia dei premi unitari relativi ai componenti dei nuclei artigiani sia del premio ordinario riferito ai dipendenti, al netto di eventuali ulteriori riduzioni spettanti per altre agevolazioni contributive stabilite dalle norme vigenti. La riduzione dei premi, ai sensi del comma 781 della legge 296/06, è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal Dlgs 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni (si ricorda le modifiche introdotte dalla legge 123/07), e dalle specifiche normative di settore, le quali:
Dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sarà determinata nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro. L'Inail, con la nota del 14 dicembre 2007, ha diramato importanti istruzioni per le aziende artigiane in ordine alle modalità con cui procedere al calcolo dell'autoliquidazione 2007-2008 qualora per la rata anticipata, nell'autoliquidazione 2006-2007, non sia stato applicato lo sconto del 3% previsto per le aziende artigiane. Il datore di lavoro che abbia versato a titolo di rata 2007 un importo superiore a quello indicato nelle basi di calcolo, potrà decurtare dal premio complessivamente dovuto per lo stesso anno l'importo pagato. Si anticipa che, ad avvenuta verifica della rateazione per l'autoliquidazione 2007, per le aziende artigiane si procederà a verificare, da parte dell'Inail, le eccedenze originate dalla stessa autoliquidazione sulla richiesta nell'autoliquidazione 2008. Ovviamente tale attività sarà eseguita dopo l'elaborazione dell'autoliquidazione 2008 e a condizione che l'autoliquidazione 2007 sia interamente coperta da pagamento. Pertanto, gli interessati non devono effettuare compensazioni con modello di delega F24 per i crediti originati dalla mancata applicazione dello sconto. Autotrasporto in conto terziIl dl 167/00 convertito, con modificazioni, nella legge 229/00 e la legge 448/01 stabiliscono una riduzione dei premi assicurativi dovuti dalle imprese di autotrasporto in conto terzi per i dipendenti addetti alla guida di autoveicoli. L'Inail, con la nota del 21 dicembre 2007, ha fornito importanti chiarimenti per la riduzione relativa agli anni 2006, 2007 e 2008. Per quanto riguarda il 2006, la riduzione è pari al 34,8%, rispetto al 32% applicato nella autoliquidazione 2006-2007. Pertanto i datori di lavoro che non hanno beneficiato dello sconto nella misura definitiva hanno la facoltà di chiedere il rimborso del credito maturato per l'anno 2006 ovvero di compensare debiti correnti in sede di autoliquidazione 2007-2008 o debiti pregressi, mediante accordi con le rispettive unità territoriali. Per la regolazione del 2007 è confermata la riduzione in via provvisoria dei premi nella misura del 14% di quanto dovuto per i dipendenti addetti alla guida degli autoveicoli. Per la rata 2008, la riduzione, sempre a carattere provvisorio, è pari al 14%. PescaÈ disposto in favore delle imprese, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera, la pesca nelle acque interne e lagunari, una riduzione del premio nella misura del 70% (legge 27 dicembre 2006 n. 296). La legge finanziaria 2008 (legge 244/07, art. 1, comma 172) ha innalzato la riduzione all'80% dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2008. EdiliziaLa legge 266/02, art. 2, comma 3, aveva disposto fino al 31 dicembre 2006 la proroga dell'agevolazione contributiva per il settore dell'edilizia, di cui alla legge 341/95. Il protocollo sul welfare, attuato mediante la legge 24 dicembre 2007 n. 247 (Gu 29 dicembre 2007, n. 301) reintroduce lo sconto. Rispetto alla disciplina previgente, entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo valuta la possibilità che, con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento. La novità legislativa introdotta a fine anno e successiva alla redazione delle istruzioni per l'autoliquidazione 2007-2008 rende necessario un nuovo intervento interpretativo da parte dell'Inail. Reimpiego dei dirigenti privi di occupazioneGodono di una particolare riduzione i dirigenti privi di occupazione. L'art. 20 della legge 266/97 stabilisce che alle aziende che occupano meno di 250 dipendenti, e ai consorzi tra esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascun dirigente assunto e per un periodo non superiore a 12 mesi, un contributo pari al 50% dei contributi dovuti. Ai fini della concessione del beneficio, sono stipulate convenzioni tra le agenzie regionali per l'impiego, le associazioni di categoria e le associazioni sindacali dei dirigenti, mirate allo svolgimento di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti: l'ammissione all'agevolazione contributiva è concessa pertanto a seguito di istanza presentata da parte delle aziende interessate, con proprio provvedimento motivato. Inserimento dei disabiliI datori di lavoro beneficiano della fiscalizzazione totale o parziale per ogni lavoratore disabile assunto. Condizione essenziale per poter ottenere l'agevolazione è la stipula di apposita convenzione tra organismi regionali competenti e l'Inail: i datori di lavoro devono presentare apposita richiesta di autorizzazione al suddetto organismo regionale. In assenza d'autorizzazione, il premio deve essere corrisposto per intero. La fiscalizzazione spetta nelle seguenti misure:
Sostituzione di lavoratori assenti per maternitàPer i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo parentale) i datori di lavoro hanno diritto allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi Inail. L'agevolazione trova applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione ovvero per un anno dall'accoglienza in famiglia del minore adottato o in affidamento. Possono beneficiare dell'agevolazione:
Contratto di inserimentoIl dlgs 66/03, art. 59, comma 3, ha esteso al contratto di inserimento gli incentivi previsti per i contratti di formazione e lavoro, con l'esclusione dei giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età, a meno che siano in possesso di una delle altre condizioni soggettive che danno diritto al beneficio (v. tavola). Spettano le riduzioni per i seguenti soggetti: disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni, lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro, lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, persone riconosciute affette da handicap in base alla normativa vigente. Le agevolazioni superiori al 25% devono rispettare i requisiti previsti dall'art. 5 del regolamento Ue 2204/02, in particolare:
Il nuovo decreto ministeriale (sostituitosi al decreto 17 novembre 2005, Gu 25/06), ha individuato, per l'anno 2007, le aree territoriali che evidenziano le prescritte situazioni di minor occupazione e di maggior disoccupazione femminile che danno titolo ad assumere donne (di qualunque età), ivi residenti, con il contratto di inserimento, in particolare le aree interessate a tale incentivazione sono tutte le regioni e le province autonome. Tale disposizione permette di stipulare contratti di inserimento con donne, su tutto il territorio nazionale, godendo dello sconto contributivo minimo pari a 25%. Inoltre, con riferimento ai parametri indicati dal reg. (Ce) 2204/02, tale decreto ritiene che le aree interessate maggiormente sono quelle relative alle regioni del Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. In tali regioni è permesso stipulare contratti di inserimento con l'applicazione dei benefici anche se eccedenti il 25%, in relazione alla collocazione territoriale e al settore di appartenenza del datore di lavoro. ![]() RateazioneI datori di lavoro hanno la facoltà di chiedere di effettuare il pagamento dei premi relativi all'autoliquidazione in 4 rate di uguale importo, che per la prossima autoliquidazione si riferiscono alle seguenti date:
A decorrere dall'autoliquidazione 2007-2008, viene tenuta valida la manifestazione di volontà già espressa nella precedente autoliquidazione 2006-2007, effettuata barrando la relativa casella SI nel modello 1031. Ne consegue che il datore di lavoro che in sede di autoliquidazione 2006-2007 avesse richiesto il pagamento rateale e che non intenda, in sede di autoliquidazione 2007-2008, avvalersi di tale beneficio, dovrà compilare e inviare, entro il 18 febbraio 2008 all'Inail, il modello Revoca rateazione (disponibile presso il sito www.inail.it).
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