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L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza per richiedere il credito d'imposta relativo a nuove assunzioni nelle aree svantaggiate. Il bonus è di 333 euro al mese per ciascun lavoratore che determina un incremento occupazionale effettivo. Con il provvedimento 15 maggio 2008, protocollo n. 72535/2008, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza, denominato "Mod. Ial", da inviare telematicamente al fine di ottenere l'attribuzione del credito d'imposta introdotto dalla Finanziaria 2008 per le assunzioni in sovrannumero nelle aree svantaggiate (v. il precedente articolo su Finanziamenti & credito n. 5/2008, p. 61). La decorrenza per l'invio dell'istanza è stata fissata al 15 luglio. BeneficiariPossono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro (indipendentemente dalla natura giuridica assunta) che nel 2008 effettuano nuove assunzione volte a incrementare il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo pieno sia con contratto part-time, nelle regioni del sud (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna) più le regioni di Abruzzo e Molise. Sono esclusi gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni (art. 74 del Tuir). Il Dm attuativo 12 marzo 2008 ha precisato che nel caso di impresa subentrante a un'altra nella gestione di un servizio pubblico anche gestito da privati, il credito d'imposta potrà essere applicato limitatamente ai lavoratori nuovi assunti in eccesso rispetto a quelli dell'impresa sostituita. I lavoratori da assumere che possono dare diritto al beneficio sono:
Le categorie di lavoratori sopra indicati, ovvero coloro i quali danno diritto al credito d'imposta, devono essere assunti nel 2008 e devono costituire un incremento occupazionale della forza lavoro impiegata con contratto a tempo indeterminato rispetto a quella impiegata, mediamente, nell'anno 2007 sempre nelle sopra citate aree svantaggiate. A tale proposito il decreto attuativo ha precisato che il citato requisito dell'incremento deve scaturire:
Riguardo all'incremento occupazionale occorre focalizzare l'attenzione sulle seguenti casistiche:
Il credito d'imposta può essere applicato se il datore di lavoro interessato rispetta le seguenti tre condizioni:
AgevolazioneIl credito d'imposta matura nella misura di 333 euro al mese per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato risultato a incremento, elevato a 416 euro al mese se l'incremento deriva dall'assunzione di donne rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato". Detto beneficio non può essere cumulato con altri aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87, par. 1, del Trattato Ue. Il credito d'imposta, una volta rispettati i requisiti e aver ottenuto l'autorizzazione, spetta per gli anni 2008 (dal mese di assunzione), 2009 e 2010. ProceduraL'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 15 maggio 2008 prot. n. 72535/2008, pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia stessa, ha approvato il modello di istanza (v. box) e le relative istruzioni. Il datore di lavoro che rispetta le predette condizioni e intende utilizzare il beneficio è tenuto ad inoltrare, preventivamente, detta istanza esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate di Pescara. La domanda deve essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati incrementi occupazionali (termine ultimo 31 gennaio 2009). In caso di ulteriori incrementi occupazionali, il datore di lavoro interessato provvederà a presentare successive istanze. La procedura telematica per l'invio dell'istanza è denominata "Creditoassunzioni" e sarà attiva a partire dalle ore 10.00 del 15 luglio 2008, conseguentemente per le assunzioni agevolabili effettuate nel periodo 1° gennaio al 30 giugno 2008, l'istanza potrà essere presentata solo a partire dalla predetta data del 15 luglio.
Trasmissione dell'istanza. La trasmissione all'Agenzia delle Entrate può essere eseguita:
La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti. L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservata a cura di quest'ultimo. Esame delle domande. Le domande verranno esaminate dall'Agenzia delle Entrate, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione, e l'accoglimento o il diniego delle stesse verrà notificato, entro 30 giorni, tramite comunicazione telematica (la mancata risposta entro 30 giorni si ritiene rappresenti "silenzio rifiuto"). L'accettazione delle domande avverrà fino a esaurimento delle misure stanziate dalla Finanziaria (l'esaurimento delle risorse verrà comunicato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate). Successivamente l'accoglimento della domanda (dal primo giorno successivo), i soggetti beneficiari potranno recuperare il credito d'imposta esclusivamente attraverso il mod. F24. Il mancato accoglimento della domanda per esaurimento dei fondi, dà comunque diritto al datore di lavoro di ripresentare la domanda (nuova istanza) tra il 1° e il 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 (tale domanda verrà esaminata con riferimento all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza originale e nel limite delle risorse divenute disponibili per: rinuncia del credito, mancato invio della prevista comunicazione, comunicazione di minori crediti spettanti). L'importo del credito può essere al massimo pari a quello richiesto dall'istanza originaria. Adempimenti dopo l'accoglimento dell'istanza. I soggetti autorizzati all'utilizzo del credito d'imposta sono tenuti a inviare, all'Agenzia delle Entrate, una comunicazione attestante che il numero complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i contratti formativi su base annuale, non risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre 2007). La comunicazione dovrà pervenire dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e dovrà altresì contenere l'indicazione del minor credito eventualmente spettante in relazione all'anno precedente ovvero all'anno in corso. Decadenza del beneficio. Il datore di lavoro decade dal beneficio:
Negli ultimi due casi, la decadenza comporta sia il divieto di utilizzare il credito già maturato sino alla data in cui si verifica la violazione che determina la decadenza sia la restituzione del credito d'imposta già utilizzato, con l'applicazione di sanzione e interessi.
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