Bonus assunzioni al Sud, pronto il modello

Modello di istanza "Ial"

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BeneficiariBeneficiari
AgevolazioneAgevolazione
ProceduraProcedura

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza per richiedere il credito d'imposta relativo a nuove assunzioni nelle aree svantaggiate. Il bonus è di 333 euro al mese per ciascun lavoratore che determina un incremento occupazionale effettivo.

Con il provvedimento 15 maggio 2008, protocollo n. 72535/2008, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza, denominato "Mod. Ial", da inviare telematicamente al fine di ottenere l'attribuzione del credito d'imposta introdotto dalla Finanziaria 2008 per le assunzioni in sovrannumero nelle aree svantaggiate (v. il precedente articolo su Finanziamenti & credito n. 5/2008, p. 61). La decorrenza per l'invio dell'istanza è stata fissata al 15 luglio.

Beneficiari

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro (indipendentemente dalla natura giuridica assunta) che nel 2008 effettuano nuove assunzione volte a incrementare il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo pieno sia con contratto part-time, nelle regioni del sud (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna) più le regioni di Abruzzo e Molise. Sono esclusi gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni (art. 74 del Tuir).

Il Dm attuativo 12 marzo 2008 ha precisato che nel caso di impresa subentrante a un'altra nella gestione di un servizio pubblico anche gestito da privati, il credito d'imposta potrà essere applicato limitatamente ai lavoratori nuovi assunti in eccesso rispetto a quelli dell'impresa sostituita.

I lavoratori da assumere che possono dare diritto al beneficio sono:

lavoratori di prima occupazione;

disoccupati;

soggetti in procinto di perdere il posto di lavoro;

portatori di handicap (legge 104/92);

donne rientranti nella definizione di lavoratori svantaggiati (art. 2, lett. f, punto XI, del regolamento Ce 2204/02).

Le categorie di lavoratori sopra indicati, ovvero coloro i quali danno diritto al credito d'imposta, devono essere assunti nel 2008 e devono costituire un incremento occupazionale della forza lavoro impiegata con contratto a tempo indeterminato rispetto a quella impiegata, mediamente, nell'anno 2007 sempre nelle sopra citate aree svantaggiate. A tale proposito il decreto attuativo ha precisato che il citato requisito dell'incremento deve scaturire:

sia rispetto alla sede di lavoro presso cui i nuovi assunti sono impiegati;

sia rispetto ai lavoratori complessivamente impiegati.

Riguardo all'incremento occupazionale occorre focalizzare l'attenzione sulle seguenti casistiche:

è necessario tenere conto anche dei decrementi occupazionali verificatosi in società controllate e collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;

i contratti part-time si devono contare in proporzione alle ore prestate rispetto al contratto a tempo pieno;

per i datori di lavoro che hanno iniziato o che inizieranno l'attività nel 2008, ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato determina incremento occupazionale (la media del 2007 risulta pari a zero);

i soci di cooperativa sono equiparati ai lavoratori dipendenti al fine della determinazione dell'organico per usufruire del beneficio in questione.

Il credito d'imposta può essere applicato se il datore di lavoro interessato rispetta le seguenti tre condizioni:

rispetto dei contratti collettivi nazionali (con riferimento all'intera azienda);

rispetto delle norme in materia di sicurezza;

non aver ridotto la base occupazione nel periodo 1° novembre - 31 dicembre 2007, per motivi diversi dai raggiunti limiti di età, dal collocamento a riposo e dalle dimissioni volontarie o dal licenziamento per giusta causa.

Agevolazione

Il credito d'imposta matura nella misura di 333 euro al mese per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato risultato a incremento, elevato a 416 euro al mese se l'incremento deriva dall'assunzione di donne rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato". Detto beneficio non può essere cumulato con altri aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87, par. 1, del Trattato Ue.

Il credito d'imposta, una volta rispettati i requisiti e aver ottenuto l'autorizzazione, spetta per gli anni 2008 (dal mese di assunzione), 2009 e 2010.

Procedura

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 15 maggio 2008 prot. n. 72535/2008, pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia stessa, ha approvato il modello di istanza (v. box) e le relative istruzioni. Il datore di lavoro che rispetta le predette condizioni e intende utilizzare il beneficio è tenuto ad inoltrare, preventivamente, detta istanza esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate di Pescara. La domanda deve essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati incrementi occupazionali (termine ultimo 31 gennaio 2009). In caso di ulteriori incrementi occupazionali, il datore di lavoro interessato provvederà a presentare successive istanze.

La procedura telematica per l'invio dell'istanza è denominata "Creditoassunzioni" e sarà attiva a partire dalle ore 10.00 del 15 luglio 2008, conseguentemente per le assunzioni agevolabili effettuate nel periodo 1° gennaio al 30 giugno 2008, l'istanza potrà essere presentata solo a partire dalla predetta data del 15 luglio.

La struttura del modello

Frontespizio: costituito da due pagine, la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi del datore di lavoro che presenta l'istanza nonché la sottoscrizione della medesima con l'indicazione dei quadri compilati.
Il frontespizio è composto dalle seguenti voci:

numero progressivo dell'istanza;

codice fiscale (del datore di lavoro);

dimensione impresa (gi = grande impresa, mi = media impresa, pi = piccola impresa);

soggetto con più attività;

comma 541 (per indicare se il soggetto interessato esercita il controllo su altre società);

comma 544 (per indicare se vi sono imprese subentranti);

dati relativi alle persone fisiche;

residenza, sede legale e domicilio fiscale;

soggetti non residenti;

dati relativi al rappresentante firmatario dell'istanza;

dichiarazione del richiedente e sottoscrizione dell'istanza, il richiedente deve indicare il numero di quadri a e b compilati e deve dichiarare di rispettare le condizioni previste dall'art. 2, commi 536-457, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; di avere presentato ovvero di presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad alcuni aiuti di Stato considerati incompatibili dalla Commissione europea e infine di eleggere il domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, per ogni comunicazione inerente l'istanza;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

richiesta di rinuncia a un istanza precedentemente inviata;

impegno alla presentazione telematica.

Quadro A, contenente i dati relativi alla determinazione dell'entità dell'incremento occupazionale rilevante; per ciascun mese nel quale è stato realizzato un incremento occupazionale occorre compilare il quadro A per i mesi successivi nei quali il medesimo incremento viene mantenuto non devo essere compilati altri riquadri.

Quadro B, che risulta composto da due sezioni e deve essere utilizzato per indicare i dati relativi ai lavoratori assunti (sezione I) per i quali il credito d'imposta è complessivamente chiesto (sezione II). Qualora i righi previsti nella sezione I non siano sufficienti all'indicazione dei dati relativi ai lavoratori agevolabili, dovranno essere compilati ulteriori quadri B.

Trasmissione dell'istanza. La trasmissione all'Agenzia delle Entrate può essere eseguita:

direttamente dai datori di lavoro interessati, se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate;

tramite soggetti abilitati di cui all'art. 3, comma 3, del Dpr 22luglio 1998 n. 322, ovvero professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti, i quali sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione dell'istanza o dall'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se l'istanza è stata compilata dal richiedente o predisposta dall'intermediario (l'impegno va riportato nel frontespizio dell'istanza). Copia dell'istanza deve essere poi rilasciata al richiedente.

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservata a cura di quest'ultimo.

Esame delle domande. Le domande verranno esaminate dall'Agenzia delle Entrate, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione, e l'accoglimento o il diniego delle stesse verrà notificato, entro 30 giorni, tramite comunicazione telematica (la mancata risposta entro 30 giorni si ritiene rappresenti "silenzio rifiuto").

L'accettazione delle domande avverrà fino a esaurimento delle misure stanziate dalla Finanziaria (l'esaurimento delle risorse verrà comunicato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate). Successivamente l'accoglimento della domanda (dal primo giorno successivo), i soggetti beneficiari potranno recuperare il credito d'imposta esclusivamente attraverso il mod. F24.

Il mancato accoglimento della domanda per esaurimento dei fondi, dà comunque diritto al datore di lavoro di ripresentare la domanda (nuova istanza) tra il 1° e il 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 (tale domanda verrà esaminata con riferimento all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza originale e nel limite delle risorse divenute disponibili per: rinuncia del credito, mancato invio della prevista comunicazione, comunicazione di minori crediti spettanti). L'importo del credito può essere al massimo pari a quello richiesto dall'istanza originaria.

Adempimenti dopo l'accoglimento dell'istanza. I soggetti autorizzati all'utilizzo del credito d'imposta sono tenuti a inviare, all'Agenzia delle Entrate, una comunicazione attestante che il numero complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i contratti formativi su base annuale, non risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre 2007). La comunicazione dovrà pervenire dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e dovrà altresì contenere l'indicazione del minor credito eventualmente spettante in relazione all'anno precedente ovvero all'anno in corso.

Decadenza del beneficio. Il datore di lavoro decade dal beneficio:

se non fa incremento occupazionale effettivo (in tale ipotesi la decadenza opera dall'anno successivo e non si restituisce il benefico già applicato);

se i nuovi rapporti di lavoro non vengono conservati per almeno due anni nelle piccole e medie imprese e tre anni nelle altre imprese;

se vengono accertate definitivamente violazioni non formali, ai fini fiscali e contributivi in materia di lavoro dipendente, per le quali siano irrogate sanzioni non inferiori a 5.000 euro, ovvero siano accertate violazioni in materia di sicurezza, commesse negli anni 2008, 2009 e 2010, ovvero siano stati emanati provvedimenti definitivi per condotta antisindacale del datore di lavoro.

Negli ultimi due casi, la decadenza comporta sia il divieto di utilizzare il credito già maturato sino alla data in cui si verifica la violazione che determina la decadenza sia la restituzione del credito d'imposta già utilizzato, con l'applicazione di sanzione e interessi.


Autore: Elisa Bonati - MGconsulting S.r.l.
Fonte: Finanziamenti & credito - Novecento media, n. 6, 25 Giugno 2008

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