Un bonus se il negozio chiude

Novità per i commercianti

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Domanda con modulo ad hocDomanda con modulo ad hoc

Sacrifici ridotti per chi chiude bottega. Il commerciante che cesserà definitivamente l'attività, tra il 1° gennaio di quest'anno e il 31 dicembre 2011, potrà contare su di un mensile fino all'accesso alla pensione. Questo bonus economico, pari al trattamento minimo di pensione, spetta fino all'effettiva liquidazione della pensione, vale a dire fino alla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia considerando pure il periodo delle cosiddette «finestre». È stata la crisi economica a spingere verso la riedizione dello speciale ammortizzatore sociale a favore dei lavoratori autonomi e comunemente chiamato «rottamazione negozi». Le istruzioni operative sono arrivate dall'Inps nella circolare n. 50/2009.

LA ROTTAMAZIONE NEGOZI

A chi spetta

Ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche, agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Le condizioni

Si ha diritto all'incentivo in caso di cessazione definitiva dell'attività nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011

L'indennizzo

L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali. Spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie i 65 anni di età, se uomo, ovvero i 60 anni di età, se donna

La domanda

La presentazione della relativa domanda può avvenire entro il 31 gennaio 2008

Sos negozi. La novità è arrivata con la legge n. 2/2009 (pubblicata sul S.O. n. 14 alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009), la quale ha disposto che l'indennizzo di cui all'articolo 1 del dlgs n. 207/1996 è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo dlgs nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011. Inoltre, ha stabilito che le relative domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2012 e che l'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto deve avvenire fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.

Il richiamato dlgs n. 207/1996 ha istituito un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, originariamente per il periodo compreso tra 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, a favore dei soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche. Successivamente la legge n. 449/1997 ha esteso l'indennizzo, per il periodo compreso tra 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'indennizzo in esame è stato poi più volte prorogato e, in particolare, per il triennio 2002/2004 e per il triennio 2005/2007. Infine, la legge n. 211/2004 ha stabilito che lo speciale indennizzo poteva essere erogato anche ai soggetti che avessero cessato attività nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007, presentando la relativa domanda entro il 31 gennaio 2008.

La crisi economica ha spinto il legislatore a una nuova riedizione dello speciale ammortizzatore sociale per i lavoratori autonomi, con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.

I requisiti. L'indennizzo spetta ai predetti soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, siano in possesso dei seguenti requisiti:

62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne;

iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall'Istituto.

Le condizioni. L'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni nel periodo compreso sempre tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011:

cessazione definitiva dell'attività commerciale;

riconsegna al comune dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto o dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o di entrambe nel caso di attività abbinata o, per coloro che hanno avviato l'attività commerciale con la legge di riforma (dlgs n. 114/1998), comunicazione al comune (MOD. COM 1) di cessazione dell'attività;

cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Si ricorda che per le attività di commercio al minuto il dlgs n. 114/1998 ha fatto venir meno l'obbligo dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (Rec), con effetto dal 24 aprile 1999, e quindi il conseguente obbligo di cancellazione.

Misura e durata dell'indennizzo. L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali. Spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie i 65 anni di età, se uomo, ovvero i 60 anni di età, se donna. La disposizione di proroga (legge n. 2/2009), tuttavia, stabilisce che l'indennizzo venga erogato agli aventi diritto fino al momento di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.

In merito, l'Inps ha interessato il ministero del lavoro il quale ha chiarito (nota del 20 marzo 2009) che l'indennizzo deve essere prorogato, rispetto al compimento dell'età pensionabile, fino alla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia. Ciò in quanto, ha spiegato il ministero, nel modificare il termine ultimo dell'erogazione dell'indennizzo a seguito dell'introduzione delle finestre di accesso alla pensione di vecchiaia, il legislatore ha voluto offrire un sostegno economico ai soggetti destinatari della prestazione che non si sovrapponga o si sostituisca alla tutela offerta dal sistema previdenziale.

Questa proroga dei termini di scadenza nell'erogazione dell'incentivo, ha precisato ancora l'Inps, vale sia per i nuovi indennizzi erogati a seguito della proroga della legge n. 2/2009, sia a quegli indennizzi erogati in virtù delle disposizioni precedenti in materia e ancora in essere alla data del 31 gennaio 2009, poiché il provvedimento è entrato in vigore il 29 gennaio 2009.

L'erogazione dell'indennizzo cessa in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Tutto il periodo di godimento dell'indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione, da computare nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali.

Domanda con modulo ad hoc

La domanda per la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso la sede dell'Inps territorialmente competente, utilizzando l'apposito modulo. Devono comunque essere considerate utilmente presentate, e conseguentemente istruite, anche le domande non redatte sul modulo.

Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia (articolo 46 dpr n. 445/2000), la documentazione comprovante la cessazione definitiva dell'attività commerciale e la cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché la dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni di imposta. Alla domanda deve inoltre essere allegata:

la documentazione comprovante l'avvenuta riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto o dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o di entrambe nel caso di attività abbinata, ovvero dichiarazione rilasciata dal comune dalla quale risulti la data di cessazione dell'attività, per coloro che hanno avviato l'attività commerciale con la legge di riforma (dlgs n. 114/1998);

la documentazione comprovante la cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio (Rec) presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

la documentazione comprovante la cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per gli agenti e rappresentanti di commercio.


Autore: Daniele Cirioli
Fonte: ItaliaOggi Sette - 18 Maggio 2009

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