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Co.co.co. anche senza un progettoLa co.co.co. resta tale anche quando non sia correlata a uno specifico progetto, come richiesto dalla vigente disciplina introdotta dalla riforma del lavoro (dlgs n. 276/2003), a patto che venga provata l'effettiva occasionalità o autonomia delle prestazioni. Per non subire la sanzione che trasforma il contratto di lavoro da co.co.co. a dipendente, il datore di lavoro può provare l'effettiva condizione del collaboratore. È quanto afferma il tribunale di Torino in una sentenza pronunciata il 23 marzo 2007. Il contratto di lavoro a progetto è entrato in vigore il 24 ottobre 2003. A partire da tale data, fatta eccezione per le specifiche ipotesi individuate dal legislazione, la co.co.co. è divenuta praticabile a condizioni e requisiti fissati dal dlgs n. 276/2003 ...
A cura di Daniele Cirioli
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