Co.co.co. anche senza un progetto

La co.co.co. resta tale anche quando non sia correlata a uno specifico progetto, come richiesto dalla vigente disciplina introdotta dalla riforma del lavoro (dlgs n. 276/2003), a patto che venga provata l'effettiva occasionalità o autonomia delle prestazioni. Per non subire la sanzione che trasforma il contratto di lavoro da co.co.co. a dipendente, il datore di lavoro può provare l'effettiva condizione del collaboratore. È quanto afferma il tribunale di Torino in una sentenza pronunciata il 23 marzo 2007.

Lavoro a progetto

Un nuovo colpo, dunque, a sgretolare l'equazione: mancanza di progetto, conversione in rapporto subordinato. Sulla stessa linea (i principi combaciano esattamente) già tracciata da altri giudici, tra cui quello di Genova nella sentenza del 7 aprile 2006 (si veda ItaliaOggi del 1° agosto dello stesso anno).

Il contratto di lavoro a progetto è entrato in vigore il 24 ottobre 2003. A partire da tale data, fatta eccezione per le specifiche ipotesi individuate dal legislazione, la co.co.co. è divenuta praticabile a condizioni e requisiti fissati dal dlgs n. 276/2003 ...
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La sentenza

I giudici di Torino, nel prendere in esame i rapporti di co.co.co. instaurati successivamente al dlgs n. 276/2003, ovvero indebitamente proseguiti oltre il 24 ottobre 2004, e dunque in pieno regime del contratto a progetto, hanno fatto ricorso ...
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A cura di Daniele Cirioli
Fonte: ItaliaOggi Sette - 14 Maggio 2007

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