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Per quanto riguarda la parte economica è prevista l’erogazione di incrementi retributivi con decorrenza 1 febbraio 2008, 1 dicembre 2008, 1 settembre 2009, 1 marzo 2010, 1 settembre 2010, come riportato nella tabella dei nuovi minimi in vigore dal 1 febbraio 2008.
* Liv. 1S: indennità di funzione; liv. 7: superminimo collettivo A titolo di arretrati con le retribuzioni, rispettivamente, di luglio e novembre 2008 verranno corrisposte due tranches di eguale entità di importo pari a 252,06 euro. Tali importi non sono utili a nessun fine contrattuale, esclusi il calcolo delle mensilità aggiuntive e del Tfr. A partire dal 1° luglio 2008 l'indennità di funzione dei quadri è incrementata di 70,00 euro per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità previste dalla normativa contrattuale. Parte normativaIn particolare, per quanto riguarda la parte normativa, l’accordo interviene principalmente in materia di disciplina dei diritti sindacali, miglioramento della disciplina dei congedi e aspettative, orario di lavoro, discipline dell’apprendistato e del lavoro a tempo parziale, il riconoscimento agli apprendisti del diritto all’iscrizione al Fondo di assistenza integrativa EST e della possibilità di iscriversi al Fondo di previdenza integrativa Fon.Te e incremento delle quote di contribuzione al QUAS (fondo di assistenza integrativa per i quadri) sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore, dal 1 gennaio 2009.
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