I lavoratori studenti, compresi gli universitari, hanno diritto ad altri 5 giorni retribuiti all’anno (pari a 40 ore lavorative) per la preparazione degli esami. L’anzianità aziendale necessaria per richiedere i congedi per la formazione e il diritto allo studio (massimo 11 mesi nell’arco della vita lavorativa) è stabilita dal ccnl in 4 anni. Non può assentarsi contemporaneamente per usufruire dei permessi e congedi per diritto allo studio più del 2% della forza occupata in azienda; nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto ai permessi è comunque riconosciuto a un solo lavoratore nel corso dell'anno. Per l'utilizzo dei congedi per la formazione non può assentarsi contemporaneamente più dell'1% della forza occupata, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5; nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti può assentarsi un solo lavoratore. Per quanto riguarda l’aspettativa non retribuita per malattia, la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall'art. 167 del contratto, potrà essere prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata a.r. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio sanitario nazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi.
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