Il nuovo contratto del commercio

Orario di lavoro

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Alcune modifiche normative riguardano l’orario di lavoro. In particolare, il limite individuale annuo allo straordinario passa da 200 a 250 ore; sono individuate le ipotesi in cui è possibile derogare all’obbligo delle 11 ore di riposo continuato tra una giornata e l’altra di lavoro; viene introdotta la facoltà, per le imprese, di adibire i lavoratori a tempo pieno che usufruiscono normalmente del riposo settimanale di domenica, ad attività lavorativa nella misura non superiore al 30% delle aperture domenicali stabilite a livello territoriale, oltre a quelle previste dal D.Lgs. n. 114/1998.

Per il personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (gerenti, direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio e i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale) non sono previsti particolari compensi in caso di prestazioni oltre l’orario normale di lavoro, salvo che si tratti di servizi notturni o in giorni festivi per i quali, invece, spettano specifiche maggiorazioni.

Nella tabella sono riportate le percentuali di maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale in caso di lavoro straordinario, notturno, festivo e festivo notturno.

Tipologia della prestazionePercentuale di maggiorazione

a) straordinario:

- fino a 48 ore settimanali

15%

- oltre 48 ore settimanali

20%

- festivo

30%

- festivo notturno

50%

b) notturno

15%

È considerato notturno il lavoro svolto dalle 22 alle 6

Deroghe alla disciplina generale del lavoro straordinario, domenicale e notturno stabilita dal ccnl sono previste altresì per i seguenti settori: agenzie di scommesse, agenzie immobiliari, call center in outsourcing, sosta e parcheggio.

Per le prestazioni di lavoro domenicale effettuate dai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore viene riconosciuta la maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione. Se il lavoro domenicale è prestato da lavoratori con riposo settimanale fissato in giorno diverso dalla domenica, la maggiorazione sulla quota oraria della normale retribuzione è del 15%, dal 1 luglio 2008; del 20%, dal 1 gennaio 2009 e del 30%, dal 1 gennaio 2010.

A fronte di prestazioni di lavoro ordinario domenicale negli impianti di distribuzione di carburante autostradale, spetta una maggiorazione del 10% sulla retribuzione normale, assorbibile, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto con analoga funzione.


Autore: Novecento Media - Novembre 2008

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