In materia di lavoro a tempo parziale viene stabilito che la prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata. Il lavoro supplementare è ammesso fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno e per le ore così prestate spetta una maggiorazione del 35%, comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti, compreso il tfr; i lavoratori con contratto part-time di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, possono svolgere lavoro straordinario (per le maggiorazioni spettanti a fronte di tali prestazioni vale la disciplina generale). Condizioni e modalità di inserimento di clausole elastiche e/o flessibili nel contratto di lavoro a tempo parziale possono essere concordate nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale. Le ore di lavoro ordinarie, in applicazione di clausole flessibili, sono retribuite con una maggiorazione non inferiore all’1,50%. In alternativa le parti possono concordare un’indennità annuale pari ad almeno € 120, da corrispondere in quote mensili. Nei contratti di tipo verticale e misto, è possibile concordare clausole elastiche entro il limite del 30% della prestazione lavorativa concordata; a fronte di tali prestazioni spetta una maggiorazione non inferiore al 36,50% (35% + 1,50%). In alternativa alla maggiorazione dell’1,50%, può essere concordata un’indennità annuale, come sopra. Una disciplina specifica è prevista per i dipendenti dei call center in outsourcing. Agli apprendisti viene riconosciuta la possibilità di iscriversi al Fondo di Previdenza complementare di categoria (Fon.Te). Agli stessi, per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all'1,05%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del t.f.r.
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