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Congedi familiariL'art. 37 della Costituzione stabilisce che le condizioni di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. In ottemperanza a tale principio sono state emanate le leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 e 9 dicembre 1977, n. 903. Successivamente la legge 8 marzo 2000, n. 53, ha provveduto ad una sostanziale revisione della normativa in parola, ampliando l'area di tutela per le lavoratrici madri ed estendendo al padre lavoratore alcuni diritti propri delle lavoratrici.
Trascorso il periodo di astensione obbligatoria, nei primi 8 anni di età del bambino ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo che, complessivamente, non può superare i 10 mesi (11 se il padre si astiene per almeno 3 mesi). In caso di malattia del bambino i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro alternativamente (art. 47, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151): A cura di Novecento media - Maggio 2006 |