Congedi familiari

L'art. 37 della Costituzione stabilisce che le condizioni di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. In ottemperanza a tale principio sono state emanate le leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 e 9 dicembre 1977, n. 903. Successivamente la legge 8 marzo 2000, n. 53, ha provveduto ad una sostanziale revisione della normativa in parola, ampliando l'area di tutela per le lavoratrici madri ed estendendo al padre lavoratore alcuni diritti propri delle lavoratrici.

Congedo di maternita

È vietato adibire al lavoro le donne nei seguenti periodi, tassativamente indicati dalla legge (artt. 16 e 20, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151):
- due mesi prima della data presunta del parto, ovvero un mese prima del parto, ...
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Congedo di paternità

In alternativa alla madre, il lavoratore padre può astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice nelle seguenti ipotesi ...
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Trascorso il periodo di astensione obbligatoria, nei primi 8 anni di età del bambino ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo che, complessivamente, non può superare i 10 mesi (11 se il padre si astiene per almeno 3 mesi).

Riposi giornalieri

Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre ha diritto a due periodi di riposo, di 1 ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore (art. 39, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

In caso di malattia del bambino i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro alternativamente (art. 47, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151):
- per figli fino a 3 anni di età: per tutta la durata della malattia del bambino, ...
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A cura di Novecento media - Maggio 2006
(per maggiori approfondimenti vedi Pietro Zarattini e Rosalba Pelusi, il Manuale Lavoro 2006, Fag – Novecento media, Milano, 2005)

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