Il conguaglio fiscale | L'operazione di conguaglio fiscale di fine anno, ha lo scopo di rendere definitive le ritenute d'acconto attuate nei vari periodi di paga dal sostituto d'imposta, relative ai redditi erogati nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente. |
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Alcune novitą di rilievo che incidono sulle operazioni di conguaglio di fine anno sono state apportate dal decreto n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006; le modifiche, risultano operative gią dal periodo d'imposta 2006 e quindi con il conguaglio ... Continua…  | Deduzioni d'imposta Per quanto riguarda le deduzioni di imposta per familiari a carico, restano confermate le regole introdotte lo scorso anno con la Finanziaria 2005. |
 | Le modalitą di calcolo del conguaglio sono contenute nell'art. 23, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973, (modificato dalla legge n. 311/2004). |
I sostituti d'imposta, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, devono in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, attribuire anche le detrazioni d'imposta eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 15 del Tuir per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute sulla busta paga.  | L'articolo 23, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 prevede il c.d. «conguaglio riepilogativo» con il quale il dipendente richiede al datore di lavoro di tenere conto, in occasione del conguaglio di fine anno, dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nei precedenti rapporti di lavoro. |
A cura di Francesco Ernandes - Consulente del lavoro Fonte: Diritto & Pratica del Lavoro - Ipsoa Editore, n. 48, Dicembre 2006 | |