L'art. 5 prevede che la continuazione del rapporto dopo la scadenza del termine, non comporta automaticamente la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. L'attività lavorativa può continuare infatti:
L'unico obbligo per il datore di lavoro è quello di corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione ed in particolare:
Se il rapporto prosegue, ma non oltre tale periodo di tolleranza, si verificano conseguenze di tipo esclusivamente risarcitorio. La trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, si verifica solo nel caso di continuazione del rapporto oltre il 20° o 30° giorno dalla scadenza originaria. Nel caso di successione di più contratti, tra un contatto a termine e l'altro deve intercorrere un intervallo minimo:
Se questo intervallo non viene rispettato, il secondo contratto si reputa a tempo indeterminato; se i due rapporti si succedono senza alcun intervallo, si considera a tempo indeterminato l'intero rapporto, dalla data di stipulazione del primo contratto. Durata massima Nell'art. 5 viene inserito il comma 4-bis, il quale stabilisce una durata massima complessiva di 36 mesi in caso di successione di contratti a termine tra le stesse parti, per lo svolgimento delle stesse mansioni, o mansioni equivalenti. Secondo la giurisprudenza, il concetto di "equivalenza", deve essere valutato in concreto, tenendo conto non solo della posizione oggettiva del lavoratore all'interno del contesto organizzativo e produttivo dell'impresa, ma anche del profilo soggettivo e del bagaglio professionale del lavoratore stesso. Infatti sussiste equivalenza quando le mansioni, ancorché diverse, si trovano in linea con le capacità professionali e le attitudini acquisite dal lavoratore, nel corso della propria esperienza lavorativa. In altre parole il concetto di "equivalenza" delle mansioni, non necessariamente coincide con quella di "identità". Mansioni equivalenti, possono essere anche mansioni tra loro differenti (per tutte, Cass., Sez. Lav., n. 10091/2006). Nel caso di violazione del limite complessivo di durata, il rapporto si considera a tempo indeterminato, a partire dalla scadenza dei 36 mesi. Il limite dei 36 mesi deve essere calcolato considerando anche i rinnovi del contratto (ovvero le nuove assunzioni successive alla prima) e le eventuali proroghe, mentre non vanno calcolati i periodi di interruzione tra un contratto e quello successivo, venendo calcolati solo i mesi e giorni di effettivo svolgimento del lavoro. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 133/2008 sono fatte salve "diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Questo significa che la contrattazione collettiva (di qualsiasi livello) ha la possibilità di derogare, o se è il caso eliminare, il nuovo limite di durata dei 36 mesi in vigore dal 1° gennaio 2008.
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