La legge n. 247/2007, ha introdotto una norma transitoria per i contratti o le proroghe in corso o stipulati dopo il 1° gennaio 2008, posticipando in pratica di 15 mesi l'efficacia della legge.
In questa ipotesi non opera il limite temporale massimo dei 36 mesi in quanto la legge non è retroattiva. Il prestatore di lavoro che abbia complessivamente lavorato più di 36 mesi, non può avanzare alcuna pretesa.
In questo caso i contratti a tempo determinato continuano fino alla normale scadenza del termine prevista nel contratto, senza conseguenze legate a un eventuale superamento dei 36 mesi.
In questa ipotesi, se il contratto ha superato il periodo di 36 mesi complessivi, avrebbe dovuto cessare entro il 31 marzo scorso, per evitare il rischio di conversione a tempo indeterminato. Andando oltre tale data si creano i presupposti di illegittimità del termine, con le possibili conseguenze di trasformazione del contratto. Il Ministero ha chiarito che in questo caso non trova applicazione il periodo di tolleranza di 20 giorni previsto per i contratti di durata inferiore a 6 mesi, né quello di 30 giorni riferibile ai contratti di durata superiore a 6 mesi (periodi di tolleranza disciplinati dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 368/2001). L'art. 1, coma 43, lettera b, della legge n. 247/207 recita: "il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività, ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data".
Sarà necessario verificare, prima di avviare il contratto, la sommatoria dei periodi precedentemente svolti tra le parti. In ordine al divieto di superamento del limite di 36 mesi, in caso di successione di contratti a termine, il secondo periodo del comma 4-bis dell'art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, concede alle parti la facoltà di stipulare un solo ulteriore contratto in deroga al predetto limite, a condizione che lo stesso sia stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio, con un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In tale contesto, il ruolo della Direzione provinciale del lavoro non ha effetti certificativi in ordine alla sussistenza dei requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge. La durata massima del nuovo contratto è stabilita, mediante avvisi comuni, dalle organizzazioni sindacali di datori e lavoratori. Esclusioni dal limite di 36 mesi Il limite massimo dei 36 mesi non si applica:
Contrattazione collettiva Il D.Lgs. n. 368/2001 rimette ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, l'individuazione di limiti quantitativi per l'utilizzazione dell'istituto. Sono tuttavia esenti da limitazioni quantitative, i contratti a tempo determinato stipulati:
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