Contratto a termine

Disciplina transitoria

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La legge n. 247/2007, ha introdotto una norma transitoria per i contratti o le proroghe in corso o stipulati dopo il 1° gennaio 2008, posticipando in pratica di 15 mesi l'efficacia della legge.

1° ipotesi: contratti a termine stipulati e cessati prima del 1° gennaio 2008

In questa ipotesi non opera il limite temporale massimo dei 36 mesi in quanto la legge non è retroattiva. Il prestatore di lavoro che abbia complessivamente lavorato più di 36 mesi, non può avanzare alcuna pretesa.

2° ipotesi: contratti a termine in corso alla data del 1° gennaio 2008, la cui durata superi i 36 mesi

In questo caso i contratti a tempo determinato continuano fino alla normale scadenza del termine prevista nel contratto, senza conseguenze legate a un eventuale superamento dei 36 mesi.

3° ipotesi: contratti a termine stipulati dopo il 1° gennaio 2008 (o proroga del contratto stipulato antecedentemente all'entrata in vigore della legge)

In questa ipotesi, se il contratto ha superato il periodo di 36 mesi complessivi, avrebbe dovuto cessare entro il 31 marzo scorso, per evitare il rischio di conversione a tempo indeterminato.

Andando oltre tale data si creano i presupposti di illegittimità del termine, con le possibili conseguenze di trasformazione del contratto.

Il Ministero ha chiarito che in questo caso non trova applicazione il periodo di tolleranza di 20 giorni previsto per i contratti di durata inferiore a 6 mesi, né quello di 30 giorni riferibile ai contratti di durata superiore a 6 mesi (periodi di tolleranza disciplinati dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 368/2001).

L'art. 1, coma 43, lettera b, della legge n. 247/207 recita: "il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività, ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data".

Il computo dei 36 mesi
Nel computo dei 36 mesi occorre considerare solo i rapporti a termine avviati ai sensi del D.Lgs. n. 368/2001, oppure ai sensi della legge n. 230/62, così come chiarito dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 13/2008. È quindi da escludere ogni altro rapporto a termine avviato tra le parti con finalità particolari come ad esempio il contratto di inserimento, in quanto finalizzato ad un "adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo", e i contratti stipulati ai sensi dell'art. 8 della L. n. 223/1991, con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Se ne deduce perciò che siano da escludere anche le assunzioni a termine, effettuate in sostituzione di lavoratrici madri di cui al D.Lgs. n. 151/2001.

4° ipotesi: contratti avviati dal 1° aprile 2009

Sarà necessario verificare, prima di avviare il contratto, la sommatoria dei periodi precedentemente svolti tra le parti.

In ordine al divieto di superamento del limite di 36 mesi, in caso di successione di contratti a termine, il secondo periodo del comma 4-bis dell'art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, concede alle parti la facoltà di stipulare un solo ulteriore contratto in deroga al predetto limite, a condizione che lo stesso sia stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio, con un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

In tale contesto, il ruolo della Direzione provinciale del lavoro non ha effetti certificativi in ordine alla sussistenza dei requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge.

La durata massima del nuovo contratto è stabilita, mediante avvisi comuni, dalle organizzazioni sindacali di datori e lavoratori.

Esclusioni dal limite di 36 mesi

Il limite massimo dei 36 mesi non si applica:

1.

per i contratti di lavoro a termine stipulati con i dirigenti (per i quali vige ancora il termine di durata massima quinquennale);

2.

per i contratti di lavoro a termine stipulati dalle agenzie di somministrazione;

3.

per i lavoratori addetti ad attività stagionali.

Contrattazione collettiva

Il D.Lgs. n. 368/2001 rimette ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, l'individuazione di limiti quantitativi per l'utilizzazione dell'istituto. Sono tuttavia esenti da limitazioni quantitative, i contratti a tempo determinato stipulati:

nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti dal c.c.n.l., con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;

per sostituire lavoratori assenti;

per attività di carattere stagionale;

per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

con lavoratori di età superiore ai 55 anni.


Autore: Silvia Donà - Collaboratrice Fondazione Studi CNCdL
Fonte: Novecento Lavoro - Novecento media, n. 5, Maggio 2009

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