Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine, presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 5, comma 4 quater, così come modificato dalla legge n. 133/2008). Il lavoratore deve manifestare tale volontà, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto stesso. Anche il lavoratore stagionale, ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine, per le medesime attività stagionali, da parte dello stesso datore di lavoro. In questo caso, il lavoratore deve manifestare la propria volontà, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto. Inoltre il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Recesso La principale peculiarità del contratto a tempo determinato, è rappresentata dal fatto, che esso si risolve automaticamente alla scadenza. Solo la presenza di una giusta causa, ossia un evento grave, che non rende possibile la prosecuzione, neanche provvisoria del rapporto, come dice esplicitamente l'art. 2119 cod. civ., legittima le parti a recedere prima del termine. Nel caso di recesso prima del tempo, senza una giusta causa, il lavoratore è tenuto a risarcire il datore di lavoro del danno che ha subito. Nell'ipotesi in cui il termine finale sia sottoposto ad un evento e non ci sia una data precisa, sorge l'obbligo di comunicare il recesso. Prima della scadenza del termine, non è possibile recedere se non nelle seguenti ipotesi:
Nel caso di licenziamento illegittimo, non trova applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro, ma soltanto il risarcimento del danno subito, commisurato alle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore alla scadenza del contratto (Sentenza Corte di Cassazione, S.U., n. 14381 del 2002, in una fattispecie di illegittima apposizione del termine relativa a lavoratore che aveva cessato l'esecuzione della prestazione lavorativa per attuazione di fatto del termine nullo).
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