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Nuova iniezione di flessibilità al contratto a termine. L'utilizzo diventa possibile anche se la causale (ragione di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) si riferisce all'ordinaria attività svolta dal datore di lavoro, il tetto della durata massima di 36 mesi è mitigato dalla possibilità per i contratti collettivi di introdurre deroghe e, infine, il diritto di precedenza nelle assunzioni, spettante ai lavoratori che hanno svolto un precedente rapporto a termine, può essere modificato dai Ccnl. Le novità arrivano dal dl n. 112/2008 (manovra economica), definitivamente convertito dalla legge n. 133 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto e in vigore dal giorno seguente. Contratto senza paceDue riforme nell'arco di sei mesi. La prima operata dal protocollo Welfare e in vigore dal 1° gennaio 2008, la seconda in vigore dal 25 giugno introdotta con la manovra economica (dl n. 112/2008), poi perfezionata dalla legge di conversione (la n. 133/2008). Per sei mesi, dunque, il contratto di lavoro a termine ha subito le restrizioni (nell'ottica di flessibilità) apportate dalla legge n. 247 dello scorso anno (attuazione del protocollo Welfare), soprattutto per la durata massima di 36 mesi e il ripristino del diritto di precedenza nelle assunzioni. Con il dl n. 112/2008, le restrizioni sono state in parte superate, potendo essere mitigate e derogate tramite la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale. Tre, nel dettaglio, gli interventi di modifica (operati direttamente sulla disciplina dettata dal dlgs n. 368/2001) disposti dalla manovra economica 2008. Il primo è relativo all'ambito applicativo e legittimante il ricorso al lavoro a termine; il secondo riguarda il tetto di durata massima di 36 mesi (praticamente non ancora operativo); il terzo, infine, interessa il diritto di precedenza nelle assunzioni. A queste novità deve aggiungersi poi il condono sulla reintegrazione, limitatamente al contenzioso in corso. ![]() Maggiore flessibilitàLa prima novità arriva con l'inserimento di una modifica al comma 1 dell'articolo 1 del dlgs n. 368/2001. La disposizione che viene modificata individua la condizione legittimante l'apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato, stabilendo che ciò è possibile soltanto in presenza di una ragione di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La modifica estende la portata del lavoro a termine: riconosce infatti che il ricorso al lavoro a tempo determinato è possibile pure nell'ipotesi di sussistenza di una delle predette ragioni nell'ambito dell'ordinaria attività svolta dal datore di lavoro. Diventa derogabile il tetto di 36 mesiÈ stata la novità più importante introdotta dal protocollo Welfare anche se, praticamente, diventerà operativa soltanto a partire dal 1° aprile 2009. Si tratta del freno messo alle successioni di contratti a termine, con la fissazione di un tetto massimo di 36 mesi. La disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2007 non fissava alcuna durata massima al rapporto a termine. Soltanto in caso di proroga, stabiliva che la durata complessiva del rapporto di lavoro, inclusa la proroga, non potesse superare i tre anni. Pertanto, imprese e lavoratori potevano avere più rapporti a termine, per la stessa o per diverse mansioni, rispettando i vincoli imposti alla riassunzione. In particolare, la riassunzione si riteneva corretta, legittima, se operata dopo almeno dieci giorni dalla scadenza del primo rapporto a termine (ovvero dopo 20 giorni se il primo contratto a termine era di durata superiore a sei mesi); altrimenti, il secondo contratto (cioè la riassunzione) doveva ritenersi illegittima con la conseguenza di determinare un'assunzione definitiva (a tempo indeterminato). Queste regole sono rimaste invariate anche con la nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2008, e dettata dalla legge n. 247/2007 (protocollo Welfare). La quale però ne ha aggiunta una nuova. Nel tentativo di mettere un freno alla successione indefinita dei rapporti a termine tra un lavoratore con la stessa impresa, ha introdotto un limite alla durata complessiva d'impiego a termine, in presenza di più rapporti (a termine) svolti per mansioni equivalenti. Tale durata complessiva (tutti i rapporti di uno stesso lavoratore con la medesima impresa, in tutta la vita lavorativa) è stata fissata a 36 mesi: quando il limite è superato, scatta l'automatica conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, a partire dal superamento del limite. È prevista una deroga: una volta raggiunti i 36 mesi, è possibile ancora un altro (uno solo) rapporto a termine, a patto che la stipulazione venga fatta presso la direzione provinciale del lavoro. Nel caso di raggiungimento dei 36 mesi mediante proroga, però, l'effetto della nuova norma sarà ben diverso da quello perseguito (di limitare i rapporti a termine): ci sarà, infatti, l'opportunità oggi vietata di stipulare ancora un altro rapporto a termine, per la stessa mansione, presso la dpl. Dal nuovo vincolo (36 mesi) sono escluse le attività stagionali (dpr n. 1525/1963) e quelle individuate dalla contrattazione collettiva. Quest'ultima, inoltre, ha il compito di fissare pure la durata dell'ulteriore contratto a termine stipulabile presso la direzione provinciale del lavoro. In tabella sono indicati gli accordi finora raggiunti in materia. L'operatività del nuovo vincolo, come detto, è fissato al 1° aprile 2009. Infatti, in fase di sua prima applicazione è previsto che:
Con la nuova manovra economica di quest'anno (dl n. 112/2008), il governo ha voluto mitigare il freno sulla durata massima, riconoscendo alla contrattazione collettiva la facoltà di prevedere «diverse disposizioni» in materia. In particolare, questa facoltà di prevedere «diverse disposizioni» è stata riconosciuta ai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Quindi, tali contratti hanno la possibilità di derogare al tetto dei 36 mesi. Ed è derogabile anche il diritto di precedenzaSempre il protocollo Welfare ha reintrodotto il cosiddetto diritto di precedenza nelle assunzioni a favore di quei lavoratori che abbiano già prestato attività a termine presso l'azienda che si accinge a effettuare nuove assunzioni. Anche in tal caso, la manovra economica (dl n. 112/2008) riconosce alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) la facoltà di prevedere «diverse disposizioni», ossia di derogare al nuovo diritto.
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