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Il lavoro accessorio costituisce una nuova tipologia di rapporto, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 276/2003 con l'obiettivo di attrarre nell'alveo della legalità talune attività lavorative marginali, svolte da soggetti che altrimenti avrebbero operato in nero senza alcuna protezione previdenziale e assicurativa. Sono evidenti i vantaggi offerti ad entrambe le parti dalla particolare configurazione del rapporto:
Da un punto di vista sistematico il nuovo istituto si colloca tra le forme di lavoro occasionale disciplinate positivamente, allo stato attuale della legislazione, nell'area del lavoro autonomo con la seguente articolazione:
Il quadro delle forme di lavoro occasionale regolamentate si completa, per esclusione, con le prestazioni occasionali in agricoltura effettuate da parenti e affini sino al terzo grado a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (vitto, alloggio, spese per l'acquisto di mezzi, ecc.). Le prestazioni svolte al titolo indicato, secondo quanto disposto dall'art. 74, D.Lgs. n. 276/2003, sono considerate come "prestazioni che esulano dal mercato del lavoro" non riconducibili né allo schema del lavoro subordinato, né allo schema del lavoro autonomo. Ricorrendo i requisiti di cui sopra le attività prestate dal parente o affine non fanno sorgere alcuna obbligazione contributiva nei confronti degli enti previdenziali (v. Inps circ. 8 febbraio 2005, n. 22). Il lavoro accessorio tra autonomia e subordinazioneCome si è visto il lavoro accessorio, quale delineato dal legislatore, trova collocazione in via sistematica ed astratta nell'ambito delle forme di lavoro autonomo occasionale. Occorre tuttavia rimarcare che la qualificazione sotto il profilo giuridico del singolo rapporto concretamente realizzato non dipende dal modello contrattuale prefigurato dall'ordinamento o dal rispetto di predeterminati limiti oggettivi di tipo quantitativo, ma va verificato in termini qualitativi sul piano dei fatti in funzione della presenza o meno del requisito della subordinazione. Premesso che, in via generale, ogni attività economicamente rilevante, sia pur svolta in modo occasionale, può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, è indispensabile richiamare al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale (v. da ultimo Cass. 29.11.2007, n. 24903 e Cass. 27.2.2007, n. 4500) secondo il quale "elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio … la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, … la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto". Un'ulteriore conferma che al rapporto di lavoro occasionale può essere nei fatti riconosciuta natura subordinata, in quanto il carattere saltuario della prestazione non ne determina di per sé l'autonomia, viene dalla recentissima sentenza della Cassazione, depositata il 1° agosto 2008 e recante il n. 21031.
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