Il lavoro accessorio

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Il lavoro accessorio tra autonomia e subordinazioneIl lavoro accessorio tra autonomia e subordinazione

Il lavoro accessorio costituisce una nuova tipologia di rapporto, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 276/2003 con l'obiettivo di attrarre nell'alveo della legalità talune attività lavorative marginali, svolte da soggetti che altrimenti avrebbero operato in nero senza alcuna protezione previdenziale e assicurativa.

Sono evidenti i vantaggi offerti ad entrambe le parti dalla particolare configurazione del rapporto:

il datore di lavoro/committente può beneficiare di prestazioni occasionali a fronte di esigenze della stessa natura, con garanzia della copertura assicurativa per eventuali infortuni sul lavoro e riduzione al minimo degli adempimenti di carattere amministrativo e dei rischi di vertenze;

il lavoratore può integrare le sue entrate con compensi esenti da imposizione fiscale, fruendo inoltre della tutela previdenziale e assicurativa.

Da un punto di vista sistematico il nuovo istituto si colloca tra le forme di lavoro occasionale disciplinate positivamente, allo stato attuale della legislazione, nell'area del lavoro autonomo con la seguente articolazione:

collaborazioni occasionali prestate a norma dell'art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003: si tratta delle collaborazioni coordinate e continuative non riconducibili al lavoro a progetto per la loro entità contenuta quanto a durata e compenso. In particolare: la durata non deve essere complessivamente superiore a 30 giorni nell'anno solare con lo stesso committente ed il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non deve essere superiore a euro 5.000. Il regime previdenziale e fiscale è lo stesso delle collaborazioni coordinate e continuative;

prestazioni occasionali di lavoro accessorio di cui ci occupiamo in questa nota: si tratta di prestazioni rese nell'ambito delle attività previste dalla legge (v. elenco nel prospetto che segue), considerate occasionali a condizione che non diano complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare; questa tipologia di rapporti beneficia di un particolare e più favorevole regime contributivo e dell'esenzione fiscale per il reddito che ne deriva.
Fanno eccezione a quanto sopra le prestazioni occasionali di lavoro accessorio a favore di imprese familiari operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Per espressa previsione legislativa a queste prestazioni trova applicazione la normale disciplina contributiva ed assicurativa del lavoro subordinato. Per le imprese familiari è previsto un limite all'utilizzo del lavoro accessorio fissato in 10.000 euro nel corso di ciascun anno fiscale;

prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nei casi precedenti: si tratta di prestazioni di opere o servizi compiute in esecuzione di un contratto d'opera (art. 2222 cod. civ.), svolte dal soggetto obbligato senza carattere di abitualità con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione e/o coordinamento nei confronti del committente. Le attività di lavoro autonomo occasionalmente prestato non sono soggette agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative bensì a quelli indicati dall'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 (che comportano l'iscrizione alla Gestione separata Inps di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, solo qualora il compenso annuo derivante da tale attività sia superiore a 5.000 euro). Il reddito relativo è soggetto ad imposizione fiscale secondo i criteri ordinari.

Il quadro delle forme di lavoro occasionale regolamentate si completa, per esclusione, con le prestazioni occasionali in agricoltura effettuate da parenti e affini sino al terzo grado a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (vitto, alloggio, spese per l'acquisto di mezzi, ecc.). Le prestazioni svolte al titolo indicato, secondo quanto disposto dall'art. 74, D.Lgs. n. 276/2003, sono considerate come "prestazioni che esulano dal mercato del lavoro" non riconducibili né allo schema del lavoro subordinato, né allo schema del lavoro autonomo.

Ricorrendo i requisiti di cui sopra le attività prestate dal parente o affine non fanno sorgere alcuna obbligazione contributiva nei confronti degli enti previdenziali (v. Inps circ. 8 febbraio 2005, n. 22).

Il lavoro accessorio tra autonomia e subordinazione

Come si è visto il lavoro accessorio, quale delineato dal legislatore, trova collocazione in via sistematica ed astratta nell'ambito delle forme di lavoro autonomo occasionale. Occorre tuttavia rimarcare che la qualificazione sotto il profilo giuridico del singolo rapporto concretamente realizzato non dipende dal modello contrattuale prefigurato dall'ordinamento o dal rispetto di predeterminati limiti oggettivi di tipo quantitativo, ma va verificato in termini qualitativi sul piano dei fatti in funzione della presenza o meno del requisito della subordinazione.

Premesso che, in via generale, ogni attività economicamente rilevante, sia pur svolta in modo occasionale, può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, è indispensabile richiamare al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale (v. da ultimo Cass. 29.11.2007, n. 24903 e Cass. 27.2.2007, n. 4500) secondo il quale "elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio … la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, … la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto".

Un'ulteriore conferma che al rapporto di lavoro occasionale può essere nei fatti riconosciuta natura subordinata, in quanto il carattere saltuario della prestazione non ne determina di per sé l'autonomia, viene dalla recentissima sentenza della Cassazione, depositata il 1° agosto 2008 e recante il n. 21031.


Autore: Pietro Zarattini - Coordinatore scientifico della rivista Novecento Lavoro
Fonte: Novecento Lavoro - Novecento media, n. 10, Ottobre 2008

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