Il lavoro accessorio

La prima sperimentazione dell'istituto

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Il nuovo assetto dell'istituto dopo il D.L. n. 112/2008Il nuovo assetto dell'istituto dopo il D.L. n. 112/2008

L'istituto del lavoro accessorio non aveva trovato pratica attuazione in passato per le difficoltà incontrate dal Ministero del lavoro nella fase applicativa delle incombenze previste dall'art. 72, D.Lgs. n. 276/2003 e cioè:

fissare il valore nominale del "buono", tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per attività affini a quelle considerate nonché del costo di gestione del servizio;

individuare le aree ed il concessionario del servizio attraverso il quale avviare una prima fase di sperimentazione;

regolamentare criteri e modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

In effetti il Ministero del lavoro - considerata la necessità di introdurre con gradualità nel mercato del lavoro la nuova tipologia di rapporto, testandone l'efficacia occupazionale e la capacità regolatoria - aveva avviato una prima fase di sperimentazione con un decreto del 30.9.2005 (in G.U. 29.12.2005, n. 302) che era rimasto peraltro inattuato. Nel merito il decreto provvedeva a:

fissare il valore nominale del "buono" in euro 10, sulla base della media delle retribuzioni orarie contrattuali rilevate dall'Istat nel 2004, nei settori agricolo, metalmeccanico, edile, servizi di pulizia, servizi privati alle famiglie, servizi privati alle imprese;

stabilire il costo di gestione del servizio nel 5% del predetto valore nominale;

individuare le aree di sperimentazione nelle province di: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania (con successivo decreto del 1° marzo 2006 veniva aggiunta all'elenco la provincia di Udine);

affidare alla società Italia lavoro l'espletamento di una gara per la scelta del concessionario del servizio.

Il nuovo assetto dell'istituto dopo il D.L. n. 112/2008

Nel più recente periodo l'assetto dell'istituto è stato riconsiderato per ovviare alle carenze riscontrate nel dettato normativo e alla complessità degli adempimenti amministrativi richiesti, in particolare al prestatore di lavoro.

Le modifiche apportate dall'art. 22, D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito nella L. 6.8.2008, n. 133, hanno ora reso più fruibile questo tipo di rapporto attraverso l'estensione del suo campo di applicazione e la semplificazione della procedura applicativa: interventi entrambi propedeutici alla effettiva diffusione del lavoro accessorio nella pratica operativa.

Secondo l'impostazione originaria, erano considerate "prestazioni di lavoro accessorio" le attività lavorative di natura meramente occasionale elencate nel testo che fossero rese da soggetti in possesso di determinati requisiti. La legge limitava la possibilità di prestare lavoro accessorio ai soggetti "a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne".

Con l'entrata in vigore del D.L. 25.6.2008, n. 112, non vengono più richiesti particolari requisiti soggettivi, se non in alcuni casi specifici, e viene ampliata la tipologia delle attività ammesse.

Nel prospetto seguente viene riportato un raffronto tra il nuovo e il precedente elenco di attività.

Attività di lavoro accessorio (art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003)
Disciplina vigente (D.L. n. 112/2008, art. 22)Disciplina precedente

lavori domestici

piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap

lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti

piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti

insegnamento privato supplementare

insegnamento privato supplementare

manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli

manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli

lavori di emergenza o solidarietà

collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà

attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età (iscritti all'università o ad istituti scolastici di ogni ordine e grado)

attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'art. 34, comma 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (piccoli produttori agricoli)

esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati

impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi

impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi

consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica

non previsto

prestazione di lavoro accessorio durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado

non previsto

Tra le modifiche apportate dal D.L. n. 112/2008 si segnala altresì:

l'abolizione dell'avverbio "meramente" che qualificava in senso restrittivo il requisito dell'occasionalità delle prestazioni rientranti nel lavoro accessorio;

il superamento del meccanismo della preventiva registrazione ai Centri per l'impiego, in precedenza richiesta dall'art. 71, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003.

Rimane immutato il sistema di pagamento indiretto, stabilito dall'art. 72, D.Lgs. n. 276/2003, che rappresenta la caratteristica peculiare dell'istituto. Tale sistema prevede che il committente acquisti appositi "buoni" presso il concessionario del servizio e li consegni in pagamento al lavoratore, a fronte della prestazione ricevuta. A sua volta il lavoratore riscuote il controvalore dei buoni presso il concessionario del servizio. Quest'ultimo provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale; effettua per suo conto il versamento dei contributi previdenziali nella Gestione separata dell'Inps (nella misura del 13% del valore nominale del buono) e per i fini assicurativi contro gli infortuni all'Inail (nella misura del 7%); trattiene infine l'importo per il rimborso delle sue spese (pari al 5% del valore nominale del buono).

Per le prestazioni a favore delle imprese familiari si applica invece - come già ricordato - la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

Adempimenti preventivi a carico dei soggetti disponibili ad effettuare prestazioni di lavoro accessorio
Disciplina vigente (D.L. n. 112/2008, art. 22)Disciplina precedente (art. 71, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003)

A carico dei prestatori non viene richiesto nessun adempimento preventivo

Comunicazione della disponibilità ai Servizi per l'impiego o agli operatori accreditati dalla Regioni

Ritiro, a proprie spese, di una tessera magnetica che attesta la registrazione


Autore: Pietro Zarattini - Coordinatore scientifico della rivista Novecento Lavoro
Fonte: Novecento Lavoro - Novecento media, n. 10, Ottobre 2008

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