Lavoro autonomo sotto i riflettori

Adempimenti e novità

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La comunicazione d'assunzione diventa obbligatoria anche per il lavoro parasubordinato. L'esigenza di monitorare il mercato del lavoro, ma soprattutto la necessità di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, ha indotto il legislatore a introdurre nel nostro ordinamento, in analogia con quanto avviene per le assunzioni dei lavoratori subordinati, l'obbligo di comunicare l'assunzione dei collaboratori al centro per l'impiego (art. 1, co. 1180, legge n. 296/2006).

L'obbligo di comunicare l'assunzione

In caso d'instaurazione del rapporto di lavoro i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione entro le ore 24 del giorno che precede l'effettivo inizio del rapporto di lavoro. La comunicazione va effettuata al servizio nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, deve avere data certa di trasmissione e indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.

Oltre che per il lavoro subordinato, la comunicazione va fatta in caso d'instaurazione dei seguenti rapporti: lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, socio lavoratore di cooperativa (in caso d'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.), associazione in partecipazione con apporto lavorativo e tirocini di formazione e orientamento.

Le comunicazioni per i lavoratori autonomi

Con lettera circolare del 14/2/2007 il ministero del lavoro ha precisato che non tutta l'area del lavoro autonomo rientra nel campo d'applicazione del nuovo obbligo comunicativo, ma solo quello svolto in forma coordinata e continuativa.

Sanzioni

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, sanzione che è tuttavia sanabile (con pagamento dell'importo minimo) ai sensi dell'art. 13, del dlgs n. 124/2004.

Gli adempimenti dei lavoratori e imprese
Tipologia contrattualeCaratteristicheAliquota contributiva (anno 2007)Tipologia di reddito / Trattamento fiscale

co.co.pro. art. 61, comma 1, dlgs 276/2003

a) Progetto o Programma;
b) Autonomia del collaboratore;
c) Coordinazione col committente;
d) Irrilevanza del tempo impiegato.
È necessaria la forma scritta

a) 16% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie;
b) 23,50% (di cui 0,50% a titolo di malattia, maternità e Anf) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Tali contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.
Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad euro 87.187,00

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis), Tuir)

Mini co.co.co. art. 61, comma 2, dlgs 276/2003

Come co.co.pro., ma con le seguenti limitazioni:
• durata complessiva delle prestazioni, nel corso dello stesso anno solare, e con il medesimo committente inferiore a 30 giorni;
• ammontare di compensi inferiore a 5 mila euro.
Non sono necessari né il progetto o pragramma di lavoro, né la forma scritta

a) 16% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie;
b) 23,50% (di cui 0,50% a titolo di malattia, maternità e ANF) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Tali contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.
Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad euro 87.187,00

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis), Tuir)

Lavoro autonomo occasionale con compensi fino a 5 mila euro nell'anno solare art. 2222 e ss. cod. civ.

a) Autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione;
b) Mancanza di un coordinamento con l'attività del committente;
c) Carattere episodico dell'attività;
d) Mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale

nessuna

Redditi diversi (art. 67, comma 1, lett l), Tuir) la cui base imponibile è data dalla differenza fra il reddito percepito e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (art. 71, comma 2, Tuir), compenso che è soggetto a ritenuta d'acconto del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi

Lavoro autonomo occasionale con compensi oltre i 5 mila euro nell'anno solare art. 2222 e ss. cod. civ.

a) Autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione;
b) Mancanza di un coordinamento con l'attività del committente;
c) Carattere episodico dell'attività;
d) Mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale

a) 16% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie;
b) 23,50% (di cui 0,50% a titolo di malattia, maternità e ANF) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Tali contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.
Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari a euro 87.187,00

Redditi diversi (art. 67, comma 1, lett l), Tuir) la cui base imponibile è data dalla differenza tra il reddito percepito e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (art. 71, comma 2, Tuir), compenso che è soggetto a ritenuta d'acconto del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi

Lavoro Occasionale
Accessorio
art. 70, e ss., dlgs n. 276/2003

Settori e attività:
a) piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) insegnamento privato supplementare;
c) piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di solidarietà o di emergenza;
e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.
Altri requisiti:
1) Per il lavoratore il trattamento economico non potrà superare euro 5 mila nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente;
2) Le imprese familiari possono utilizzare tali prestazioni per un importo complessivo non superiore a euro 10 mila per ciascun anno fiscale;
3) Il pagamento del corrispettivo a favore dei lavoratori deve essere effettuato esclusivamente attraverso la consegna di buoni lavoro il cui valore nominale è pari a euro 10 (dm 30/09/2005)

In generale il 13% del valore nominale del buono.
Per le imprese familiari si applicano le aliquote contributive normali del lavoro subordinato.

Esenti da imposizione fiscale (art. 72, comma 3, dlgs 276/03, come modificato dal dlgs 251/04)

Associaz. In partecipazione (con apporto lavorativo)
Artt. 2549-2554 Cod.Civ. - art. 86, comma 2 legge n. 276/03

a) Apporto di lavoro in cambio di una partecipazione agli utili;
b) Effettiva partecipazione e adeguate remunerazioni a chi lavora, seppure in misura
variabile;
c) Autonomia dell'associato e mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione
all'associante;
d) Gestione dell'impresa da parte dell'associante, salvo l'obbligo di rendiconto;
e) Prevalenza delle modalità di lavoro e di remunerazione aleatoria tipiche dell'associazione in partecipazione rispetto alle modalità di lavoro e di retribuzione fissa più proprie del lavoro subordinato

a) 16% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie;
b) 23,50% (di cui 0,50% a titolo di malattia, maternità e Anf) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Tali contribuzione è posta per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato (art. 43, comma 1 legge n. 326/03, e Circ. Inps. n. 57/2004).
Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad euro 87.187,00

a) Apporto di solo lavoro: reddito di lavoro autonomo (art. 53, comma 2, lett. c), Tuir), soggetto a ritenuta d'acconto del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi;
b) Apporto misto di capitale e lavoro (o di solo capitale): reddito di capitale (art. 44, comma 1, lett. f), Tuir), se effettuato un conferimento di capitale e comunque limitatamente al valore dell'apporto di capitale stesso, soggetto a ritenuta d'acconto del 12,5% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi

Obbligo iscr. Ge.S. ex legge 335/95 e obbligo contribuzione Ge.S. ex legge 335/95: si per co.co.pro., Mini co.co.co. associazione in partecipazione (con apporto lavorativo); sì (art.44, comma 2, di n.269/2003, conv. Legge n. 326/2003; Circ Inps n. 103/2004) per lavoro autonomo occasionale con compensi oltre i 5 mila euro nell'anno solare; sì in generale per lavoro occasionale accessorio; no per lavoro autonomo occasionale con compensi fino a 5 mila euro nell'anno solare e, limitatamente alle imprese familiari per lavoro occasionale accessorio.

Obbligo di iscriz. libri obbligatori: si per co.co.pro. mini co.co.co., associazione in partecipazione (con apporto lavorativo); no in generale, ma sì limitatamente alle imprese familiari per lavoro occasionale accessorio; no per lavoro autonomo occasionale con compensi fino e oltre i 5 mila euro nell'anno solare.

Obbligo assicurativo Inail e D.n.a.: sì per co.co.pro. mini co.co.co., associazione in partecipazione (con apporto lavorativo) (Inail esclusa) e solo per le imprese familiari nel lavoro occasionale accessorio (si applicano le aliquote contributive normali del lavoro subordinato; no per lavoro autonomo occasionale con compensi fino e oltre i 5 mila euro nell'anno solare e per lavoro occasionale accessorio (per quest'ultimo, a titolo di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro viene trattenuto e versato dal concessionario che effettua il pagamento il 7% del valore nominale del buono all'Inail).

Obblighi comunicativi al Centro per l'impiego: sì entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro per co.co.pro e mini co.co.co., e nel caso di apporto lavorativo entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro per associazione in partecipazione (con apporto lavorativo); no per i rimanenti contratti.


Autore: Vitantonio Lippolis
Fonte: ItaliaOggi Sette - 19 Marzo 2007

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