Libro matricola e libro paga

Obblighi di un rapporto di lavoro (pag. 1 di 2)

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L'istituzione e la tenuta del libro matricola e del libro paga costituisce il presupposto essenziale per l'adempimento, da parte delle aziende, dei principali obblighi che derivano dal rapporto di lavoro.

Hanno l'obbligo di istituire il libro matricola ed il libro paga tutte le aziende industriali e commerciali (art. 134, R.D. n. 1422/1924). I datori di lavoro non obbligati debbono comunque istituire scritture analoghe, in quanto sostituti d'imposta ed ai fini dell'accertamento delle somme corrisposte ai lavoratori occupati (art. 21, D.P.R. n. 600/1973).

Sono esonerati dall'obbligo di istituzione dei libri:

- gli artigiani che non occupano personale, ovvero occupano familiari coadiuvanti o soci non legati da un rapporto di lavoro subordinato (art. 2, L. n. 840/1966; INAIL circ. n. 70/1997);
- i datori di lavoro operanti all'estero (ML lett. circ. n. 5306/1991);
- i datori di lavoro che si avvalgono di supporti magnetici aventi le caratteristiche richieste (art. 2, c. 1, D.P.R. n. 350/1994; D.M. 30.10.2002).

Nel libro matricola sono iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i lavoratori occupati nell'impresa (art. 4, D.P.R. n. 1124/1965), fra cui:

- il coniuge, i figli (anche naturali e adottivi), gli altri parenti, gli affini, affiliati ed affidati del datore di lavoro che prestano, con o senza retribuzione, opera manuale o non manuale alle sue dipendenze (sovrintendendo al lavoro altrui, qualora l'opera prestata non sia manuale);
- i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, che prestino opera manuale o non manuale (sovrintendendo al lavoro altrui, qualora l'opera prestata non sia manuale);
- i lavoratori dell'area dirigenziale, i lavoratori parasubordinati e gli sportivi professionisti (artt. 4, 5 e 6, D.Lgs. n. 38/2000);
- gli associati in partecipazione, non artigiani, in quanto assicurati INAIL (ML circ. n. 33/2003 e nota 7.7.2003 n. 5/26941/70).

Annotazioni nel libro matricola
Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 1124/1965, per ciascun lavoratore sono annotati:
- il numero d'ordine di iscrizione;
- il cognome e il nome;
- la data e il luogo di nascita;
- la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro;
- la categoria professionale e la misura della retribuzione.
Sono inoltre annotate:
- le detrazioni per carichi di famiglia e le altre detrazioni previste dalla normativa fiscale;
- il numero delle persone a carico per le quali sono corrisposti gli assegni familiari e l'eventuale autorizzazione dell'INPS alla quale è subordinata la corresponsione degli stessi (art. 39, D.P.R. n. 797/1955);
- gli estremi della pensione di cui è titolare il lavoratore (art. 21, D.P.R. n. 488/1968).

Nel libro paga sono invece indicati, in riferimento ad ogni lavoratore iscritto sul libro matricola, gli elementi che compongono la retribuzione, le ritenute e gli assegni familiari corrisposti.

Annotazioni nel libro paga
Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 1124/1965, sono annotati:
- il cognome, il nome e il numero di matricola;
- il numero delle ore in cui il lavoratore ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario;
- la retribuzione effettivamente corrisposta in denaro e la retribuzione corrisposta sotto altra forma.
È inoltre annotato l'importo dell'assegno per il nucleo familiare eventualmente corrisposto (art. 41, D.P.R. n. 797/1955).
Nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è annotata solo la giornata di presenza al lavoro. Per ogni apprendista o dipendente minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima lavorazione cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione (art. 20, D.P.R. n. 1124/1965).
Per le categorie di lavoratori per le quali siano stabiliti salari medi o convenzionali, questi valgono per la determinazione della retribuzione.
Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto o alloggio o in altre prestazioni in natura, il suo valore è determinato in ragione della specifica disciplina in materia.
Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.
Nei casi in cui i lavoratori non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione dei lavoratori della stessa qualifica o professione e della stessa località (art. 30, D.P.R. n. 1124/1965).

Collaboratori coordinati e continuativi
Le registrazioni relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro, anche nel caso di tenuta distinta od unificata dei libri, mediante fogli mobili ad elaborazione manuale o meccanografica o supporti magnetici, devono contenere, oltre ai dati anagrafici e fiscali del collaboratore, gli estremi del contratto (data e compenso pattuito) e, relativamente al solo libro paga, l'ammontare del compenso erogato, gli oneri contributivi e fiscali a carico del lavoratore e le detrazioni fiscali applicate (art. 5, c. 1, D.M. 30.10.2002).
I libri paga e matricola possono essere anche distinti da quelli dei lavoratori subordinati ma sono sempre soggetti a vidimazione (ML nota n. 5/25002/2001; INPS mess. n. 67/2001; INAIL nota 26.1.2001).


A cura di Novecento media - Marzo 2006


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