Licenziamenti collettivi e procedure di mobilità

Procedura di mobilità

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Le imprese ammesse al trattamento di integrazione salariale straordinaria che nel corso del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione ritengano di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi, né di ricorrere a procedure alternative possono avviare la procedura di mobilità per i lavoratori in esubero.

A tal fine l'impresa deve dare preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere indirizzata, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Contenuto della comunicazione
La comunicazione deve contenere l'indicazione:

dei motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza;

dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi che non consentono di adottare misure alternative;

del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato;

dei tempi di attuazione del programma di mobilità;

delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma;

del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.

Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'Inps, a titolo di anticipazione, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
Copia di tale comunicazione deve essere inviata alla Direzione provinciale del lavoro.

Esame congiunto con le strutture sindacali

A richiesta delle rappresentanze sindacali e delle rispettive associazioni, entro sette giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale e la possibilità di un sia pur parziale riassorbimento di esso anche attraverso contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

Tale procedura deve concludersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Decorso questo termine, l'impresa comunica alla Direzione provinciale del lavoro i risultati della consultazione e i motivi dell'eventuale esito negativo di essa (la comunicazione va indirizzata al competente Ufficio regionale se le unità produttive interessate sono ubicate in diverse province della stessa regione, al Ministero del lavoro se si tratta di unità dislocate in diverse regioni).

I termini prescritti per lo svolgimento dell'esame congiunto sono ridotti alla metà, qualora il numero dei lavoratori eccedenti sia inferiore a dieci.

Ulteriore esame con la Direzione provinciale del lavoro

In difetto di accordo la Direzione provinciale del lavoro convoca le parti per un ulteriore esame e può formulare proposte per il conseguimento di un accordo.

Tale ulteriore esame deve concludersi entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'impresa.

I termini per lo svolgimento dell'esame dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro sono ridotti alla metà qualora il numero dei lavoratori eccedenti sia inferiore a dieci.

Comunicazione del recesso e collocamento in mobilità

Raggiunto l'accordo sindacale, o, comunque, esperita la procedura sopra descritta, l'impresa può collocare in mobilità i lavoratori in esubero, comunicando loro il recesso nel rispetto dei termini di preavviso.

L'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascuno di essi del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori, deve essere comunicato alla Direzione regionale del lavoro, alla competente Commissione regionale ed alle associazioni sindacali di categoria dei lavoratori (cfr. Cass. 28 luglio 2005, n. 15898 che, nel ribadire la necessità che tali comunicazioni siano contestuali all'atto di recesso, ha precisato che la nozione di contestualità delle comunicazioni deve essere intesa in senso proprio e rigoroso di sostanziale contemporaneità dell'esecuzione dei relativi adempimenti da parte del datore di lavoro).

Criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità
L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi stipulati, ovvero, in mancanza, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:

1.

carichi di famiglia;

2.

anzianità;

3.

esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

La Corte costituzionale, con la sentenza 30 giugno 1994, n. 268, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in esame nella parte in cui prevedono che un accordo sindacale possa stabilire criteri di scelta dei lavoratori da licenziare per riduzione di personale diversi da quelli sopra indicati alle lettere a), b) e c) (cfr., da ultimo, Cass. 28 novembre 2005, n. 25087, secondo cui il criterio di scelta adottato nell'accordo sindacale può essere anche unico e consistere nella vicinanza al pensionamento, in quanto esso può essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità dal datore di lavoro).


A cura di Novecento media - Aprile 2006


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