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Mansioni superiori, no automatismiIl temporaneo svolgimento di mansioni superiori a quelle previste dalla categoria d'inquadramento non determina automaticamente un diritto per il lavoratore alla promozione di qualifica. Poiché, a tal fine, è necessario che le diverse mansioni abbiano non solo una rilevanza «qualitativa» ma anche una «quantitativa» (frequenza e ripetitività) rispetto a quelle assegnate all'assunzione. Il principio è stabilito dalla sentenza n. 4272/2007 della Corte di cassazione, nel tentativo di far chiarezza su quel particolare diritto riconosciuto ai lavoratori della promozione di carriera in caso di assegnazione a mansioni superiori (articolo 2103 del codice civile).
In base all'articolo 2103 del codice civile, il lavoratore deve essere destinato alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. A cura di Daniele Cirioli
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