Fondi pensione, riaperti i giochi

Per i lavoratori interessati dall'adesione per silenzio-assenso scatta la possibilità di scegliere

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Dal 1° luglio i lavoratori potranno spostare contributi e tfr

Via libera alla mobilità nel sistema di previdenza integrativa. Dal 1° luglio, i lavoratori interessati dall'adesione «forzata» alla previdenza integrativa (cioè colpiti dalla regola del silenzio-assenso che è stata operativa nel primo semestre 2007), possono procedere allo spostamento da un fondo pensione verso un altro, portandosi dietro la posizione contributiva maturata (contributi e tfr).

Quando è possibile la portabilità

Dopo il decorso il periodo minimo di permanenza (due anni):
È il vincolo previsto dalla legge per l’esercizio, da parte del lavoratore, del «diritto» di trasferire la propria posizione già maturata presso un fondo pensione

Prima del decorso del periodo minimo di permanenza (due anni):

Sempre possibile per la posizione maturanda (comprende i contributi e il tfr da versare periodicamente alla previdenza integrativa). Tale quota, in altre parole, può essere trasferita in qualunque momento e non è vincolata alla permanenza minima (due anni) in un fondo pensione

Se si perdono i requisiti di partecipazione al fondo pensione cedente e si intenda trasferire la posizione ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

Se si è maturato il diritto alla prestazione pensionistica e si intenda avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate dal fondo cessionario;

Se il fondo pensione cedente ponga in essere modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche ovvero se le stesse modifiche interessino in modo sostanziale la caratterizzazione del fondo;

In conseguenza dello scioglimento del fondo pensione cedente.

Alle condizioni stabilite dalla regolamentazione di settore, nell’ipotesi in cui abbiano aderito a polizze previdenziali stipulate entro il 31 dicembre 2006 e non adeguate alla nuova normativa (al dlgs n. 252/2005)

Infatti, è a tale data che termina il primo biennio di adesione alla previdenza complementare e scade, pertanto, il periodo minimo di adesione a un fondo pensione (due anni) che la legge prescrive quale condizione per fruire della predetta facoltà di spostamento da un fondo pensione verso un altro (tuttavia ci sono altre ipotesi per le quali lo spostamento è possibile anche prima dei due anni). Tecnicamente, questa facoltà si chiama «diritto di portabilità»: consiste, appunto, nel diritto riconosciuto al lavoratore che è iscritto presso un fondo pensione di ripensare la scelta e aderire a una diversa forma pensionistica integrativa.

La portabilità

Il «diritto di portabilità» è la facoltà riconosciuta ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica (un qualunque fondo pensione) di trasferire la posizione individuale maturata in una un'altra forma pensionistica (un qualunque altro fondo pensione). È esercitabile una volta che sia trascorso il periodo minimo di permanenza di due anni (prima ce ne volevano cinque di anni) ed oggi non può essere ostacolata, direttamente o indirettamente, da costi aggiuntivi a carico dei lavoratori. Tali operazioni di trasferimento, inoltre, sono esenti da ogni onere fiscale.

Il lavoratore che finisca iscritto, in maniera esplicita o tacita, alla previdenza integrativa non potrà più venirne fuori. In altre parole, non avrà possibilità di ritornare alla vecchia liquidazione (al tfr come retribuzione differita). E, continui a lavorare presso la stessa azienda o cambi lavoro, porterà con sé il vincolo di destinare il tfr alla pensione integrativa (salvo qualche eccezione). Ciò che può fare il lavoratore è muoversi all'interno del sistema della previdenza integrativa.

Tale mobilità, che si realizza nella possibilità di spostare la sua iscrizione da una forma pensionistica a un'altra (per esempio perché vede possibilità di migliorare il suo investimento), è riconosciuta dalla normativa (il dlgs n. 252/2005) come un diritto: quello (appunto) di portabilità.

Un diritto che si matura, come detto, una volta decorsi due anni dall'iscrizione a una forma pensionistica complementare, salvo che per FondInps, per il quale il minimo d'iscrizione è un anno.

Un diritto spaccato in due

Dal punto di vista operativo, la Covip (commissione di vigilanza sui fondi pensione), rispondendo ad appositi quesiti, ha spiegato che la possibilità di trasferire la posizione contributiva nell'ambito del sistema di previdenza integrativa (cioè tra i vari e le diverse tipologie di fondi pensione) può riguardare la posizione già maturata (stock di contributi e tfr già versati/accumulati) e la posizione ancora da costituire (cioè i versamenti di contributi e tfr ancora da effettuare). Ed ha precisato che il primo trasferimento non può avvenire prima che siano decorsi due anni d'iscrizione e partecipazione al fondo pensione; mentre sul secondo trasferimento ha ritenuto che possa aver luogo in qualsiasi momento. Alla Covip, in particolare, è stato chiesto parere di legittimità in merito alla possibilità per gli iscritti a un fondo pensione chiuso di aderire successivamente a un fondo pensione aperto, sulla base di sopravvenuti accordi in sede aziendale, e quindi di destinare al nuovo fondo (quello aperto) i flussi futuri di tfr e contribuzione prima che sia decorso il periodo minimo di permanenza (di due anni) previsto dalla legge. Pur in considerazione di un non univoco quadro normativo di riferimento e della sussistenza di incertezze interpretative sul punto, la Covip ha ritenuto opportuno precisare che la portabilità si riferisce «al solo trasferimento ad altra forma pensionistica dell'intera posizione maturata, vale a dire dello stock accumulato» presso il fondo pensione e «non già i flussi contributivi ancora da conferire».

Una precisazione, questa, che ha consentito di conseguenza alla stessa Covip di spartire in due parti la posizione previdenziale, riconoscendo a ciascuna parte una distinta disciplina sulla portabilità: una prima quota relativa a contributi e tfr già versati al fondo pensione («quota maturata»); una seconda quota relativa a contributi e tfr futuri, quelli cioè ancora da versare («quota maturanda»). Ciò che fa la differenza tra le due discipline è il vincolo minimo di permanenza nel fondo pensione richiesto ai fini del trasferimento (cioè della portabilità) e che la legge ha fissato in due anni: esso si applica solamente alla quota maturata, ma non anche a quella maturanda.

Costi zero

La normativa stabilisce che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari (tutte, sia i fondi chiusi che aperti, i pip ecc.) devono prevedere esplicitamente il diritto di portabilità e che non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del predetto diritto. Per di più, stabilisce che sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità.

Tasse zero

Il diritto di portabilità è esente anche da imposizione fiscale. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche, infatti, sono esenti da ogni onere fiscale, ma a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal dlgs n. 252/2005.

Trasferimento in sei mesi

Basta una domanda. Tempi stretti anche per il trasferimento. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà derivanti dal diritto di portabilità, infatti, per espressa previsione di legge devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data in cui il lavoratore ne abbia fatto richiesto (abbia cioè esercitato il diritto).

Primo adempimento è la presentazione della richiesta di trasferimento da parte dell'iscritto che sarà verificata nei successivi 45 giorni dal fondo pensione (completezza dei dati e sussistenza dei requisiti).

Con un documento sottoscritto il 24 aprile 2008 presso il ministero del lavoro, Abi, Ania, Assogestioni, Assofondipensione e Assoprevidenza hanno fissato le linee guida da seguirsi per il diritto di portabilità. Queste linee guida stabiliscono che tutte le informazioni devono essere trasmesse con strumenti idonei ad assicurare la loro «intelligibilità» e la «tempestività» e la «certezza» della ricezione.

A tal fine, le forme pensionistiche devono rendere disponibile e pubblicizzare sul sito istituzionale del ministero del lavoro (www.tfr.gov.it) l'apposito modulo per la richiesta di trasferimento da loro stesse predisposto, nonché un indirizzo di posta elettronica, un numero di telefono e di fax preposti alla ricezione delle comunicazioni funzionali all'esecuzione dei trasferimenti.


Autore: Daniele Cirioli
Fonte: ItaliaOggi Sette - 29 Giugno 2009

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