Il periodo di prova nel rapporto di lavoro subordinato

Nozione

*

L'assunzione definitiva del lavoratore può essere subordinata all'esito positivo di un periodo di prova, volto ad accertare in concreto la reciproca convenienza alla prosecuzione del rapporto di lavoro (da ultimo Cass. 29 luglio 2005, n. 15960, nel ribadire che la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto, ha affermato che è ammissibile il patto di prova in due contratti di lavoro successivamente stipulati tra le stesse parti, purché risponda alle suddette finalità, potendo intervenire nel tempo molteplici fattori, attinenti non solo alle capacità professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute).

Il periodo di prova deve risultare da una clausola apposta al contratto di lavoro il quale, secondo l'opinione prevalente, si configura quale contratto sottoposto a condizione risolutiva o sospensiva.

Il patto di prova può trovare applicazione, oltre al normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, anche:

- ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
- nei confronti di lavoratori assunti obbligatoriamente, a condizione che la prova si riferisca alle residue capacità lavorative del soggetto ed a mansioni determinate e compatibili con le minorazioni del disabile;
- alle assunzioni per passaggio diretto;
- nei confronti di lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ma in tal caso la prova ricade sulla capacità del lavoratore di acquisire la professionalità richiesta.

È invece illegittima l'apposizione del patto di prova al contratto di lavoro qualora il lavoratore venga assunto presso la stessa impresa ove abbia già prestato la propria attività con contratto di lavoro temporaneo quando le mansioni siano sostanzialmente le stesse (si veda anche, in generale, Cass. 5 maggio 2004, n. 8579).


A cura di Novecento media - Giugno 2006


In partnership con Novecento

Risorse

Le notizie

Contratto del commercio

Riscatto laurea

Pensioni in rosa

Sicurezza sul lavoro


Gli strumenti

Destinazione Impres@

Sicurezza informatica

Promozioni in corso

Pillole di tecnologia