Il periodo di prova nel rapporto di lavoro subordinato

Forma e durata

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Secondo quanto stabilito dall'art. 2096 cod. civ., il periodo di prova deve risultare da atto scritto (nel senso che lo stesso deve contenere anche la specifica indicazione delle mansioni da espletare, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate, cfr. Cass. 19 agosto 2005, n. 17045).

In proposito la Suprema Corte ha affermato in taluni casi la valenza ad substantiam della forma scritta (Cass. 14 aprile 2001, n. 5591), pena la nullità assoluta del patto e l'automatica conversione in assunzione definitiva, in altri casi solo ad probationem (Cass. 25 maggio 1982, n. 3192).

L'apposizione del patto di prova deve inoltre essere anteriore o contestuale all'assunzione (la stipulazione successiva determina la nullità del patto). È invalido il patto di prova sottoscritto prima dell'inizio effettivo delle prestazioni lavorative, ma dopo la conclusione tra le parti del contratto di lavoro, non contenente tale clausola (Cass. 26 novembre 2004, n. 22308).

La durata massima del periodo di prova è di regola stabilita dai contratti collettivi. Tuttavia l'art. 10 della L. n. 604/1966, nello stabilire che la disciplina limitativa dei licenziamenti si applica, per i lavoratori assunti in prova, "dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro", implicitamente fissa un termine massimo semestrale.

Inoltre, secondo l'art. 4 del R.D.L. n. 1825/1924, recante disposizioni relative al contratto d'impiego privato, il periodo di prova non può in nessun caso superare:

- sei mesi per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti;
- tre mesi, per tutte le altre categorie di impiegati.

Ai sensi dell'art. 2096 cod. civ., inoltre, è possibile anche che la prova abbia una durata minima, prima della quale non è possibile esercitare la facoltà di recesso.

Durata del periodo di prova e limiti contrattuali
Una pronuncia della S.C. ha ritenuto la legittimità della clausola del contratto individuale di lavoro con cui venga stabilito un periodo di prova di durata maggiore di quella massima prevista dal contratto collettivo di categoria - fermo restando il limite legale di 6 mesi - se il prolungamento sia giustificato dalla particolare complessità delle mansioni affidate al lavoratore; il relativo onere probatorio ricade peraltro sul datore di lavoro (Cass. 19 giugno 2000, n. 8295).


A cura di Novecento media - Giugno 2006


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