Per il lavoratore in prova vige il principio della parificazione economica e normativa rispetto al lavoratore assunto in via definitiva; di conseguenza anche al lavoratore in prova spettano il trattamento di fine rapporto, le ferie retribuite e le quote di mensilità differite (ad es. tredicesima ed eventuale quattordicesima) (Corte cost. 22 dicembre 1980, n. 189). Recesso dal rapportoAi sensi dell'art. 2096 cod. civ. durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. La giurisprudenza ha tuttavia escluso la possibilità di un recesso ad nutum, ritenendo sempre necessaria una congrua motivazione, senza che però la stessa vada ad integrare le più severe ipotesi della giusta causa o del giustificato motivo (Cass. 18 maggio 1989, n. 255). Tuttavia, nel senso che ai fini della validità del recesso per mancato superamento della sperimentazione in prova il datore di lavoro insoddisfatto non sia tenuto a motivare il licenziamento, si veda Cass. 2 dicembre 2004, n. 22637. La giusta causa è invece necessaria qualora venga stabilita una durata minima del periodo di prova. La Corte costituzionale (Corte cost. 22 dicembre 1980, n. 189) ha inoltre affermato che il giudice può sindacare su di un eventuale uso distorto del potere di recesso, con eventuale illegittimità del licenziamento ex art. 1345 cod. civ. Superamento del periodo di provaTerminato il periodo di prova, nel caso in cui nessuna delle due parti receda, si instaura un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro. A cura di Novecento media - Giugno 2006
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