Un recupero crediti a ostacoli

Nuova procedura del fondo garanzia Inps per il tfr

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L'intervento del fondo di garanziaL'intervento del fondo di garanzia
Datore soggetto alle procedure concorsualiDatore soggetto alle procedure concorsuali
Datore non soggetto alle procedure concorsualiDatore non soggetto alle procedure concorsuali

Si complicano le regole per l'intervento del fondo di garanzia Inps. L'esclusione dell'impresa dalle procedure concorsuali sulla base del volume d'affari prodotto (secondo i nuovi criteri introdotti con la riforma della legge fallimentare), infatti, ostacola il compito del lavoratore che vuole richiedere l'intervento del fondo di garanzia Inps per ottenere la liquidazione del tfr e/o di arretrati retributivi. Perché è sul lavoratore che grava l'onere di dimostrare che il datore di lavoro non è soggetto alle procedura concorsuali, ma egli non dispone certo degli elementi sufficienti a compiere una stima esaustiva della situazione patrimoniale e del conto economico del datore di lavoro insolvente.

Così, si vedrà costretto a presentare istanza di fallimento al tribunale, che effettuerà le stime del caso, per ricavarne il decreto di reiezione dell'istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti, copia del quale consentirà di presentare la richiesta d'intervento all'Inps.

I termini per la domanda
IpotesiTermini

Fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria

Dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo

Impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore

Dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse

Concordato preventivo

Dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa (ora del decreto di omologazione), ovvero della sentenza (ora del decreto) che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni

Insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare

Dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione

Esecuzione individuale

Dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione

La documentazione di rito
Fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria

copia documento d'identità (se la domanda non è firmata presso l'Inps);

modello tfr 3/bis;

copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione tardiva, copia autentica del decreto di ammissione;

attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione (sostituibile con analoga dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale)

Concordato preventivo

copia documento d'identità (se la domanda non è firmata presso l'Inps);

modello tfr 3/bis;

copia modello Cud relativo ai redditi dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro (eventuale);

copia autentica della sentenza (ora decreto) di omologazione;

attestazione della Cancelleria del Tribunale che il concordato omologato non è stato appellato o reclamato dinanzi alla Corte d'Appello

Procedura concorsuale aperta in un altro Stato membro dell'Unione Europea

copia autentica dello Stato Passivo munita di traduzione legale;

dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;

mod. TFR3/bis SOST;

copia modello Cud relativo ai redditi dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro (per i rapporti di lavoro terminati entro il 31.12.2004) o copia della busta paga relativa al Tfr;

copia della lettera o contratto di assunzione e della lettera di licenziamento.

Esecuzione individuale

copia documento d'identità (se la domanda non è firmata presso l'Inps);

mod. TFR3/bis SOST;

copia modello Cud relativo ai redditi dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro (eventuale);

decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento;

originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l'esecuzione forzata;

copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati;

copia autentica del verbale di pignoramento negativo;

visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro;

certificato di residenza del datore di lavoro

Eredità giacente

certificato di morte del datore di lavoro;

originale del titolo esecutivo con il quale è stato riconosciuto il credito per Tfr del lavoratore;

copia autentica dello stato di graduazione di cui all'art. 499 c.c.;

copia autentica del riparto finale;

copia autentica del provvedimento di chiusura della liquidazione

L'intervento del fondo di garanzia

L'aggiornamento delle procedure di richiesta d'intervento dell'Inps per il pagamento del tfr e delle ultime retribuzioni avviene, in via automatica, per effetto della riforma della legge fallimentare (dlgs n. 5/2006 e dlgs n. 196/2007).

Le nuove regole sono state indicate dall'Inps nella circolare n. 74/2008.

In base alla nuova disciplina, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, occorre preliminarmente distinguere a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni della legge fallimentare, perché diversi sono i requisiti del diritto alle prestazioni del fondo stesso nell'uno e nell'altro caso.

In base alle aggiornate norme della legge fallimentare, sono soggetti al fallimento e al concordato preventivo gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Sono altresì esclusi gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

aver avuto, in ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300 mila euro;

aver realizzato, in qualunque modo risulti, in ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200 mila euro;

avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500 mila euro.

Rispetto al passato, dunque, ai fini dell'applicazione della legge fallimentare, perdono rilevanza sia la nozione di piccolo imprenditore sia la forma con la quale viene esercitata l'impresa (individuale o collettiva). Ne consegue che, a esclusione dell'imprenditore esercente attività agricola, tutti gli altri, compresi gli artigiani e gli imprenditori individuali, possono essere assoggettati a fallimento se superano le predette soglie.

Per contro, anche una società commerciale potrebbe non essere assoggettabile a procedura concorsuale.

Datore soggetto alle procedure concorsuali

I requisiti dell'intervento del fondo di garanzia sono: a) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; b) l'apertura di una procedura concorsuale; c) l'esistenza del credito per tfr rimasto insoluto. Circa il punto a), cessazione del rapporto di lavoro subordinato, la garanzia del fondo opera indipendentemente dalla causa, e cioè dimissioni, licenziamento e scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato.

Per quanto concerne l'apertura di una procedura concorsuale, quelle che danno titolo all'intervento del fondo sono: il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria.

Datore non soggetto alle procedure concorsuali

I requisiti dell'intervento del fondo di garanzia sono: a) cessazione del rapporto; b) inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi; c) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata e l'esistenza del credito per tfr rimasto insoluto.

La valutazione che non sono stati superati i parametri economici minimi di legge (requisito b), condizione che esclude il fallimento, può risultare piuttosto difficile, atteso che né l'Inps né il lavoratore interessato, sul quale grava l'onere di dimostrare che il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale, dispongono di elementi sufficienti a compiere una stima esaustiva della situazione patrimoniale e del conto economico del datore di lavoro insolvente. Pertanto, in via generale, il lavoratore al fine di dimostrare che il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale dovrà esibire copia del decreto del tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti.

La presentazione del decreto non è necessaria quando l'Istituto ne sia già in possesso per aver tentato in proprio di far dichiarare il fallimento del datore di lavoro insolvente; quando il datore di lavoro sia un imprenditore agricolo; quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata (anche unipersonale) e dal bilancio depositato presso il registro delle imprese risulti che il valore del capitale investito in azienda è inferiore a 300 mila euro e che la media dei ricavi lordi degli ultimi tre anni sia inferiore a 200 mila euro; e quando il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, iscritto alla sezione piccoli imprenditori della camera di commercio, risulti non avere avuto alle proprie dipendenze più di tre dipendenti.

Circa la dimostrazione dell'insufficienza della garanzie patrimoniali, la prova dell'insolvenza del datore di lavoro deve essere fornita attraverso la dimostrazione che, a seguito dell'esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a soddisfare il credito del lavoratore.


Autore: Carla De Lellis
Fonte: ItaliaOggi Sette - 28 Luglio 2008

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