In questa pagina
Si complicano le regole per l'intervento del fondo di garanzia Inps. L'esclusione dell'impresa dalle procedure concorsuali sulla base del volume d'affari prodotto (secondo i nuovi criteri introdotti con la riforma della legge fallimentare), infatti, ostacola il compito del lavoratore che vuole richiedere l'intervento del fondo di garanzia Inps per ottenere la liquidazione del tfr e/o di arretrati retributivi. Perché è sul lavoratore che grava l'onere di dimostrare che il datore di lavoro non è soggetto alle procedura concorsuali, ma egli non dispone certo degli elementi sufficienti a compiere una stima esaustiva della situazione patrimoniale e del conto economico del datore di lavoro insolvente. Così, si vedrà costretto a presentare istanza di fallimento al tribunale, che effettuerà le stime del caso, per ricavarne il decreto di reiezione dell'istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti, copia del quale consentirà di presentare la richiesta d'intervento all'Inps.
L'intervento del fondo di garanziaL'aggiornamento delle procedure di richiesta d'intervento dell'Inps per il pagamento del tfr e delle ultime retribuzioni avviene, in via automatica, per effetto della riforma della legge fallimentare (dlgs n. 5/2006 e dlgs n. 196/2007). Le nuove regole sono state indicate dall'Inps nella circolare n. 74/2008. In base alla nuova disciplina, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, occorre preliminarmente distinguere a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni della legge fallimentare, perché diversi sono i requisiti del diritto alle prestazioni del fondo stesso nell'uno e nell'altro caso. In base alle aggiornate norme della legge fallimentare, sono soggetti al fallimento e al concordato preventivo gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Sono altresì esclusi gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
Rispetto al passato, dunque, ai fini dell'applicazione della legge fallimentare, perdono rilevanza sia la nozione di piccolo imprenditore sia la forma con la quale viene esercitata l'impresa (individuale o collettiva). Ne consegue che, a esclusione dell'imprenditore esercente attività agricola, tutti gli altri, compresi gli artigiani e gli imprenditori individuali, possono essere assoggettati a fallimento se superano le predette soglie. Per contro, anche una società commerciale potrebbe non essere assoggettabile a procedura concorsuale. Datore soggetto alle procedure concorsualiI requisiti dell'intervento del fondo di garanzia sono: a) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; b) l'apertura di una procedura concorsuale; c) l'esistenza del credito per tfr rimasto insoluto. Circa il punto a), cessazione del rapporto di lavoro subordinato, la garanzia del fondo opera indipendentemente dalla causa, e cioè dimissioni, licenziamento e scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato. Per quanto concerne l'apertura di una procedura concorsuale, quelle che danno titolo all'intervento del fondo sono: il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria. Datore non soggetto alle procedure concorsualiI requisiti dell'intervento del fondo di garanzia sono: a) cessazione del rapporto; b) inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi; c) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata e l'esistenza del credito per tfr rimasto insoluto. La valutazione che non sono stati superati i parametri economici minimi di legge (requisito b), condizione che esclude il fallimento, può risultare piuttosto difficile, atteso che né l'Inps né il lavoratore interessato, sul quale grava l'onere di dimostrare che il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale, dispongono di elementi sufficienti a compiere una stima esaustiva della situazione patrimoniale e del conto economico del datore di lavoro insolvente. Pertanto, in via generale, il lavoratore al fine di dimostrare che il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale dovrà esibire copia del decreto del tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti. La presentazione del decreto non è necessaria quando l'Istituto ne sia già in possesso per aver tentato in proprio di far dichiarare il fallimento del datore di lavoro insolvente; quando il datore di lavoro sia un imprenditore agricolo; quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata (anche unipersonale) e dal bilancio depositato presso il registro delle imprese risulti che il valore del capitale investito in azienda è inferiore a 300 mila euro e che la media dei ricavi lordi degli ultimi tre anni sia inferiore a 200 mila euro; e quando il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, iscritto alla sezione piccoli imprenditori della camera di commercio, risulti non avere avuto alle proprie dipendenze più di tre dipendenti. Circa la dimostrazione dell'insufficienza della garanzie patrimoniali, la prova dell'insolvenza del datore di lavoro deve essere fornita attraverso la dimostrazione che, a seguito dell'esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a soddisfare il credito del lavoratore.
TAG:
Se hai trovato questi contenuti interessanti, abbonati alla newsletter PMI. È una mail gratuita che tutte le settimane ti informa sulle novità, sugli articoli, le scadenze e gli eventi più importanti. Oppure iscriviti al canale RSS: il nuovo modo di ricevere in diretta le informazioni via Internet. Per ogni commento, suggerimento, osservazione o critica: contattaci. Ci aiuterai a offrire un servizio migliore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||