Trovi articoli sullo stesso argomento in: Lavoro » Assunzione dipendenti Incentivi estesi ai lavoratori licenziati e ripresi dopo sei mesiRiassunzioni agevolate dei lavoratori in mobilità. Gli sgravi contributivi e gli incentivi economici, che sono previsti a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti iscritti nelle liste di mobilità, spettano anche nel caso di riassunzione di lavoratori precedentemente licenziati, a patto che ciò avvenga una volta che sia trascorso un periodo non inferiore a sei mesi dal licenziamento. La precisazione è arrivata dal ministero del lavoro con l'interpello n. 18/2009, in risposta a un quesito dei dottori commercialisti.
Le agevolazioniGli incentivi sono di tipo contributivo ed economico. Previsti a favore dei datori di lavoro operanti in qualsiasi settore produttivo, vengono riconosciuti in caso di assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità. L'incentivo di tipo contributivo (riduzione degli oneri a carico del datore di lavoro) scatta quando le assunzioni avvengono:
L'incentivo di tipo economico interessa le imprese che assumono a tempo pieno e indeterminato, o in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto a termine, di lavoratori che iscritti nelle liste di mobilità beneficiano anche della relativa indennità. L'incentivo, mensile, è pari al 50% dell'indennità di mobilità cui avrebbe goduto il lavoratore; dura per un periodo massimo di 12 mesi che si eleva a 24 mesi per i lavoratori con età superiore a 50 anni e a 36 mesi nelle aree del Mezzogiorno. Ok ai bonus in caso di riassunzioneGli incentivi, in base al dettato normativo di disciplina, spettano al datore di lavoro il quale, «senza esservi tenuto», riassuma quegli stessi lavoratori, precedentemente posti in mobilità, che si trovano a essere ormai privi del diritto di precedenza nelle assunzioni, pari a sei mesi, così come previsto dalla legge n. 264/1949 (modificata dal dlgs n. 297/2002). Inoltre, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale di legittimità, il riconoscimento delle agevolazioni è previsto dalla legge in favore di quelle imprese che procedano all'assunzione di personale in base a effettive esigenze economiche e che non pongano, quindi, in essere condotte dirette esclusivamente al godimento degli incentivi mediante fittizie interruzioni dei rapporti lavorativi. Eventualità, questa, che il legislatore ha inteso evitare proprio attraverso la previsione del termine temporale di sei mesi, considerato sufficientemente ampio per contrastare possibili comportamenti elusivi della disciplina (così, tra le tante, Cassazione n. 1112/2004). Per quanto specificamente attiene all'ipotesi del trasferimento di azienda, il ministero del lavoro ha spiegato che la nozione di «azienda» cui fanno riferimento le norme in materia è quella di entità economica caratterizzata dall'impiego complessivo di mezzi (secondo il dettato dell'art. 2555 del codice civile) e di lavoratori stabilmente organizzati al fine di svolgere un'attività produttiva, non rilevando invece il soggetto titolare ovvero l'imprenditore datore di lavoro (così Cassazione n. 1113 del 2005). L'articolo 2112 del codice civile, al comma 5 individua espressamente il concetto di «trasferimento d'azienda», stabilendo che esso si realizza mediante «qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata (_) che conserva nel trasferimento la propria identità», a prescindere dalla tipologia negoziale utilizzata. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Con riferimento alle eventuali agevolazioni contributive, la Suprema corte ha precisato, più volte, che il loro riconoscimento presuppone l'effettiva cessazione dell'azienda originaria e la sussistenza, in caso di nuove assunzioni da parte di altra impresa, di reali esigenze economiche. Ne consegue che ove l'azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda a operare, non rilevando né se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante né lo strumento negoziale utilizzato per la cessione, «la prosecuzione del rapporto o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge, come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione» (così, tra le tante, Cassazione n. 5554/2007). In conclusione, dunque, il ministero del lavoro ribadisce che «il diritto ai benefici economici previsti dalla legge non sussiste con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. Le disposizioni intendono garantire che le agevolazioni contributive vengano riconosciute esclusivamente per assunzioni dettate da reali esigenze economiche e non perché finalizzate al solo godimento degli incentivi attraverso fittizie interruzioni dei rapporti di lavoro già precedentemente decise. In conclusione, dunque, l'azienda che ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli usufruendo di benefici contributivi ed economici una volta che siano trascorsi sei mesi dal licenziamento» (così anche nell'interpello n. 1564 del 13 luglio 2006). Di Daniele Cirioli TAG:
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