Riassunzioni più convenienti

I chiarimenti del ministero del lavoro sugli sgravi per l'integrazione di soggetti in mobilità

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Incentivi estesi ai lavoratori licenziati e ripresi dopo sei mesi

Riassunzioni agevolate dei lavoratori in mobilità. Gli sgravi contributivi e gli incentivi economici, che sono previsti a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti iscritti nelle liste di mobilità, spettano anche nel caso di riassunzione di lavoratori precedentemente licenziati, a patto che ciò avvenga una volta che sia trascorso un periodo non inferiore a sei mesi dal licenziamento. La precisazione è arrivata dal ministero del lavoro con l'interpello n. 18/2009, in risposta a un quesito dei dottori commercialisti.

MOBILITÀ E INCENTIVI

Incentivi ai lavoratori soci di coop

Anche le coop hanno titolo agli incentivi sui soci assunti dalle liste di mobilità. La praticabilità è diventata possibile con l’entrata in vigore della riforma del lavoro nelle cooperative (legge n. 142/2001), perché adesso il socio lavoratore stabilisce, con la propria adesione sociale, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinato o autonoma o in qualsiasi altra forma. Dall’instaurazione di tale rapporto di lavoro ne derivano gli effetti di natura fiscale, previdenziale e giuridico (Ministero del lavoro, interpello n. 1074/2005)

Il cambio qualifica del lavoratore

Gli sgravi contributivi sulla mobilità restano confermati anche con un cambio qualifica. Il passaggio del lavoratore al diverso inquadramento professionale rispetto a quello originario (di assunzione), in altre parole, non preclude al datore di lavoro di continuare a beneficiare degli incentivi previsti per le assunzioni di soggetti iscritti nelle liste di mobilità. Poiché, in caso contrario, si realizzerebbe un trattamento sfavorevole per i lavoratori con riguardo ai possibili avanzamenti di carriera (Ministero del lavoro, interpello n. 1066/2006)

Riassunzione dell’impresa

La riassunzione del lavoratore iscritto nelle liste di mobilità dà diritto all’impresa alle agevolazioni per il reimpiego di soggetti disoccupati quando siano trascorsi 6 mesi e non più 12 dal suo licenziamento. La novità, in vigore dal 30 gennaio 2003, scaturisce dalla riduzione (da 12 a 6 mesi) del periodo di vigenza del diritto di precedenza, riconosciuto ai lavoratori licenziati, a essere riassunti in caso di nuove assunzioni operate dall’impresa presso cui erano occupati (Ministero del lavoro, interpello n. 1564/2006)

Incentivi e lavoro a termine

La liberalizzazione del rapporto a termine aumenta le opportunità per beneficiare degli incentivi per le assunzioni di lavoratori in mobilità. Si distinguono due ipotesi. La prima: se il contratto di lavoro è stipulato per un periodo pari o inferiore a 12 mesi, ricorrendo anche il tassativo requisito temporale (durata di 12 mesi) prevista dalla legge n. 223/1991, il datore di lavoro può fruire degli incentivi contributivi, come se l’assunzione non fosse stata effettuata ai sensi del dlgs n. 368/2001, ma in virtù delle disposizioni incentivanti. La seconda: se il contratto individuale di lavoro (a termine) non presenta aspetti di conformità alle disposizioni incentivante perché è stato stipulato per un periodo superiore a 12 mesi, non possono ritenersi soddisfatte le condizioni imposte dalla legge n. 223/1991; pertanto, il contratto di lavoro resta disciplinato dal dlgs n. 368/2001 e non possono essere riconosciute le agevolazioni contributive (Ministero del lavoro, nota n. 6446/2005)

Mobilità e cure termali

I lavoratori in mobilità hanno diritto alle cure termali erogate dall’Inps. Poiché le cure termali hanno la funzione di prevenire o ritardare uno stato invalidante per permettere all’assicurato lo svolgimento dell’attività lavorativa, tale principio vale pure per gli assicurati in mobilità, che possono riprendere il lavoro allo scadere di tale periodo o anche prima. (Inps, messaggio n. 18060/2006)

Stranieri e iscrizione nelle liste

Gli stranieri in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato possono essere iscritti nelle liste di mobilità dei centri per l’impiego. (Ministero del lavoro, interpello n. 19/2007)

Le agevolazioni

Gli incentivi sono di tipo contributivo ed economico. Previsti a favore dei datori di lavoro operanti in qualsiasi settore produttivo, vengono riconosciuti in caso di assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità.

L'incentivo di tipo contributivo (riduzione degli oneri a carico del datore di lavoro) scatta quando le assunzioni avvengono:

con contratto a termine per non più di 12 mesi (lo sconto contributivo è totale per la durata del contratto a termine e il datore di lavoro versa i contributi in misura prevista per gli apprendisti);

con trasformazione del contratto a termine, con cui è stato assunto originariamente il soggetto iscritto nelle liste di mobilità, a tempo indeterminato (lo sconto contributivo è totale per altri 12 mesi dopo la trasformazione e il datore di lavoro versa i contributi in misura prevista per gli apprendisti);

con contratto a tempo indeterminato (lo sconto contributivo è totale per la durata di 18 mesi e il datore di lavoro versa i contributi in misura prevista per gli apprendisti).

L'incentivo di tipo economico interessa le imprese che assumono a tempo pieno e indeterminato, o in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto a termine, di lavoratori che iscritti nelle liste di mobilità beneficiano anche della relativa indennità.

L'incentivo, mensile, è pari al 50% dell'indennità di mobilità cui avrebbe goduto il lavoratore; dura per un periodo massimo di 12 mesi che si eleva a 24 mesi per i lavoratori con età superiore a 50 anni e a 36 mesi nelle aree del Mezzogiorno.

Ok ai bonus in caso di riassunzione

Gli incentivi, in base al dettato normativo di disciplina, spettano al datore di lavoro il quale, «senza esservi tenuto», riassuma quegli stessi lavoratori, precedentemente posti in mobilità, che si trovano a essere ormai privi del diritto di precedenza nelle assunzioni, pari a sei mesi, così come previsto dalla legge n. 264/1949 (modificata dal dlgs n. 297/2002).

Inoltre, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale di legittimità, il riconoscimento delle agevolazioni è previsto dalla legge in favore di quelle imprese che procedano all'assunzione di personale in base a effettive esigenze economiche e che non pongano, quindi, in essere condotte dirette esclusivamente al godimento degli incentivi mediante fittizie interruzioni dei rapporti lavorativi.

Eventualità, questa, che il legislatore ha inteso evitare proprio attraverso la previsione del termine temporale di sei mesi, considerato sufficientemente ampio per contrastare possibili comportamenti elusivi della disciplina (così, tra le tante, Cassazione n. 1112/2004).

Per quanto specificamente attiene all'ipotesi del trasferimento di azienda, il ministero del lavoro ha spiegato che la nozione di «azienda» cui fanno riferimento le norme in materia è quella di entità economica caratterizzata dall'impiego complessivo di mezzi (secondo il dettato dell'art. 2555 del codice civile) e di lavoratori stabilmente organizzati al fine di svolgere un'attività produttiva, non rilevando invece il soggetto titolare ovvero l'imprenditore datore di lavoro (così Cassazione n. 1113 del 2005). L'articolo 2112 del codice civile, al comma 5 individua espressamente il concetto di «trasferimento d'azienda», stabilendo che esso si realizza mediante «qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata (_) che conserva nel trasferimento la propria identità», a prescindere dalla tipologia negoziale utilizzata. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Con riferimento alle eventuali agevolazioni contributive, la Suprema corte ha precisato, più volte, che il loro riconoscimento presuppone l'effettiva cessazione dell'azienda originaria e la sussistenza, in caso di nuove assunzioni da parte di altra impresa, di reali esigenze economiche.

Ne consegue che ove l'azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda a operare, non rilevando né se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante né lo strumento negoziale utilizzato per la cessione, «la prosecuzione del rapporto o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge, come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione» (così, tra le tante, Cassazione n. 5554/2007).

In conclusione, dunque, il ministero del lavoro ribadisce che «il diritto ai benefici economici previsti dalla legge non sussiste con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. Le disposizioni intendono garantire che le agevolazioni contributive vengano riconosciute esclusivamente per assunzioni dettate da reali esigenze economiche e non perché finalizzate al solo godimento degli incentivi attraverso fittizie interruzioni dei rapporti di lavoro già precedentemente decise. In conclusione, dunque, l'azienda che ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli usufruendo di benefici contributivi ed economici una volta che siano trascorsi sei mesi dal licenziamento» (così anche nell'interpello n. 1564 del 13 luglio 2006).

Di Daniele Cirioli
Fonte: ItaliaOggi Sette - 20 Aprile 2009

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