Al via le riduzioni contributive per il lavoro femminile

Il contratto di inserimento

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AgevolazioneAgevolazione
Istruzioni Inps e InailIstruzioni Inps e Inail

I Ministeri del Lavoro e dell'Economia hanno individuato per il triennio 2007-2009 le aree territoriali nelle quali sarà possibile assumere donne con contratto di inserimento. Lo sconto contributivo può arrivare al 50%

Il Dlgs 276/03, con gli artt. da 54 a 59, in materia di contratto di inserimento, individua i punti cardine sui quali si basa tale contratto (v. tavola).

I soggetti interessati dal nuovo decreto ministeriale, che va a sostituire il decreto 17 novembre 2005, (in Gu n. 25/2006) sono:

le donne residenti in tutte le regioni e le province autonome, con riferimento ai parametri contenuti nell'art. 54, comma 1, lettera e), del Dlgs 276/03;

le donne residenti nelle regioni del Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, con riferimento ai parametri indicati dal reg. Ce 2204/02.

Il contratto di inserimento
 DescrizioneParticolarità

Finalità

Il contratto è diretto a realizzare, attraverso un progetto individuale d'adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di lavoratori.

La sua peculiarità non è la formazione (circ.Minlavoro 31/04) ma la collocazione o la ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti socialmente più deboli.

Lavoratori interessati

Giovani di età compresa tra 18 e 29 anni e 364 giorni.

Disoccupati di lunga durata da 29 e fino a 32 anni e 364 giorni.

Lavoratori con più di 50 anni d'età purché privi di posto di lavoro.

Lavoratori che desiderano riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni.

Donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso d'occupazione femminile, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o il cui tasso di disoccupazione maschile superi il 10% (da individuarsi con apposito decreto).

Persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico (a norma della legge 104/92, del Dpcm 13 gennaio 2000 e della legge 68/99).

Datori di lavoro

Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, gruppi d'imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni e associazioni di categoria.

Non sono ammessi i datori di lavoro iscritti negli albi professionali (studi professionali anche costituiti in forma associata).

Condizioni essenziali

Definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento.

Definizione della formazione in sede di contrattazione collettiva (in mancanza occorre fare riferimento agli accordi interconfederali dell'11 febbraio 2004 e del 3 marzo 2004).

Mantenere in servizio almeno il 60% dei lavoratori con contratto d'inserimento scaduto nei 18 mesi precedenti ogni assunzione (salvo il caso in cui sia venuto a scadere un solo contratto e nei casi previsti dal legislatore).

La formazione deve essere registrata su apposito libretto formativo; i contratti collettivi possono stabilire limiti massimi di assunzione con contratto di inserimento.

Durata del contratto

Non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi (36 per le persone con handicap grave).

Non può essere rinnovato tra le parti, ma può essere prorogato nell'ambito della durata massima; può essere anche part-time.

Forma

Scritta.

In mancanza di tale forma scritta il contratto si considera nullo e il lavoratore si ritiene assunto con contratto a tempo indeterminato.

Tipologia del contratto

Contratto subordinato a termine.

Si applicano tutte le disposizioni del Dlgs 368/01 se compatibili e salvo diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali/territoriali/aziendali.

Benefici economici e normativi

La categoria d'inquadramento iniziale del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli rispetto a quella spettante ai lavoratori addetti alle stesse mansioni.

Non vengono computati nell'organico aziendale ai fini delle disposizioni di legge e di contratto collettivo, salvo diverse previsioni dell'autonomia contrattuale.
Rimangono applicati i benefici contributivi previsti per gli ex contratti di formazione e lavoro (salvo i giovani d'età compresa tra i 18 e i 29 anni, sempreché non siano in possesso di almeno una delle altre condizioni soggettive che danno diritto al beneficio).

Agevolazione

Il nuovo decreto ministeriale individua le aree territoriali in cui si verificano le situazioni di minor occupazione e di maggior disoccupazione femminile, per il triennio 2007-2008-2009, e che fanno sorgere il diritto di assumere donne di qualunque età, residenti, tramite contratto di inserimento. In particolare, tale nuovo decreto, con riferimento ai parametri contenuti nell'art. 54, comma 1, lettera e), del Dlgs 276/03, conferma che le aree interessate a tale incentivazione, sono tutte le regioni e le province autonome.

Tale disposizione, in linea con quanto precedentemente precisato dall'Inps, permette di stipulare contratti di inserimento con donne, su tutto il territorio nazionale, godendo dello sconto contributivo minimo pari a 25%. Inoltre, con riferimento ai parametri indicati dal reg. Ce 2204/02, tale decreto ritiene che le aree interessate maggiormente sono quelle relative alle Regioni del Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. In tali Regioni è permesso stipulare contratti di inserimento con l'applicazione dei benefici anche se eccedenti il 25%, in relazione alla collocazione territoriale e al settore di appartenenza del datore di lavoro. L'Inps ha precisato che, per poter ottenere l'applicazione del beneficio in questione, non è sufficiente la condizione di "residente nei territori indicati", ma occorre che anche il luogo di lavoro sia territorialmente localizzato nei territori sopra richiamati.

Il decreto in questione, ha natura dichiarativa, pertanto si applica anche alle assunzioni effettuate antecedentemente la pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Le condizioni per ottenere lo sconto contributivo superiore al 25% sono le seguenti:

1.

l'assunzione deve determinare un incremento netto del numero di dipendenti impiegati nello stabilimento interessato.
Tale incremento deve essere realizzato in riferimento alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione (circ. Inps 74/06);

2.

l'assunzione deve essere effettuata per sostituire un posto vacante a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti di età, licenziamenti per giusta causa e per riduzione volontaria dell'orario di lavoro.

In relazione al punto 1, si ricorda che per "numero di dipendenti" si intende il numero di unità di lavoro-anno (Ula), ovvero il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, considerando il lavoro a tempo parziale e quello stagionale come frazioni di Ula.

Si precisa, altresì, che per entrambe le situazioni sopra riportate occorre garantire al lavoratore anche la continuità dell'impiego per un periodo pari ad almeno 12 mesi.

Istruzioni Inps e Inail

Per quanto riguarda l'Inps, i benefici contributivi possono essere utilizzati sempre tramite la denuncia mensile DM 10/2, seguendo le istruzioni impartite dall'istituto con le circolari 51/04 e 74/06.

Le incentivazioni contributive Inail relative al contratto d'inserimento devono essere applicate in sede di autoliquidazione (circ. 32/06). I datori di lavoro devono indicare nel mod. 1031 (dichiarazione delle retribuzioni) le retribuzioni dei soggetti assunti con contratto d'inserimento/reinserimento, utilizzando gli appositi codici nei campi stabiliti.

La misura del beneficio
Datore di lavoroUbicazione territorialeMisura del beneficio

1. Imprese in genere
(escluse quelle del successivo punto 2)

Centro Nord

Contribuzione a carico datore di lavoro (1) prevista per il settore d'appartenenza ridotta del 25%

Mezzogiorno (2)

Ubicate nelle circoscrizioni (individuate annualmente con decreto ministeriale) ad alta densità di disoccupazione


È dovuta la sola contribuzione prevista per gli apprendisti (3)

2. Imprese del settore commerciale e turistico (4) con meno di 15 dipendenti (5) (non si contano apprendisti, Cfl residui, contratti di inserimento)

Centro-Nord

Contribuzione a carico datore di lavoro (1) prevista per il settore d'appartenenza ridotta del 40%

Mezzogiorno (2)

È dovuta la sola contribuzione prevista per gli apprendisti (3)

3. Imprese artigiane (esclusi consorzi)

Intero territorio nazionale

È dovuta la sola contribuzione prevista per gli apprendisti (3)

4. Datori di lavoro non aventi natura di impresa

Centro-Nord

Contribuzione a carico datore di lavoro (1) prevista per il settore d'appartenenza ridotta del 25%

Mezzogiorno (2)

Contribuzione a carico datore di lavoro (1) prevista per il settore d'appartenenza ridotta del 50%

__________
(1) Contributi previdenziali e assistenziali, compreso lo 0,50% di cui all'art. 3, legge 297/82.
(2) Territori di cui al Dpr 218/78.
(3) Fino al 31.12.2006. contributo fisso settimanale, pari, per l'anno 2006, a € 2,98/sett., con quota Inail. Dall'1.1.2007: contributo in percentuale, nella misura del 10%.
(4) Sono compresi: ristoranti, tavole calde, bar, bottiglierie, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio e turismo.
(5) Il requisito occupazionale deve sussistere alla data di decorrenza dell'assunzione del lavoratore.

Sconti contributivi per le regioni in difficoltà
Natura del datore di lavoroUbicazione territorialeMisura della riduzione contributiva a favore del datore di lavoro

Datori di lavoro non aventi natura di impresa

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

50%

Altre regioni

25%

Imprese non artigiane

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti

Altre regioni

25%

Imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti

Altre regioni

25%

Imprese artigiane

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti

Altre regioni

25%


Autore: Elisa Bonati - MGconsulting S.r.l.
Fonte: Finanziamenti & credito - Novecento media, n. 10, 25 Ottobre 2007

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