Emergenze? L'attività si ferma

La gestione dei rischi e i diritti dei dipendenti dopo le modifiche introdotte dal Testo unico

*

Trovi articoli sullo stesso argomento in: Lavoro » Sicurezza sul lavoro

Possibile abbandonare il posto di lavoro in caso di pericoli

L'emergenza blocca l'attività. In caso di pericolo grave, infatti, è facoltà del lavoratore abbandonare il posto di lavoro. Il datore di lavoro, peraltro, deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. Queste alcune delle misure previste per la gestione delle emergenze dal T.u. sicurezza, il dlgs n. 81/2008 riformato dal dlgs n. 106/2009.

Tutti corresponsabilità sulle emergenze

Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato è una delle “misure generali di tutela” previste dal Tu sicurezza. Come tale, la loro gestione è uno dei fondamentali obblighi previsti a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti tanto che il T.u. (articolo 18) impone di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; di adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; di astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato (tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti).

DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI

Obbligo di collaborazione

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare l’incarico di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio; quelle di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza

Attrezzature e formazione

I lavoratori addetti alla gestione delle emergenze devono essere formati, in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva

Allontanarsi dal posto di lavoro

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa

Prendere misure di protezione

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza

Non riprendere il lavoro

Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato

La gestione delle emergenze, inoltre, è anche un fondamentale compito previsto a carico dei preposti (secondo le loro attribuzioni e competenze). Tra l'altro infatti, questi lavoratori (ai sensi dell'articolo 19 del T.u. sicurezza) devono richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; devono astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; e devono segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. Infine, gli stessi lavoratori, ai quali le misure di sicurezza sono rivolte in via principale, hanno l'obbligo di osservare particolari atteggiamenti in caso di pericolo immediato. In via di principio (articolo 20 del T.u. sicurezza), ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare, inoltre, i lavoratori devono contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; devono segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità.

La gestione delle emergenze

Al fine di corrispondere all'obbligo della gestione delle emergenze e tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva, il datore di lavoro deve organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza. Deve, inoltre, designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Deve informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare. Deve, ancora, programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro e adottare ogni provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Infine, il datore di lavoro è tenuto a garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati (l'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi).


Autore: Carla De Lellis
Fonte: ItaliaOggi Sette - 7 Settembre 2009

TAG:

Se hai trovato questi contenuti interessanti, abbonati alla newsletter PMI. È una mail gratuita che tutte le settimane ti informa sulle novità, sugli articoli, le scadenze e gli eventi più importanti. Ci trovi anche su Facebook e Twitter.


In partnership con ItaliaOggi

Risorse
Chiudi



Condividi
Chiudi

Sei aggiornato?
Newsletter PMI
Newsletter PMI
Ogni settimana nella tua inbox
Twitter
Twitter
Le notizie di Microsoft PMI anche su Twitter