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Stop alla doppia contribuzione Inps per il socio di società, amministratore e lavoratore. L'obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi ricorre per la sola gestione previdenziale riferita all'attività svolta con carattere di abitualità e prevalenza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, nella sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007, accogliendo il ricorso di un manager contro la doppia pretesa contributiva dell'Inps. La Corte ha dichiarato incompatibile la coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni per uno stesso soggetto: alla gestione separata in riferimento all'attività di amministratore e alla gestione commercianti per quella di socio lavoratore. Il fattoLa vicenda ha per protagonisti un manager e l'Inps. Il primo, inizialmente soltanto amministratore della società e come tale iscritto alla gestione separata (quella fatidica del 10%, ma oggi al 23,5%), a un certo momento ha cominciato a prestare anche attività lavorativa, per cui si è iscritto anche alla gestione commercianti. Così è andato avanti fino a quando la società (originariamente srl) si è trasformata in spa: il lavoratore ha ritenuto che le due iscrizioni previdenziali fossero incompatibili e, dichiarando come prevalente l'attività di amministratore, chiede all'Inps di mantenere attiva solo l'iscrizione alla gestione separata. Ma la richiesta non ha sortito il risultato atteso: l'Inps, infatti, non ha effettuato la cancellazione dalla gestione dei commercianti, invitando il lavoratore a pagare tutti i contributi. A questo punto, il lavoratore intraprende la strada giudiziaria al fine di vedere accolta la sua tesi. E ce n'è voluta per avere ragione. Sia un primo ricorso al tribunale di Lecco in opposizione alla cartella di pagamento che intanto l'Inps aveva emesso per la contribuzione contesa (sentenza 18 settembre 2002) e sia la successiva istanza alla Corte d'appello di Milano (sentenza del 6 ottobre 2003), infatti, venivano respinti e la vicenda finiva sul tavolo dei giudici di cassazione. La decisioneLa Corte di cassazione ha accolto la tesi del manager contro la doppia «imposizione» contributiva. Interessante è la ricostruzione logico-giuridica tracciata nella sentenza che ripercorre le diverse disposizioni che, in merito, si sono succedute nel tempo (si veda tabella). A proposito dell'iscrizione alla gestione separata, la Cassazione osserva che l'obbligo riguarda i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (tali sono anche i commercianti). Peraltro, va detto, l'iscrizione a tale gestione tuttora vige per una pluralità di attività e in contemporanea ad altre iscrizioni previdenziali, seppure con l'applicazione di un'aliquota di contribuzione di misura inferiore (i pensionati, per esempio; o i soggetti che già sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria). Ma in questo contesto s'inseriscono le due disposizioni della legge n. 662/1996 (Finanziaria 1997) che interessano esclusivamente (e soltanto) gli esercenti attività commerciali: la prima (articolo 1, comma 203) modifica i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti (con un ritocco alla legge n. 160/1975); la seconda (articolo 1, comma 208) riguarda l'ipotesi di esercizio contemporaneo di varie attività assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria. Tale norma, precisa la Cassazione, disciplina un caso «più generale che, pur riguardando gli esercenti attività commerciale, coinvolge lo svolgimento, anche nell'ambito d'una pluralità di imprese (anche in un'unica impresa), di attività assoggettabili a ogni forma di assicurazione obbligatoria». All'ampio spazio così delineato appartiene anche la gestione separata Inps, vale a dire i soggetti che esercitino, per professione abituale ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo: pertanto, anche a questi soggetti risulta applicabile la regola dell'iscrizione all'assicurazione prevista per l'attività alla quale essi dedicano personalmente l'opera professionale in misura prevalente.
Il principioDa ciò, conclude la sentenza, deriva la funzione della disposizione introdotta dalla legge Finanziaria 1997: risolvere la pluralità in un unico rapporto assicurativo, evitando mediante il criterio di prevalenza, una duplicazione di rapporti assicurativi. Peraltro, aggiunge la suprema corte, il criterio della prevalenza trova corrispondenza nei requisiti stabiliti per l'iscrizione di coloro che esercitano attività commerciale: il carattere di abitualità e (appunto) di prevalenza. Proprio l'ultimo carattere (la prevalenza), costituendo criterio unificante, è in se stesso negazione della compatibilità della pluralità di iscrizioni.
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