Diverse sono le occasioni in cui l'Inps ha avuto modo di precisare ambito, requisiti e condizioni per l'obbligo d'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali da parte dei soci di società. In via di principio (circolare n. 32/1999), l'istituto sostiene che tale obbligo sussiste, nel caso di soci di srl, soltanto allorché si sia in presenza di società:
Circa gli ulteriori requisiti, l'Inps ha chiarito che i soci delle predette società sono assicurabili soltanto allorché partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, restandone esclusi sia i soci conferenti solo capitale e sia i soci la cui prestazione lavorativa non presenti i predetti caratteri di abitualità e prevalenza. Ancora, ha evidenziato che l'eventuale qualifica di amministratore della srl rivestita dal socio non fa venir meno l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti, allorché il socio stesso partecipi, con i predetti requisiti di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale della società. Tuttavia, secondo l'Inps, nel lavoro aziendale rientra sia l'attività esecutiva (per esempio, vendita dei prodotti), sia attività di organizzazione e di direzione. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'obbligo assicurativo nei confronti di un socio di srl commerciale l'Inps si attiene agli stessi criteri seguiti nell'accertamento dell'esistenza dello stesso obbligo in capo ai soci di società di persone (snc, sas). Secondo l'Inps, infine, la finalità dell'innovazione introdotta dalla legge n. 662/1996 (la Finanziaria 1997 sulla base della quale è avvenuta la decisione della Corte di cassazione nella sentenza n. 20886) sta «nell'esigenza di evitare che, grazie allo schermo societario, la prestazione di lavoro del socio resa nell'impresa societaria sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria, e, quindi, nell'esigenza di superare la preesistente disparità di trattamento tra le ditte individuali o i soci di società di persone e i soci di srl». Secondo la Cassazione, invece, la funzione della norma è quella di risolvere la pluralità di attività autonome in un unico rapporto assicurativo, evitando una duplicazione di rapporti assicurativi.
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