Il comma 2-bis dell'attuale articolo 51 del Tuir è stato ancora una volta modificato, dapprima dal comma 25 dell'articolo 36, decreto legge n. 223/06, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e poi dall'articolo 3, comma 12, del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, che a sua volta ha sostituito le previsioni introdotte dal citato comma 25 dell'articolo 36 del Dl "Visco-Bersani". La Visco-Bersani nel testo iniziale aveva eliminato la disciplina agevolativa per le stock option, abrogando la lettera g-bis) dell'articolo 51), e aveva poi integrato il comma 2-bis dell'articolo 51 del Tuir, stabilendo due condizioni:
Le nuove disposizioni si applicavano alle assegnazioni di azioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (223/06), quindi successivamente al 4 luglio 2006. Il collegato alla Finanziaria 2007 è intervenuto nuovamente con il decreto legge n. 262/2006 così modificando la disciplina: Alla formulazione del comma 2-bis dell'articolo 51, la disposizione agevolativa di cui alla lettera g-bis) è quindi applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
In data 19.01.2007 è stata emanata una nuova circolare applicativa dell'Agenzia, la n. 1/2007, che ha ulteriormente spiegato gli effetti della disciplina in materia di stock option. Prima delle modifiche apportate dal decreto, come detto, l'applicazione delle disposizioni agevolative era condizionata al verificarsi di determinate condizioni. Le azioni offerte non dovevano essere cedute né costituite in garanzia prima che fossero trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e il valore delle azioni assegnate non doveva essere complessivamente superiore, nel periodo d'imposta, alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. L'articolo 2, comma 29 del decreto citato, nel sostituire i periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo 51 del Tuir, ha eliminato dunque dalle condizioni per fruire del regime in esame il predetto parametro retributivo e ha modificato gli ulteriori requisiti richiesti per l'applicazione dell'agevolazione fiscale. Come ha evidenziato la citata circolare, con riferimento alla prima condizione, cioè che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione, la norma intendeva incentivare il processo di fidelizzazione dei destinatari dei piani di stock option. Tale condizione andava verificata in concreto secondo le specifiche previsioni contenute nei piani deliberati dalle società. La circolare specificava che, i piani in corso, già deliberati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, ove non prevedessero un termine per l'esercizio dell'opzione, oppure ove prevedessero un termine inferiore ai tre anni, potevano essere adeguati per poter usufruire dell'agevolazione. Per quanto riguarda poi la seconda condizione posta dalla norma (che al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati), la circolare osserva «come non sia sufficiente il fatto che la quotazione delle azioni sia stata semplicemente disposta, essendo necessario che le azioni risultino effettivamente negoziate nei mercati regolamentati al momento in cui l'opzione è esercitabile (cfr. circolare n. 306/E del 23 dicembre 1996). Come si evince dalla Relazione governativa al decreto, quindi, la condizione della quotazione deve essere verificata in capo alla società emittente le azioni assegnate e, quindi, rientrano nella disciplina di favore - sempreché siano rispettate le altre condizioni - anche i piani di stock option deliberati da società non quotate qualora le azioni da essa assegnate siano emesse da una società del gruppo quotata». Come già precisato nella circolare n. 165 del 1998 - paragrafo 2.2.1 - nella nozione di mercati regolamentati vanno ricompresi non solo la Borsa e il mercato ristretto, ma ogni altro mercato di cui al decreto legislativo n. 58/98, nonché quelli di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni approvate dalle competenti autorità in base alle leggi vigenti nello Stato in cui detti mercati hanno sede. Infine per quanto riguarda la terza condizione, che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a differenza della norma previgente che imponeva un vincolo di indisponibilità delle azioni assegnate per un periodo quinquennale, la nuova norma prevede che il beneficiario debba mantenere per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione non tutte le azioni ricevute, bensì un «investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente». In sostanza, la circolare stabilisce che l'oggetto del vincolo è costituito dalla differenza tra il valore normale dei titoli assegnati e l'ammontare pagato dall'assegnatario in modo tale da consentire lo smobilizzo o la costituzione in garanzia di un numero di azioni corrispondente all'esborso effettuato dal dipendente.
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