Stock option: abrogazione del regime agevolato

I criteri di tassazione delle stock option

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Le novità dopo l'approvazione della "manovra d'estate" 2008

Il D.L. n. 112/2008 ha eliminato la disciplina fiscale agevolata prevista per le stock option, cioè per le azioni assegnate a dirigenti e amministratori. D'ora in avanti le stock option costituiranno in ogni caso reddito di lavoro dipendente da assoggettare ad Irpef con l'applicazione delle aliquote progressive.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 54 del 9/09/2008, fornisce le prime indicazioni sulle novità in materia di regole fiscali e previdenziali dei piani di azionariato.

La tassazione delle stock option

L'art. 82, comma 23 del D.L. n. 112/2008 convertito, con modifiche, dalla L. n. 133/2008, ha abrogato il regime di tassazione agevolato applicabile alle stock option. A partire dall'entrata in vigore del predetto decreto, quindi dal 25 giugno del 2008, l'unico regime applicabile è quello che prevede la tassazione progressiva ai fini dell'Irpef, perciò si distinguerà tra:

Azioni assegnate ai dipendenti fino al 24 giugno 2008
La differenza tra i due valori non costituisce reddito di lavoro dipendente al verificarsi di determinate condizioni.

Azioni assegnate ai dipendenti dal 25 giugno 2008
La differenza costituisce sempre reddito di lavoro dipendente, si applicano le aliquote progressive Irpef.

Esempio di tassazione delle azioni assegnate ai dipendenti:

valore normale delle azioni assegnate 10,00 x 300.000 = 3.000.000 euro

corrispettivo corrisposto (prezzo di esercizio) 8,00 x 300.000 = 2.400.000 euro

differenza tra il valore delle azioni assegnate ed il corrispettivo corrisposto dal dipendente 3.000.000 - 2.400.000 = 600.000 euro

Azioni assegnate fino al 24 giugno 2008
L'importo di 600.000 euro, in presenza di tutte le condizioni stabilite dalla legge, non era tassabile non costituendo reddito di lavoro dipendente.

Azioni assegnate dal 25 giugno2008
L'importo di 600.000 euro è sempre tassabile costituendo reddito di lavoro dipendente. In questo caso si applicano le aliquote progressive ai fini dell'Irpef.

I piani di azionariato popolare

La novità non ha riguardato i piani di azionariato popolare, con assegnazione gratuita di azioni alla generalità dei dipendenti, a condizione che il valore dei titoli offerti non superi complessivamente quota 2.066 euro all'anno. Infatti l'art. 51, comma 2, lett. g) del D.P.R. n. 917/1986 è rimasto integralmente in vigore senza aver subìto alcuna modifica. Relativamente ai criteri di determinazione del capital gain, realizzato al momento della cessione delle azioni, questo è minore, quindi diminuisce anche la tassazione.

Ciò in quanto ai fini del calcolo del plusvalore non rileva più il costo di acquisto della partecipazione, ma il valore normale di assegnazione delle azioni, facendo riferimento alla data di esercizio dell'opzione seppur i titoli non siano consegnati.

L'applicazione del suddetto criterio è una conseguenza diretta del fatto che l'importo delle stock option viene assoggettato a tassazione quale reddito di lavoro dipendente.

Regime contributivo

È stata introdotta invece una clausola di salvaguardia per quanto riguarda il regime contributivo delle stock option. Non sono soggetti, infatti, ad oneri contributivi i redditi di lavoro dipendente conseguenti al nuovo regime di tassazione delle stock option. La novità è stata prevista dall'art. 82, commi 24-bis e 24-ter del D.L. n. 112/2008. L'esclusione trova applicazione in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 25 giugno del 2008. Anche se resta ancora da chiarire se ogni assegnazione rientri tra i benefit soggetti alle agevolazioni contributive. Si auspica perciò un provvedimento ufficiale che illustri criteri e regole normative di corretta applicazione per ciò che concerne l'esenzione contributiva.


Autore: Maria Paola Cogotti - Consulente del lavoro in Cagliari
Fonte: Novecento Lavoro - Novecento media, n. 10, Ottobre 2008

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