Trasferimento d'azienda

Conseguenze sui rapporti di lavoro (pag. 1 di 2)

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Prosecuzione del rapporto

Si è già accennato come la più rilevante tutela apprestata dall'ordinamento al lavoratore nel caso di trasferimento di azienda è costituita dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario.

Il passaggio dei lavoratori alle dipendenze del cessionario si produce automaticamente, senza necessità che i lavoratori manifestino il loro consenso (Cass. 30 luglio 2004, n. 14670), per effetto della disposizione di cui al primo comma dell'art. 2112 cod. civ. e quale che sia lo strumento tecnico giuridico attraverso il quale viene realizzato il trasferimento.

Il passaggio del lavoratore alle dipendenze del cessionario presuppone, evidentemente, che il rapporto di lavoro, all'atto del trasferimento, fosse in corso con il cedente (Cass. 2 marzo 1995, n. 2417); deve pertanto escludersi che l'effetto di prosecuzione automatica si produca con riferimento ai rapporti di lavoro che alla data del trasferimento fossero già esauriti, ovvero legittimamente risolti.

È evidente, peraltro, che ove la illegittimità del recesso sia dichiarata dopo la cessione, tale sentenza sarà opponibile al cessionario, il quale, subentrando nella medesima situazione giuridica del cedente, non potrà sottrarsi agli effetti derivanti dalla sentenza dichiarativa della nullità del licenziamento intimato dal datore di lavoro cedente prima del trasferimento.

Tutela della posizione dei lavoratori

L'unica possibilità che il lavoratore ha per impedire l'automatica prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario, è quella di rassegnare le dimissioni (Trib. Milano 18 novembre 1999).

Dalla inderogabilità della disposizione in punto di prosecuzione del rapporto consegue la nullità della pattuizione che, in deroga ad essa, preveda che una quota parte di lavoratori non passi alle dipendenze del cessionario.

Si è peraltro sostenuta la liceità dell'accordo, con il quale, con il consenso del lavoratore, si convenga che a fronte della cessione di un ramo di azienda, il lavoratore continui a prestare la sua attività lavorativa alle dipendenze del cedente (Corte Giustizia CE 24 gennaio 2002, n. 51).

Tale problematica si intreccia con quella riguardante la questione se, nel caso di trasferimento di ramo d'azienda, il personale addetto debba necessariamente proseguire il suo rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario del ramo di azienda.

Come detto, il rapporto di lavoro dei lavoratori addetti al ramo di azienda trasferito prosegue automaticamente con il cessionario.

Si è tuttavia osservato che la norma tutelerebbe l'interesse del lavoratore a passare alle dipendenze del cessionario in caso di trasferimento della intera azienda, ma non l'eventuale interesse del lavoratore a che il suo rapporto prosegua con il cedente il ramo di azienda cui il lavoratore medesimo è addetto.

Il lavoratore infatti potrebbe ritenere maggiormente garantiti il suo interesse alla continuità occupazionale e le sue ragioni di credito dalla permanenza alle dipendenze del cedente, il quale, nonostante la cessione del ramo di azienda, continui ad esercitare l'impresa.

Di talché, la disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ., non trova applicazione nei confronti di quei dipendenti che, nonostante la cessione, continuano a prestare la loro attività lavorativa in favore dell'imprenditore cedente senza passare al servizio del cessionario (Cass. 21 maggio 2002, n. 6103).

La legge non si limita a garantire la continuità occupazionale.

Il lavoratore, infatti, in caso di trasferimento di azienda, conserva tutti i diritti derivanti dal pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze del cedente e non soltanto quelli derivanti dall'anzianità (Cass. 1° luglio 1998, n. 6428).

Con riferimento precipuo all'anzianità, l'ordinamento vuole impedire che attraverso una fittizia e fraudolenta risoluzione del rapporto seguita dalla riassunzione alle dipendenze del cessionario possa violarsi il diritto alla infrazionabilità della anzianità, con conseguenze negative non solo sul piano del trattamento di fine rapporto, ma anche sulla determinazione della anzianità necessaria per l'accesso ai cosiddetti "ammortizzatori sociali" in caso di crisi aziendale (Cass. 2 ottobre 1998, n. 9806).

Solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti del lavoratore

L'ordinamento prevede una particolare garanzia per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, consistente nella responsabilità solidale che per tali crediti grava sul cedente e sul cessionario.

Si tratta di una tutela assai intensa; essa, infatti, nei confronti del cessionario, opera indipendentemente dalla conoscenza che questi abbia dei crediti.

È peraltro controverso se la responsabilità del cessionario si estenda anche ai crediti relativi a rapporti di lavoro cessati prima del trasferimento, ovvero unicamente ai crediti relativi ai soli rapporti di lavoro vigenti alla data del trasferimento.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità e quella di merito (e ciò anche in relazione alle numerose riscritture dell'art. 2112 cod. civ.) oscillano tra la tesi che la responsabilità del cessionario si estenderebbe esclusivamente ai crediti relativi a rapporti di lavoro vigenti alla data del trasferimento (Trib. Milano 10 giugno 1998), quella secondo la quale per i crediti relativi a rapporti esauriti anteriormente al trasferimento, troverebbe applicazione l'art. 2560 cod. civ. (responsabilità per i debiti dell'azienda ceduta risultanti dai libri contabili: Cass. 19 dicembre 1997, n. 12899) e, infine, quella che vorrebbe senz'altro estendere la responsabilità solidale del cessionario a tutti i crediti ancorché relativi a rapporti esauriti alla data del trasferimento indipendentemente dalla conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario (Trib. Milano 25 marzo 2000).

Il lavoratore, peraltro avvalendosi delle procedure conciliative di cui agli articoli 410 e 411 cod. proc. civ., può liberare il cedente dalle obbligazioni derivanti dal pregresso rapporto di lavoro.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo di azienda oggetto di cessione, tra l'appaltante e l'appaltatore opera il regime di solidarietà di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003. Pertanto, salva diversa previsione dei contratti collettivi, il committente cedente l'azienda è obbligato in solido con l'appaltatore cessionario, nel limite temporale di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.


A cura di Novecento media - Giugno 2006


In partnership con Novecento
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