Qualora il trasferimento di azienda riguardi imprese con più di 15 dipendenti, la legge (art. 47, L. n. 428/1990 con le modifiche introdotte dall'art. 1, D.Lgs. n. 18/2001) prevede una speciale procedura nell'ambito della quale sono chiamate ad interloquire anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori. In tale ipotesi infatti, il cedente e il cessionario venticinque giorni prima che si perfezioni l'atto di cessione o l'obbligo di procedere alla cessione, debbono fare una comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali delle unità produttive interessate al trasferimento ed ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato alle imprese oggetto dell'operazione. Qualora non vi siano rappresentanze sindacali aziendali la comunicazione dovrà essere fatta alle organizzazioni sindacali più rappresentative. Tale comunicazione, effettuata direttamente dalle imprese interessate alla cessione ovvero per il tramite della associazione sindacale cui le predette imprese aderiscano od alla quale abbiano conferito mandato, deve contenere: | • | la data del trasferimento ovvero la data proposta per il trasferimento; | | • | i motivi del trasferimento; | | • | le conseguenze giuridiche, economiche e sociali che il trasferimento produrrà sui lavoratori; | | • | le eventuali misure previste in favore dei lavoratori stessi. |
L'informazione suddetta è diretta a consentire alle organizzazioni sindacali di chiedere entro i sette giorni successivi al cedente ed al cessionario di avviare un esame congiunto. Tale esame deve aver luogo entro i sette giorni successivi al ricevimento della richiesta. Lo stretto contingentamento dei tempi è ampiamente giustificato dalla necessità di non frapporre soverchi ostacoli alla iniziativa economica, garantendo nel frattempo che le istanze di tutela dell'occupazione e delle condizioni giuridiche ed economiche dei lavoratori interessati possano trovare ingresso ed ascolto nella procedura per il tramite della consultazione degli organismi sindacali. Pertanto, mentre per un verso il cedente e il cessionario sono senz'altro tenuti ad avviare la procedura di esame congiunto, per altro verso decorsi dieci giorni dal suo inizio senza che sia stato raggiunto alcun accordo, la procedura di consultazione si intende in ogni caso esperita. Analoga procedura deve essere esperita in caso di trasferimento di ramo d'azienda, indipendentemente dal numero dei lavoratori che vi sono addetti sempreché l'impresa nel suo complesso occupi più di quindici dipendenti. Parimenti la tratteggiata procedura di consultazione deve essere seguita da parte della società controllata, anche qualora la decisione di procedere al trasferimento sia assunta dalla società controllante. L'omissione della procedura di esame congiunto da parte della società controllata non può essere giustificata dal fatto che la società controllante non abbia trasmesso alla controllata le relative informazioni. Conseguenze del mancato svolgimento della procedura di consultazione sindacale Per espressa previsione normativa il mancato espletamento della procedura costituisce condotta antisindacale. Quanto invece alle conseguenze sul piano dei rapporti di lavoro vi sono opinioni controverse. Al riguardo, infatti, si è sostenuto da alcuni giudici di merito che il mancato espletamento della procedura intaccherebbe la validità stessa del negozio di trasferimento, negozio che in difetto della prescritta procedura di consultazione sarebbe senz'altro nullo. Per altro verso, si è sostenuto che l'omissione della procedura di consultazione inciderebbe sulla validità dei provvedimenti connessi al trasferimento riguardanti i singoli lavoratori, ma non renderebbe nullo o inefficace il negozio di trasferimento. La Corte di cassazione a sua volta ha statuito che l'omissione della procedura di consultazione lederebbe soltanto l'interesse del sindacato, legittimandolo ad agire per la declaratoria di antisindacalità del comportamento, ma non costituirebbe presupposto di legittimità e validità del trasferimento (Cass. 6 giugno 2003, n. 9130). |
A cura di Novecento media - Giugno 2006
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