Le garanzie previste dall'art. 2112 cod. civ. non trovano applicazione nel caso in cui il trasferimento riguardi imprese con riferimento alle quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di crisi aziendale ai sensi della legge n. 675/1977 o nei confronti delle quali siano intervenuti la dichiarazione di fallimento, o l'omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, l'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o di sottoposizione ad amministrazione straordinaria a condizione che non sia stata disposta la continuazione della attività ovvero, ove disposta, sia cessata, oppure in sede sindacale sia stato raggiunto un accordo per la salvaguardia anche parziale dell'occupazione. In sostanza, in questa ipotesi, a meno che l'accordo sindacale non preveda condizioni di maggior favore per il lavoratori, i lavoratori trasferiti al cessionario non conservano i diritti maturati nel corso del pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze del cedente e non opera con riguardo ai crediti maturati alla data del trasferimenti la garanzia solidale del cedente e del cessionario. La motivazione di tale disciplina è quanto mai chiara: trattandosi del trasferimento di una azienda in stato di crisi, ovvero sottoposta ad una procedura concorsuale e versandosi, dunque, in una situazione di elevato rischio di perdita di posti di lavoro, il legislatore ha voluto evidentemente privilegiare la continuità dell'occupazione sia pure a detrimento della conservazione dei diritti maturati nel pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa cedente. In sostanza, a fronte del trasferimento di una impresa insolvente ed allo scopo di salvaguardare le opportunità occupazionali, la legge consente anche delle modificazioni peggiorative del trattamento dei lavoratori. Conseguentemente è stata ritenuta la liceità degli accordi sindacali con i quali il datore di lavoro cessionario venga liberato dall'onere di riconoscere ai lavoratori la pregressa anzianità ovvero dalla garanzia solidale per i crediti maturati dai lavoratori. L'accordo sindacale può anche prevedere che una parte dei lavoratori (che vengono definiti "eccedentari") resti alle dipendenze del cedente. Questi ultimi, peraltro, hanno un diritto di precedenza con riferimento alle assunzioni che il cessionario effettui entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il maggior termine che all'uopo può essere previsto dagli accordi sindacali. Anche nei confronti di coloro che sono assunti in virtù del diritto di precedenza di cui sopra non trova applicazione l'art. 2112 cod. civ. A cura di Novecento media - Giugno 2006
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