E ora ce ne andiamo tutti in ferie

Si avvicinano le vacanze estive: storia giuridica e contrattuale di un istituto molto popolare

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Le modalità, la durata e la negoziazione del tempo di pausa

Conto alla rovescia per la fruizione degli arretrati di ferie. Entro fine mese, i datori di lavoro devono consentire ai propri dipendenti di fruire del residuo ferie (di 4 settimane) maturato nell'anno 2007. Non farlo, comporta il rischio d'incorrere in una sanzione amministrativa in misura variabile da 130 a 780 euro per lavoratore e periodo di riferimento. Inoltre, c'è da mettere in conto che agli stessi lavoratori va concessa la fruizione di almeno 2 settimane di ferie per il corrente anno 2009: in mancanza, stessa sanzione.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile dei lavoratori garantito dalla Costituzione. Per ogni anno di attività, il lavoratore ha diritto a un periodo di sosta da lavoro retribuito, la cui durata è fissata dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione, comunque in una misura non inferiore a 4 settimane. Fino a qualche anno fa la disciplina è rimasta controversa, contribuendo a un elevato contenzioso. Dal 29 aprile 2003, data di entrata in vigore del dlgs n. 66/2003 (riforma dell'orario di lavoro), invece, c'è più certezza sulle regole. Regole che, secondo il ministero del Lavoro (circolare n. 8/2005), distinguono tre periodi diversi di ferie.

UN DIRITTO IRRINUNCIABILE

Il minimo legale

Per ogni anno di attività, il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie retribuite la cui durata è fissata dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione, in misura non inferiore a 4 settimane

Divieto di monetizzazione

Sul minimo legale di ferie (4 settimane) vige il divieto di monetizzazione, salvo che in sede di risoluzione del rapporto. Il divieto (cioè l’impossibilità di sostituire il godimento delle ferie con il pagamento dell’indennità sostitutiva) opera sul minimo legale maturato dal 29 aprile 2003 (entrata in vigore del dlgs n. 66/2003)

La fruizione delle ferie

Il periodo di ferie si distingue in tre specie:
a) periodo di 2 settimane, da godere durante l’anno di maturazione;
b) periodo di 2 settimane, da godere entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione;
c) periodo eccedente le 4 settimane minime legali, disciplinate dai Ccnl o dal contratto di assunzione.
Agli assunti in data antecedente al 29 aprile 2003 può residuare ancora il periodo di ferie maturato fi no al 28 aprile 2003; tale periodo segue le regole della contrattazione collettiva (per esempio, possono essere monetizzate)

Primo periodo

Un primo periodo è lungo almeno 2 settimane e va fruito nel corso dell'anno di maturazione. Può essere fruito anche in modo ininterrotto, su richiesta del lavoratore interessato. Una richiesta che deve comunque rispettare i principi del codice civile e che, pertanto, se mancano norme contrattuali (Ccnl) di riferimento, va formulata tempestivamente in maniera che il datore di lavoro possa operare il corretto contemperamento tra esigenze dell'impresa e interessi del prestatore di lavoro.

Allo scadere dell'anno di maturazione, ove il lavoratore non abbia goduto delle ferie per almeno 2 settimane, il datore diventa passibile di sanzione. Per il lavoratore resta che, se non è stato ammesso a fruire delle due settimane nemmeno in un diverso tempo, conserva in credito le due settimane (o il minor periodo non fruito) che gli verranno indennizzate a fine rapporto lavoro (salvo la fruizione in altro tempo). Attenzione. Perché venga sanzionato il datore di lavoro, è sufficiente che il lavoratore non abbia goduto anche solo di una parte delle due settimane cui ha diritto, e anche nelle ipotesi in cui il godimento sia successivo, poiché il periodo, tassativamente e complessivamente, deve essere fruito nel corso dell'anno di maturazione e non oltre.

Attualizzando questi principi si ha che, fermo restando le regole previste dal Ccnl, i lavoratori hanno diritto a godere di almeno 2 settimane di ferie relative (maturate) all'anno 2009 entro il 31 dicembre 2009. In mancanza, il datore di lavoro incorre in sanzione.

Secondo periodo

Anche il secondo periodo di ferie è di 2 settimane. Può essere fruito anche in modo frazionato, purché entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, salvi più ampi periodi eventualmente fissati. Allo scadere di tale termine, se il lavoratore non ha goduto di questo secondo periodo, il datore è passibile di sanzione. Per il lavoratore, invece, se non ammesso a fruire delle stesse neppure in un tempo diverso, significa avere in credito le 2 settimane che verranno indennizzate a fine rapporto. Attualizzando questi principi si ha che, fermo restando le regole previste dal Ccnl, i lavoratori hanno diritto a godere di altre due settimane di ferie relative al 2009 entro il 30 giugno 2010.

Terzo periodo

Un terzo periodo di ferie, infine, è quello eccedente il minimo di 4 settimane stabilito dalla legge. Questo può essere fruito anche in modo frazionato entro il termine stabilito dalla contrattazione collettiva e/o privata (che lo prevedono). A questo periodo non si applicano le regole normative; pertanto, è la contrattazione a fissare durata e termini di fruizione. E può essere anche monetizzato in caso di mancata fruizione senza dover necessariamente attendere la cessazione del rapporto di lavoro.

La scadenza del 30 giugno 2009

Fatte queste premesse, vediamo quali le incombenze a carico dei datori di lavoro per quest'anno. In primo luogo, dunque, occorre dare un'occhiata al contratto collettivo applicato in azienda, alla voce ferie, dove saranno stabilite durata e disciplina per la fruizione. In ogni caso, i datori di lavoro durante quest'anno (2009) devono permettere ai propri dipendenti di fruire di due settimane di ferie, eventualmente in maniera consecutiva se così sono state organizzate (per esempio nel caso di ferie collettive) o se è così stato esplicitamente richiesto dal/i lavoratore/i; entro il 30 giugno 2009 (o termine più lungo fissato dal Ccnl) dovranno consentire la fruizione delle restanti giornate di ferie relative al periodo minimo (4 settimane) maturate nell'anno 2007. Disattendere queste incombenze, decreterà l'applicazione della ricordata sanzione amministrativa di misura pari da 130 a 780 euro per lavoratore.


Autore: Daniele Cirioli
Fonte: ItaliaOggi Sette - 22 Giugno 2009

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