Datori di lavoro: versamento delle ritenute

Sostituti d'imposta

*
In questa pagina
Modalità operativeModalità operative
Termini di versamentoTermini di versamento
CompensazioneCompensazione

I sostituti d'imposta, cioè i soggetti indicati all'art 23 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, devono effettuare al momento del pagamento o della maturazione di determinate tipologie di compensi o proventi una trattenuta (denominata anche ritenuta), sull'importo lordo spettante al soggetto percipiente.

Queste ritenute possono essere:

a titolo d'imposta (o a titolo definitivo): i compensi e le ritenute non vanno successivamente esposti dal soggetto percipiente in dichiarazione

a titolo di acconto: i compensi e le ritenute devono essere esposti dal soggetto percipiente in dichiarazione; in sede di determinazione dell'imposta, le ritenute subite potranno essere scomputate dall'imposta dovuta.

Ai fini IRPEF, i soggetti indicati all'art 23 del D.P.R. n. 600/1973 (in pratica: società di capitali, società di persone, associazioni riconosciute, non riconosciute e quelle costituite da professionisti, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il condominio quale sostituto d'imposta), se corrispondono somme e valori rientranti nella tipologia di reddito di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

Nell'ipotesi in cui la ritenuta da operare sui predetti valori, non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

Modalità operative

Al comma 2 dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 vengono dettagliate le modalità con cui operare le ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

Per il periodo d'imposta 2007, la ritenuta da operare è determinata in generale sulla parte imponibile delle somme e dei valori rientranti nella tipologia di reddito dipendente, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli artt. 12 e 13 del Tuir in vigore dal 1 gennaio 2007, rapportate al periodo stesso.

Sono previste regole particolari per determinare le ritenute da operare riguardo particolari forme di retribuzione (ad esempio emolumenti arretrati o mensilità aggiuntive)

Termini di versamento

Le ritenute operate devono essere versate all'erario dal datore di lavoro.

In generale il termine di versamento delle ritenute operate è il giorno 16 del mese successivo al pagamento della retribuzione al lavoratore (ad esempio se lo stipendio del mese di settembre è stato pagato il 29 di settembre, la ritenuta correlata va versata entro il 16 ottobre; se lo stipendio del mese di settembre è stato pagato il 5 di ottobre, la ritenuta correlata va versata entro il 16 novembre).

Se il termine di versamento scade di sabato o in un giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Il versamento delle ritenute va effettuato con il modello F24, con arrotondamento al centesimo di euro degli importi dovuti.

Il versamento delle ritenute può essere effettuato unitamente a quello delle altre imposte e contributi scadenti entro lo stesso termine e vi è la possibilità di compensazione con altri debiti e crediti.

Compensazione

L'istituto della compensazione è stato introdotto dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997: "i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche".

Altre disposizioni normative successive hanno ampliato e meglio dettagliato la portata della norma appena citata (si veda, ad esempio, l'art. 8 del D.P.R. n. 542/1999 ed il D.M. 31.3.2000).

Principali codici tributo da utilizzare per il versamento delle ritenute IRPEF (lavoratori dipendenti e collaboratori dell'impresa)

DescrizioneCodice Tributo

Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

1001

Ritenute su emolumenti arretrati

1002

Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1004

Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

1012

Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo

1013

Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza

1038

Ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni

1040

Fonti - Art. 23, D.P.R. n. 600/1973


A cura di Novecento media - Aprile 2007
(per maggiori approfondimenti vedi Pietro Zarattini e Rosalba Pelusi, il Manuale Lavoro 2007 - Novecento media, Milano, 2007)

Se hai trovato questi contenuti interessanti, abbonati alla newsletter PMI. È una mail gratuita che tutte le settimane ti informa sulle novità, sugli articoli, le scadenze e gli eventi più importanti. Ci trovi anche su Facebook e Twitter.


In partnership con Novecento
**
**

il Manuale Lavoro 2007

Risorse

Le notizie

Contratto del commercio

Riscatto laurea

Pensioni in rosa

Sicurezza sul lavoro


Gli strumenti

Destinazione Impres@

Sicurezza informatica

Promozioni in corso

Pillole di tecnologia