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I sostituti d'imposta, cioè i soggetti indicati all'art 23 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, devono effettuare al momento del pagamento o della maturazione di determinate tipologie di compensi o proventi una trattenuta (denominata anche ritenuta), sull'importo lordo spettante al soggetto percipiente. Queste ritenute possono essere:
Ai fini IRPEF, i soggetti indicati all'art 23 del D.P.R. n. 600/1973 (in pratica: società di capitali, società di persone, associazioni riconosciute, non riconosciute e quelle costituite da professionisti, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il condominio quale sostituto d'imposta), se corrispondono somme e valori rientranti nella tipologia di reddito di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nell'ipotesi in cui la ritenuta da operare sui predetti valori, non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Modalità operativeAl comma 2 dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 vengono dettagliate le modalità con cui operare le ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Per il periodo d'imposta 2007, la ritenuta da operare è determinata in generale sulla parte imponibile delle somme e dei valori rientranti nella tipologia di reddito dipendente, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli artt. 12 e 13 del Tuir in vigore dal 1 gennaio 2007, rapportate al periodo stesso. Sono previste regole particolari per determinare le ritenute da operare riguardo particolari forme di retribuzione (ad esempio emolumenti arretrati o mensilità aggiuntive) Termini di versamentoLe ritenute operate devono essere versate all'erario dal datore di lavoro. In generale il termine di versamento delle ritenute operate è il giorno 16 del mese successivo al pagamento della retribuzione al lavoratore (ad esempio se lo stipendio del mese di settembre è stato pagato il 29 di settembre, la ritenuta correlata va versata entro il 16 ottobre; se lo stipendio del mese di settembre è stato pagato il 5 di ottobre, la ritenuta correlata va versata entro il 16 novembre). Se il termine di versamento scade di sabato o in un giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Il versamento delle ritenute va effettuato con il modello F24, con arrotondamento al centesimo di euro degli importi dovuti. Il versamento delle ritenute può essere effettuato unitamente a quello delle altre imposte e contributi scadenti entro lo stesso termine e vi è la possibilità di compensazione con altri debiti e crediti. CompensazioneL'istituto della compensazione è stato introdotto dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997: "i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche". Altre disposizioni normative successive hanno ampliato e meglio dettagliato la portata della norma appena citata (si veda, ad esempio, l'art. 8 del D.P.R. n. 542/1999 ed il D.M. 31.3.2000). Principali codici tributo da utilizzare per il versamento delle ritenute IRPEF (lavoratori dipendenti e collaboratori dell'impresa)
Fonti - Art. 23, D.P.R. n. 600/1973
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