Anche durante la fase della riscossione la figura del responsabile del procedimento acquisisce un’importanza fondamentale, tanto che la sua mancata indicazione sulla cartella di pagamento ne comporta l’illegittimità. Ciò è quanto emerge da un’ordinanza del 9 novembre scorso della Corte Costituzionale (ordinanza nr.377 del 9.11.2007), la quale ha chiarito che “l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, della Costituzione”. Posizione, questa, in contrasto con quanto sostenuto dalla Commissione tributaria regionale di Venezia la quale, rimettendo la questione alla Corte, dichiarava che “l'attività svolta dai concessionari della riscossione al fine di formare la cartella non pare configurabile come un vero e proprio procedimento”. È importante, quindi, come la Corte abbia voluto sottolineare l’applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000 n.212) anche alla riscossione ribadendo l’obbligo di indicazione del responsabile ai concessionari “in quanto soggetti privati cui compete l'esercizio di funzioni pubbliche”. D’altronde, la situazione non poteva essere diversa in quanto basta osservare le disposizioni contenute nel Capo I della Legge 7 agosto 1990, n.241 dove sono indicati i principi generali in materia di procedimento amministrativo e a cui l’ordinanza stessa si ricollega. In esse, infatti, si chiarisce come siano parificate alle amministrazioni pubbliche le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità. Tra questi soggetti sono compresi anche il concessionario del servizio nazionale di riscossione (ex Riscossione Spa ora Equitalia Spa) e i loro agenti territoriali per i quali, a seguito dell’introduzione del comma 1-ter nell’articolo 1 della predetta legge, è previsto che “i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1”. Principi che, come è noto, riguardano la modalità di svolgimento dell’attività amministrativa la quale deve necessariamente perseguire “i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza […] nonché dai principi dell’ordinamento comunitario” (art.1, comma 1 della Legge 241/90). Tale novità, però, non è fine a se stessa, ma fa parte di un processo di ammodernamento ben più ampio, attuato con la Legge 11 febbraio 2005, n.15, le cui disposizioni – innestate nel ceppo della Legge 7 agosto 1990 n.241 – hanno rivisitato il precedente corredo formale reimpostando le modalità del rapporto fra mano pubblica e cittadino secondo logiche di lealtà, snellezza e trasparenza. Quest’ultima norma, poi, oltre a riconoscere una serie di garanzie, prevede anche le conseguenze derivanti dal loro mancato rispetto. Infatti, l’articolo 21-septies, comma 1, enuncia che “È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”. Non sussistendo, quindi, con la mancata indicazione del responsabile del procedimento, i requisiti minimi essenziali in capo alla cartella va da sé che questa sia illegittima e pertanto da annullare.
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