L’omesso o insufficiente versamento dei diritti camerali deve essere recuperato con una cartella di pagamento opportunamente motivata. Ciò è quanto emerge da una recente decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa (sentenza n.209/04/08) la quale evidenzia come la semplice dicitura sulla cartella “sanzione per omesso incompleto versamento diritto annuale 2003” non soddisfa a pieno le esigenze di chiarezza e trasparenza previste dal legislatore. In merito, è bene ricordare che con la Legge 7 agosto 1990, n.241 sono stati dettati i principi generali in materia di procedimento amministrativo a cui tutte le pubbliche amministrazioni devono attenersi, anche mediante l’adeguamento dei propri regolamenti. Sono parificate alle amministrazioni pubbliche le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità. Tra questi soggetti sono stati recentemente ricompresi anche i concessionari del servizio nazionale di riscossione a seguito dell’introduzione del comma 1-ter nell’articolo 1 della predetta legge, il quale prevede che “i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1”. Principi che, come è noto, riguardano la modalità di svolgimento dell’attività amministrativa la quale deve necessariamente perseguire “i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza...”. Tale posizione, inoltre, è stata ulteriormente ribadita dallo Statuto dei diritti del Contribuente, il quale stabilisce che “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della legge 241/90, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione” (articolo 7, comma 1 della Legge 27 luglio 2000). La mancanza di motivazione della cartella, dunque, è stata considerata dai giudici una grave violazione delle garanzie riconosciute al contribuente, soprattutto in virtù del fatto che non veniva data alcuna spiegazione in merito al calcolo delle sanzioni. Tali comportamenti, quindi, oltre ad essere di per sé illegittimi sono stati interpretati alla luce della Legge 11 febbraio 2005 n.15, la quale, oltre a riconoscere una serie di garanzie al contribuente, ha previsto anche le conseguenze derivanti dal loro mancato rispetto. La predetta norma, infatti, all’articolo 21-septies, comma 1, enuncia che “È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali...”. Non sussistendo, pertanto, i requisiti minimi essenziali in capo alla predetta cartella i giudici hanno ritenuto inevitabile l’annullamento totale della medesima. Infine, è bene ricordare che sono tenute al pagamento dei diritti camerali tutte le imprese, le società (sia di persone che di capitali), le cooperative e i consorzi che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese (art. 3 del D.Int. Industria e Tesoro n.359/2001).
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