“Non può ritenersi sanabile ex art. 156 cpc una notificazione la cui relata, sia sull’originale che sulla copia notificata dell’atto, difetti del numero cronologico e della sottoscrizione dell’Ufficiale Giudiziario incaricato della notifica”. Ciò è quanto emerge da una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di Ancona (sent. nr.174/07/05, visibile sul sito www.studiolegalesances.it - sez. Documenti), la quale ha accolto il ricorso di una contribuente che si è vista recapitare un avviso di accertamento non ritualmente notificato. Nel caso di specie, infatti, la ricorrente ha ritenuto che l’atto non potesse considerarsi notificato in quanto la spedizione postale era stata effettuata da un soggetto non identificabile. Infatti, oltre a omettere la sottoscrizione in calce alla relazione di notificazione, l’agente notificatore aveva scritto in maniera illeggibile il proprio nome nello spazio a ciò preposto. Nell’impossibilità, quindi, di poterlo identificare, si contestava che il predetto agente fosse munito dell’autorizzazione normativamente prevista. A ciò, inoltre, andava ad aggiungersi una spedizione dell’atto che nulla aveva a che fare con il concetto di “notificazione” inteso dal legislatore, in quanto l’avviso in questione era pervenuto alla ricorrente in completo spregio della pur chiara normativa in tema di notificazione degli atti a mezzo del servizio postale. Infatti, l’articolo 3, primo comma, della Legge 20 novembre 1982 n.890, al secondo periodo, riferendosi all’attività dell’ufficiale giudiziario, prevede che questi, “Presenta all’ufficio postale copia dell’atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest’ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza, […] con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell’ufficio”. Inoltre, il secondo comma del medesimo articolo prevede ancora che, nello svolgimento delle proprie attività, l’ufficiale giudiziario, “Presenta contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall’amministrazione postale, con l’aggiunta del numero del registro cronologico”. Nel caso in oggetto, invece, nulla di quanto previsto dalla vigente normativa era stato rispettato. Conseguentemente, se è vero che, come previsto dall’articolo 14 della medesima legge, la notificazione degli avvisi e degli altri atti può eseguirsi direttamente dagli uffici finanziari – e, di conseguenza, anche dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate – a mezzo del servizio postale, è altrettanto vero che tale attività deve essere effettuata in maniera corretta, mediante l’apposizione nella relazione di notifica anche del numero del registro cronologico e nel rispetto degli ulteriori successivi adempimenti. Ne deriva, quindi, che mancando tali requisiti essenziali ed essendo l’avviso di accertamento atto ricettizio, che si perfeziona, cioè, solo con la sua corretta notificazione, il vizio di notificazione ridonda in vizio dell’atto e non è suscettibile di sanatoria alcuna, trattandosi di giuridica inesistenza. Leggendo infatti pagina 2 della sentenza si può notare come “sia il numero cronologico della notificazione che la sottoscrizione dell’Organo preposto alla notificazione .. costituiscono elementi minimi essenziali perché possa configurarsi una notificazione di atto. In difetto di tali elementi .. NON VIENE NEPPURE AD ESISTENZA NE’ UNA RELATA DI NOTIFICA NE’ UNA NOTIFICAZIONE”. Dai vizi sopra elencati, quindi, risulta chiaro ed evidente che la notifica dell’avviso di accertamento è come se non fosse mai avvenuta. Alla luce di quanto illustrato, quindi, è chiaro che sarà onere del cittadino/contribuente che dovesse ricevere un avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate (o anche da parte di Equitalia), verificare attentamente la legittimità dello stesso – in ordine ai profili sopra evidenziati – al fine di valutare l’opportunità o meno di un’azione legale. Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare senza timore l’autore dell’articolo ed avere tutte le informazioni necessarie.
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