Notifica degli atti a mezzo posta: nuove regole

Pubblicato: 4 giugno 2008

Nuove regole per le notifiche di tutti gli atti a mezzo posta. Ciò è quanto previsto dall’art.36, comma 2quater del DL nr.248/2007 (Decreto Milleproroghe convertito in data 27/02/2008).

Nel caso, quindi, non venga consegnato l’atto direttamente al destinatario (si pensi ad esempio al caso di consegna dell’atto ad un famigliare o al portinaio) sono previsti una serie di incombenti per il soggetto incaricato alla notifica (trattandosi di notifica a mezzo posta, il soggetto in questione è l’agente postale).

Ne deriva, pertanto, che se il piego non viene consegnato personalmente “... l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.

Il Decreto Milleproroghe, inoltre, ha introdotto anche una disposizione specifica per le sentenze notificate alla controparte, prevedendo addirittura il mancato decorso dei termini processuali nel caso di violazione della stessa (art.36, comma 2quinques).

È stabilito, infatti, che “Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982 – ossia la norma relativa alla notifica degli atti a mezzo posta – alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza”.

Tale norma comunque non rappresenta una novità nel nostro ordinamento.
Essa, infatti, ha sostanzialmente allargato alla totalità degli atti quanto già previsto dal luglio 2006 per gli atti tributari.

Leggendo, infatti, l’art. 60 del D.P.R. nr. 600/73, al comma 1, lett. b-bis, (norma inserita con DL nr. 223/2006) è stabilito che: “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.

Con tali norme, dunque, il legislatore ha recepito il principio già da tempo sancito dalla Corte di Cassazione e consistente nella nullità delle notifiche in caso di mancata conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario.

Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, “sono nulle le notifiche qualora non sia stato rispettato questo adempimento” (sent. Corte Cassaz. 11105/2001).

Per quanto riguarda l’applicazione di queste norme in ambito tributario, poi, occorre sottolineare che l’inesistenza (o anche il solo vizio) di notifica degli atti, proprio perché appartenenti alla tipologia degli atti sostanziali di natura ricettizia (che si perfezionano cioè solo con la loro notificazione), determina l’inesistenza degli stessi, deducibile come motivo in sede d’impugnativa, senza possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto detta sanatoria opera solo per gli atti processuali e non per quelli sostanziali come nel caso di specie (si veda sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite del 3 giugno 2004 n.19854).


Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare senza timore l’autore dell’articolo e avere tutte le informazioni necessarie.
Questo articolo, inoltre, sarà all’interno del prossimo numero di Impresa e Diritto (nr.2/2008).


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Matteo Sances (sances.matteo@studiolegaleaugeri.eu)
Collabora con lo Studio Legale Augeri di Milano, occupandosi prevalentemente di diritto amministrativo e contenzioso tributario. Scrive per alcuni giornali, tra cui ItaliaOggi, affrontando in particolar modo problematiche di tipo processuale e fiscale.
Componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Difensori Tributari e consulente, per il settore tributario e della riscossione, dell'Associazione Consumatori Europei.


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