Ogni anno per molti cittadini si ripropone il problema della richiesta, da parte dei Comuni, della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani, anche relativamente a periodi d’imposta non proprio recenti.
È importante sapere, quindi, che in materia di tassa sui rifiuti è in vigore l’art.72, comma 1, del Dlgs 507/93, il quale stabilisce che “l’importo del tributo [...] liquidato sulla base [...] delle denunce presentate è iscritto in ruoli da formarsi a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto”, ovvero “entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia”. Ne deriva, pertanto, che entro l’anno 2008 il Comune è tenuto ad iscrivere al ruolo la tassa relativa al 2007, entro il 2007 quella relativa all’anno 2006 e così via. Il contribuente, dunque, qualora dovesse ricevere una o più cartelle di pagamento, dovrà fare molta attenzione e controllare la parte dell’atto relativa alla “data di iscrizione al ruolo del tributo”. Nel caso, infatti, l’iscrizione al ruolo fosse successiva al termine previsto dalla legge ciò costituirebbe senza dubbio un vizio di nullità della cartella di pagamento. Per completezza, occorre inoltre sottolineare che la data di iscrizione al ruolo non rappresenta l’unico elemento da osservare ed ulteriori possono essere i vizi dell’atto derivanti da un’attività non corretta dell’ente impositore. D’altronde, è importante ricordare che l’attività di riscossione – sia quando venga effettuata direttamente dall’ente (in questo caso il Comune) e sia quando venga affidata al concessionario della riscossione – rappresenta pur sempre il frutto di un procedimento amministrativo, il quale dovrà necessariamente avvenire nel rispetto dei principi di buona amministrazione (articolo 97 della Costituzione). Principi che, come è noto, in questi anni hanno acquistato maggiore autorevolezza con l’introduzione dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000 n.212) che, oltre a stabilire i rapporti tra il cittadino/contribuente e l’ente impositore, individua una serie di requisiti essenziali degli atti impositivi. Ne deriva, pertanto, che la pretesa del Comune potrebbe essere illegittima anche per altri motivi quali, per esempio, un vizio di notifica, la mancata indicazione dell’oggetto del ruolo o ancora la mancata indicazione del responsabile del procedimento, etc...
In tutti questi casi, quindi, il contribuente è chiamato necessariamente a proporre ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell’atto se vuole ottenere l’annullamento della pretesa illegittima.
Matteo Sances (sances.matteo@studiolegaleaugeri.eu)
Collabora con lo Studio Legale Augeri di Milano, occupandosi prevalentemente di diritto amministrativo e contenzioso tributario. Scrive per alcuni giornali, tra cui ItaliaOggi, affrontando in particolar modo problematiche di tipo processuale e fiscale.
Componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Difensori Tributari e consulente, per il settore tributario e della riscossione, dell'Associazione Consumatori Europei. |
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