Composizione del 730/2009

Quadro A: dichiarazione dei terreni posseduti

I redditi dei terreni appartengono alla classe dei redditi "fondiari", come i redditi dei fabbricati. La particolarità di detti redditi è che essi possono essere determinati sulla base di una disposizione di legge, senza quindi che il contribuente abbia percepito alcun effettivo reddito dal terreno. Il reddito fondiario è infatti determinato su tariffe d'estimo parametrate all'ubicazione del terreno e alla destinazione di esso; se il terreno è dato in affitto per usi non agricoli, il canone non costituisce reddito fondiario e non deve essere dichiarato nel presente quadro.

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Nel quadro A devono essere dichiarati i redditi dei terreni ubicati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita.

I redditi di tali terreni sono regolati dal Titolo I, Capo II, artt. 25-35, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (da ora "T.U.I.R.") concernenti i redditi fondiari (come i redditi degli immobili) e sono distinguibili in redditi dominicali e redditi agrari; essi sono calcolati mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, determinate in base all'ubicazione e alla qualità del terreno e alla tipologia di coltura praticata dichiarata in catasto: l'ammontare dei redditi può essere rilevato direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante in catasto. In caso di variazione si deve dare comunicazione al catasto stesso.

Fatta eccezione per alcuni specifici casi, un terreno classificato come agricolo genera un reddito dominicale sempre, indipendentemente dall'effettiva coltivazione di esso da parte del proprietario, a meno che il proprietario stesso possa dimostrare che la mancata coltivazione dipenda da cause di forza maggiore, ad esempio eventi naturali.

Non si considerano produttivi di reddito dominicale:

i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;

i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività culturali di pubblico interesse, sempre che il loro utilizzo non costituisca fonte di reddito per il proprietario. Tale condizione deve essere comunque comunicata all'Ufficio delle imposte dirette o delle entrate, ove istituito, entro 3 mesi dalla data in cui il bene è stato riconosciuto di pubblico interesse;

i terreni affittati per uso non agricolo ( per es. per una cava o per una miniera) i cui canoni devono essere dichiarati nel quadro D, rigo D4, tra i redditi diversi;

i terreni utilizzati da imprese agricole se produttive di reddito d'impresa.

Soggetti obbligati
E' tenuto alla compilazione del presente quadro (o del quadro RA del Mod. UNICO2009) il titolare del reddito di terreni (distinguendo tra titolare di reddito dominicale e reddito agrario) così come indicato:

Non titolare di diritti reali

Soci di imprese familiari o di società semplici

Soci in conduzione associata

Affittuario

Coltiva anche il fondo

Fondo in locazione per attività agricole

Fondo in locazione per attività non agricola

Dichiarazione reddito

dominicale e agrarioTitolare di diritti reali

Solo reddito dominicale

Reddito diverso

Reddito agrario

Esenzione di imposta in presenza di soli redditi fondiari
(art. 1, comma 13, Finanziaria 2008)

Il comma 13, art. 1 della Finanziaria 2008 ha inserito il comma 2-bis nell'art. 11 del T.U.I.R., in base al quale l'IRPEF non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi fondiari in misura non eccedente Euro 500. La disposizione, che tende a colmare un aggravio di imposizione rispetto a quanto previsto in vigenza delle deduzioni per garantire la progressività prevista ante modifiche operate dalla Finanziaria 2007, ha una portata retroattiva in quanto trova applicazione già dal periodo di imposta 2007. A commento della disposizione basta ricordare che l'agevolazione concessa viene meno se il contribuente eccede il limite previsto dalla disposizione anche per effetto del possesso dell'abitazione principale.

Struttura del quadro A

Il quadro A è composto da 5 righi. Ciascun rigo è a sua volta suddiviso in 8 colonne e permette di dichiarare in dettaglio i terreni posseduti.

Di seguito i dati richiesti in ogni rigo:

1.

Reddito dominicale;

2.

Titolo di possesso;

3.

Reddito agrario;

4.

Giorni nell'anno di possesso;

5.

Percentuale di possesso;

6.

Eventuale canone di locazione soggetto a regime vincolistico;

7.

Eventi particolari che incidono sulla determinazione del reddito imponibile;

8.

Collegamento con il rigo precedente nel caso di riferimento al medesimo terreno.

Guida alla compilazione

Colonna 1 – Reddito dominicale
La colonna 1 deve essere utilizzata per dichiarare i redditi dominicali dei terreni posseduti nel 2008, raggruppati per partita catastale. Il reddito imponibile è costituito dalla rendita rivalutata dell'80%. Tale rivalutazione è operata dal soggetto incaricato dell'assistenza fiscale.

Valore da indicare
Il valore da indicare può essere ripreso dalla dichiarazione presentata nel 2008 per i redditi 2007 ed in particolare, per ogni singolo terreno, il reddito dominicale può essere prelevato da:

Quadro A del Mod. 730/2008, colonna 1;

Quadro RA del Mod. UNICO 2008 Persone fisiche, colonna 9.

Il reddito di ogni singolo terreno posseduto non può essere desunto dall'importo indicato nel rigo 1 del Mod. 730-3/2008 in quanto esso somma tutti i terreni posseduti.

Rivalutazione del reddito
Si tenga presente che il reddito dominicale da indicare nel quadro A deve essere al netto della rivalutazione dell' 80%; esso deve quindi essere depurato da tale rivalutazione qualora venga prelevato dal Mod. UNICO 2008 persone fisiche, quadro RA.
Lo storno della rivalutazione avviene con la seguente operazione:

Reddito dominicale da Mod. UNICO 2008/1,8 = reddito da indicare in dichiarazione

Locazione di terreno per usi non agricoli
Qualora il terreno agricolo sia dato in locazione per usi non agricoli, i canoni non costituiscono redditi dei terreni e non devono quindi essere dichiarati nel presente quadro; trattasi invece di redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1 lett. e) del T.U.I.R. che devono essere dichiarati nel quadro D, Rigo D4, del Mod. 730/2009.

Colonna 2 – Titolo di possesso
Nella colonna 2 si indica la categoria di titolarità del reddito:

1.

proprietario del terreno;

2.

proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;

3.

proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;

4.

conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;

5.

socio di società semplice;

6.

partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare;

7.

titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.

Colonna 3 – Reddito agrario
La colonna 3 deve essere utilizzata per dichiarare i redditi agrari relativi all'anno 2008. Il reddito imponibile è costituito dalla rendita rivalutata del 70%. Tale rivalutazione è operata dal soggetto incaricato dell'assistenza fiscale.

Titolarità del reddito agrario
Si ricorda che il titolare del reddito agrario può non coincidere con il titolare del reddito dominicale; ciò avviene quando il soggetto che svolge attività agricola, in forma associata, come collaboratore familiare o come socio di società semplice, non è anche titolare del terreno su cui l'attività è svolta.

In caso di conduzione associata, si deve indicare l'ammontare del reddito in proporzione alla durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. In assenza di uno specifico accordo scritto tra le parti, la partecipazione si deve presumere in quote uguali tra le parti.

Valore da indicare
Il valore da indicare può essere ripreso dalla dichiarazione presentata nel 2008 per i redditi 2007 ed in particolare, per ogni singolo terreno, il reddito agrario può essere prelevato da:

Quadro RA del Mod. UNICO 2008 persone fisiche, colonna 10;

Quadro A del Mod. 730/2008, colonna 3.

Il reddito di ogni singolo terreno posseduto non può essere desunto dall'importo indicato nel rigo 1 del Mod. 730-3/2008 in quanto esso è complessivo di tutti i terreni posseduti.

Rivalutazione del reddito agrario
Si tenga presente che il reddito agrario da indicare nel rigo A deve essere al netto della rivalutazione del 70%; esso deve quindi essere depurato da tale rivalutazione qualora venga prelevato dal quadro RA del Mod. UNICO 2008 Persone fisiche.

Lo storno della rivalutazione avviene con la seguente operazione:

Reddito agrario da Mod. UNICO 2008/1,7 = reddito da indicare in dichiarazione

Colonna 4 – Giorni di possesso
Tale dato può assumere valori compresi tra 1 e 365. Se l'attività agricola si è protratta per tutto l'anno, si indicano 365 giorni. Nel caso di contratto di affitto, il periodo deve essere computato a partire dalla data di effetto del contratto.

Per terreni indicati su più righi, il totale dei periodi di possesso non può superare 365.

Variazioni durante l'anno
Se nel corso del 2008 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno tali da modificare il reddito relativo (esempio: parte in conduzione diretta e parte in locazione in regime vincolato), si deve compilare un rigo per ogni singola situazione, evidenziando il relativo reddito e indicando nella presente colonna il numero di giorni di competenza.

Colonna 5 – Percentuale di possesso
In questa colonna si deve indicare la percentuale di spettanza dei redditi dichiarati, compresa tra 0 e 100.

Società semplice
In caso di soci di società semplice, la percentuale deve risultare da atto di data certa anteriore all'inizio del periodo d'imposta; in caso contrario si presume una partecipazione in proporzione al valore dei conferimenti. La disposizione non si applica in caso di primo esercizio della società.

Il socio deve dichiarare la quota di spettanza del reddito come risultante dal Mod. UNICO compilato dalla Società.

Colonna 6 – Canone di affitto in regime vincolistico
In presenza di un contratto di locazione di fondo agricolo il cui canone sia stato concordato all'interno del regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), si deve indicare in questa colonna il canone stesso.

L'importo del canone deve quindi essere presente solo se il campo "Titolo"(colonna 2) assume valore "2" e deve essere proporzionale ai giorni indicati alla colonna 4.

Riduzione del reddito imponibile
In presenza di un contratto soggetto a regime vincolistico, il locatore può dichiarare il canone di locazione in luogo del reddito dominicale qualora il primo ammonti ad un importo inferiore all'80% del secondo. Il reddito agrario rimane di competenza dell'affittuario.

Colonna 7 – Casi particolari
In questa colonna si devono indicare i codici previsti nelle istruzioni richiamanti determinate situazioni che influiscono sulla determinazione del reddito.

I casi particolari riguardano:

1.

mancata coltivazione neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali;

2.

perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno;

3.

conduzione associata: terreno in conduzione associata da parte di più soggetti che si suddividono il reddito in base ad un contratto o ai conferimenti effettuati;

4.

terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani agricoltori;

5.

se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 ed al codice 4;

6.

se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 2 ed al codice 4.

Codici 1 e 2: requisiti per l'esenzione

Nei casi indicati dai codici 1) e 2) esistono comunque delle condizioni che devono essere soddisfatte per l'ottenimento dell'esenzione:

· il prodotto ordinario preso a base per calcolare il 30% del prodotto mancato deve coincidere con quello denunciato all'Agenzia del Territorio (ex. Ufficio tecnico erariale) per la determinazione della tariffa d'estimo;

· l'evento dannoso deve riscontrarsi nel medesimo anno del raccolto;

· l'evento dannoso deve essere denunciato entro i 3 mesi successivi all'accaduto (es. tromba d'aria). Se la perdita del raccolto non dipende da un unico episodio, bensì da una concatenazione di eventi (es. gelate o siccità), la dichiarazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto.

Tavola n. 2 -

Codice

Reddito dominicale

Reddito agrario

Codice 1)

RIDOTTO AL 30%

ESENTE

Codice 2)

ESENTE

ESENTE

Codice 4: locazione a giovani agricoltori

Terreno concesso in affitto nel 2008 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro 12 mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni. L'agevolazione in esame permette di evitare la rivalutazione del reddito dominicale e agrario.

Colonna 8 - Continuazione
La casella alla colonna 8 deve essere barrata qualora il rigo compilato si riferisca allo stesso terreno del rigo precedente. La compilazione di due o più righi per lo stesso terreno può verificarsi qualora nel corso dell'anno 2008 sia cambiato uno degli elementi indicati nelle colonne precedenti; in questo caso nella colonna 4 (giorni di possesso) si devono indicare i giorni dell'anno nei quali si è verificata la situazione dichiarata nel rigo.

Non si deve barrare la colonna 8 qualora la compilazione di due righi per lo stesso terreno sia dovuta alle diverse percentuali di possesso per i redditi dominicale ed agrario (possesso al 100% del terreno dato in locazione o condotto con altri soci o associati).

Valerio Artina e Riccardo Rizzi

Fonte: Pratica Fiscale e Professionale - Ipsoa Editore


In Partnership con IPSOA
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