Nel quadro C del Mod. 730/2009 (redditi 2008) devono essere indicati i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli art. 49 "Redditi di lavoro dipendente" e 50 "Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito T.U.I.R.). Il quadro C si compone delle quattro sezioni indicate: Prima sezione: Punti da C1 a C5 | Redditi di lavoro dipendente, di pensione ed assimilati per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno. | Seconda sezione: Punti da C6 a C8 | Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno. | Terza sezione: Punti da C9 e C10 | Ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF su redditi di lavoro dipendente, di pensione e assimilati. | Quarta sezione: Punti da C11 a C13 | Ritenute addizionale comunale all'IRPEF su redditi di lavoro dipendente, di pensione e assimilati. |
Redditi che concorrono alla formazione della base imponibile Redditi di lavoro dipendente Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro (art. 49, comma 1, T.U.I.R.). Sono considerati altresì redditi di lavoro dipendente i redditi indicati: | • | Somme percepite a titolo di interessi e rivalutazione per crediti di lavoro | | • | Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero nelle zone di frontiera | | • | Pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati
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Ai fini della determinazione della base imponibile, si considerano alla stregua di redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. In base a quanto disposto dall'art. 51 del T.U.I.R., si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono. Redditi assimilati a lavoro dipendente
Costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (art. 50 T.U.I.R.) i redditi indicati: Compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%. | Indennità e compensi percepiti a carico di terzi da lavoratori dipendenti per incarichi inerenti il rapporto subordinato (ad eccezione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati ai datori di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato); tali redditi sono conguagliati dal soggetto che li eroga e non più dal datore di lavoro principale del percipiente. Come precisato nella C.M. 22 dicembre 2000, n. 238/E, tale modifica comporta che i soggetti terzi sono tenuti a consegnare al percipiente il CUD relativo ai redditi erogati nel periodo d'imposta entro il termine ordinario (15 marzo di ogni anno) o, in caso di cessazione del rapporto in corso d'anno, entro 12 dodici giorni dalla richiesta. | Le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti (ad esempio, mobilità, maternità ed allattamento, disoccupazione ordinaria e straordinaria, ecc.). | Somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. | Remunerazioni ai sacerdoti della Chiesa Cattolica, gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostenimento dei ministri del culto e dei missionari, gli assegni corrisposti alle Assemblee di Dio in Italia per il sostenimento dei propri ministri di culto, gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate; le congrue ed i supplementi di congrua. | Compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dalle seguenti categorie professionali: · personale appartenente ai profili di medico chirurgo, odontoiatra e veterinario o altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale; · personale docente universitario e ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura; · personale laureato, medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio sanitaria; · personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti ex art. 4, D.Lgs. n. 502/1992, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria, e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero professionale intramuraria della dirigenza del SSN. | Indennità , i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato. | Retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto. | Compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente. | Indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale ed europeo, dai consiglieri regionali provinciali e comunali, dai giudici della Corte costituzionale e dagli amministratori locali nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni, e l'assegno del Presidente della Repubblica. | Rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso. Si precisa che le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60% dell'ammontare lordo percepito. | Altri assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. | Trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124/1993. | Assegni periodici corrisposti al beneficiario in forza di testamento, in adempimento di oneri modali a carico del donatario e nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché gli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile. | Compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. |
Collaborazione coordinate e continuative
Tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente rientrano anche quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative. Si tratta di somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, svolti anche per attività manuali ed operative, senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati con retribuzione periodica prestabilita. Tra tali compensi sono compresi anche quelli indicati: Cariche di amministratori, sindaci o revisori di società , associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività (ad esempio i compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperto in società od enti). | Collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore. | Partecipazione a collegi ed a commissioni (art. 50, comma 1, lett. c-bis, D.P.R. n. 917/1986). |
Tra i suddetti redditi rientrano anche le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata. In base a quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2001, n. 105, invece, non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione che rientrino: · nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'orientamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività di libero professionista resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile). I compensi in tal caso rientreranno nella fattispecie dei redditi di lavoro autonomo e devono essere indicati nel quadro RE del modello UNICO 2006. La riconduzione dei compensi agli amministratori nella sfera dell'attività di lavoro autonomo comporta inoltre l'assoggettabilità di tali redditi all'imposta regionale sulle attività produttive; | • | nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente; | | • | nell'ambito di prestazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici. |
Lavoro a progetto
Gli artt. 61-69 del D.Lgs. n. 276/2003 hanno riformato i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resi in forma prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, stabilendo che devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa" (c.d. "lavoro a progetto"). Per progetto si intende un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Per "programma di lavoro" si intende, invece, un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale. Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali". Il raggiungimento del progetto o il termine del programma di lavoro o di una fase dello stesso determina l'estinzione del contratto. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di instaurazione del rapporto. Somme che non concorrono alla formazione del reddito complessivo
In base a quanto disposto dall'art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme evidenziate nella Tavola n. 5. Contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. | Contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20 euro per l'anno 2005, diminuiti negli anni successivi in ragione di euro 258,23 annui fino ad euro 1.807,60. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1º gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra euro 3.356,97 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lett. e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (per gli anni 2005 e 2006 euro 1.807,60 ed euro 2.065,83 a decorrere dal 2007). Qualora tale limite venga superato, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. | Erogazioni liberali concesse, in occasione di festività o ricorrenze, alla generalità o a categorie di dipendenti, nel limite di un importo pari, nel periodo d'imposta, ad euro 258,23. | Sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente, nonché quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive (erogati fino al 29 maggio 2008). | Somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29; le prestazioni ad esse sostitutive e, per gli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, la corresponsione di indennità sostitutive di mensa, sempre nel limite suddetto. | Prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, compresi gli esercenti servizi pubblici. | Compensi che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e quelli che per legge devono essere riversati allo Stato. | Utilizzazione delle opere e dei servizi per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione o culto. | Somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari. | Valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta ad euro 2.065,83 a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione. Detta differenza non è più esclusa dalla formazione del reddito complessivo in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dal 25 giugno 2008 (art. 82, comma 23, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133). | Differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta (tale disposizione non si applica in presenza di quote superiori al 10% del capitale). | Somme trattenute al dipendente per oneri deducibili dal reddito ai sensi dell'art. 10 del T.U.I.R. e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione; gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro. | Compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti. | Mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25% dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta. | Le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. |
Novità per le erogazioni liberali
A seguito dell'abrogazione della lett. b) del comma 2 dell'art. 51 del T.U.I.R. ad opera dell'art. 2, comma 6, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n.126 a decorrere dal 29 maggio 2008 le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o di ricorrenze alla generalità o ad intere categorie di dipendenti concorrono interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per effetto di tale soppressione, dunque, le erogazioni liberali concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l'intero importo, ferme restando le specifiche eccezioni previste nell'art. 51 del T.U.I.R. In particolare, il comma 3 dell'art. 51 del T.U.I.R. esclude dal reddito di lavoro dipendente il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro. Se detto importo dovesse superare il limite indicato lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Pertanto, a seguito di tale disposizione, le liberalità, ove siano erogate in natura, possono rientrare nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro, inoltre, nel rispetto del suddetto limite, l'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti (cfr. Circ. 22 ottobre 2008, n. 59/E, par. 16). Compilazione del quadro Prima sezione Nei righi da C1 a C3 devono essere indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione ed assimilati percepiti dal dichiarante per i quali è possibile fruire delle deduzioni dal reddito. Ogni rigo è diviso in tre colonne nelle quali vanno indicati: Colonna 1 | "1", qualora si indichino redditi di pensione. Si precisa che i titolari di trattamenti pensionistici integrativi devono riportare il codice 2. "2", qualora si indichino redditi di lavoro dipendente o assimilati. "3", in presenza di compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che hanno raggiunto l'età prevista dalle vigenti legislazioni per la pensione di vecchiaia, in conformità a specifiche disposizioni normative. In tale ipotesi, se il reddito complessivo del contribuente risulta superiore ad euro 9.296,22, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, i suddetti compensi saranno assoggettati normalmente ad IRPEF e all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF. La compilazione della casella di colonna 1 è obbligatoria, pertanto, il contribuente deve indicarvi uno dei predetti codici. | Colonna 2 | La casella di colonna 2 dev'essere compilata nei casi di redditi di lavoro dipendente o di compensi per lavori socialmente utili indicando il codice: "1" se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato; "2" se il contratto di lavoro è a tempo determinato. | Colonna 3 | Indicare l'ammontare dei redditi percepiti come desunti dal punto 1 del Mod. CUD 2009 e/o del Mod. CUD 2008. |
Il rigo C4 si compone di due colonne così come riportato nella Tavola n. 7. Tavola n. 7 - Rigo C4 Colonna 1 | Va indicato il periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni per lavoro dipendente o assimilato. In presenza di un'unica certificazione, tale dato può essere desunto dal punto 3 del CUD 2009 e/o del modello CUD 2008. | Colonna 2 | Va indicato il numero dei giorni relativi al periodo di pensione, per il quale è prevista la deduzione per i pensionati (365 per l'intero anno). In particolare, se è stato indicato un solo reddito di pensione, si può tenere conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2009. Se sono stati indicati più redditi di pensione, è necessario esporre in tale colonna il numero totale dei giorni, tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola. Qualora il contribuente abbia indicato oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola e che per i redditi di lavoro dipendente la deduzione è più favorevole rispetto a quella per redditi di pensione. |
Il nuovo rigo C5
Il Mod. 730/2009 permette ai lavoratori a tempo indeterminato del settore privato di optare per una modalità di tassazione dei compensi percepiti per lavoro straordinario, supplementare o premi di produttività differente rispetto a quella applicata dal sostituto d'imposta. L'art. 2 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 ha, infatti, previsto una tassazione sperimentale per l'incremento della produttività del lavoro. Più precisamente, le somme erogate a livello aziendale a titolo di straordinario o di premi di produttività nel periodo compreso dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale al 10% entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi. I soggetti interessati alla disposizione agevolativa sono tutti i lavoratori del settore privato che nel 2007 hanno prodotto redditi da lavoro dipendente, comprese le pensioni e gli assegni a queste equiparati, non superiori complessivamente a 30.000 euro lordi. In presenza dei suddetti requisiti, l'imposta sostitutiva doveva essere applicata dal datore di lavoro, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sin dalla prima erogazione effettuata successivamente al 1° luglio 2008. Il sostituto d'imposta, ove avesse riscontrato che la tassazione sostitutiva risultava meno favorevole per il dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi, poteva procedere con l'applicazione della tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente. Con il Mod. 730/2009, il lavoratore dipendente può ancora decidere, in presenza dei requisiti di legge, di optare, ove lo ritenga più conveniente, per una modalità di tassazione dei compensi percepiti per lavoro straordinario differente rispetto a quella applicata dal sostituto d'imposta: | • | assoggettando detti compensi a tassazione sostitutiva qualora il datore di lavoro avesse applicato la tassazione ordinaria; | | • | assoggettando detti compensi a tassazione ordinaria qualora il datore di lavoro avesse applicato la tassazione sostitutiva. |
A tal fine è necessario compilare l'apposito rigo C5, di nuova istituzione, denominato "Lavoro straordinario e/o supplementare e premi di produttività", del quadro C. Si tenga comunque presente che il contribuente è tenuto obbligatoriamente alla compilazione del rigo C5 qualora: | • | abbia fruito dell'imposizione sostitutiva agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti eccedenti il limite di 3.000 euro; | | • | abbia fruito dell'imposizione sostitutiva anche se nel 2007 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro e dunque non ne aveva i requisiti. |
Compilazione obbligatoria
Il contribuente obbligato alla compilazione deve compilare il rigo C5 nel seguente modo: | • | Colonna 2: va indicato l'importo risultante dal punto 77 del CUD 2009 ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 77 del CUD 2009 nei quali risulta compilato il punto 78; | | • | Colonna 3: va indicato l'importo risultante dal punto 78 del CUD 2009 ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 78 dei CUD 2009; | | • | Colonna 4: la casella di colonna 4 "Tassazione ordinaria" va barrata dal contribuente che ha fruito dell'imposizione sostitutiva in mancanza dei requisiti; | | • | Colonna 5: la casella di colonna 5 "Tassazione sostitutiva" va barrata dal contribuente che ha fruito dell'imposizione sostitutiva agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti eccedenti il limite di 3.000 euro ma intende confermare la tassazione con imposta sostitutiva. |
Le caselle di colonna 4 e di colonna 5 non possono essere barrate contemporaneamente. Compilazione facoltativa
Il contribuente che intende cambiare il regime di tassazione degli straordinari e dei premi di produttività rispetto a quello applicato dal sostituto d'imposta deve compilare il rigo C5 nel seguente modo: | • | Colonna 1: va indicato l'importo risultante dal punto 77 del CUD 2009 nei quali risulta compilato anche il punto 80, ovvero in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 77 del CUD 2009 nei quali risulta compilato anche il punto 80; | | • | Colonna 2: va indicato l'importo risultante dal punto 77 del CUD 2009 nei quali risulta anche compilato il punto 78, ovvero in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 77 del CUD 2009 nei quali risulta compilato anche il punto 78; | | • | Colonna 3: va indicato l'importo risultante dal punto 78 del CUD 2009 ovvero, in presenza di più CUD la somma degli importi indicati nei punti 78 dei CUD 2009; | | • | Colonna 4: barrare la casella di colonna 4 "Tassazione ordinaria", se si vuole optare per la tassazione ordinaria. | | • | Colonna 5: barrare la casella di colonna 5 "Tassazione sostitutiva", se si vuole optare per la tassazione sostitutiva. |
Seconda sezione Nei righi da C6 a C8 devono essere indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; ogni rigo è diviso in due colonne nelle quali vanno indicati i seguenti dati: Colonna 1 | Indicare il codice ‘1' se vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge. | Colonna 2 | Vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti dal dichiarante per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro, cioè: · gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio; · gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.; · i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni (salvo che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione, di cui all'art. 53, comma 1, del T.U.I.R., e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale). Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.); · i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza; · le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali; · le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso; · i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. |
Terza sezione
Nella terza sezione, righi da C9 a C10, vanno riportati gli importi: Rigo C9 | Deve essere indicato l'ammontare complessivo delle ritenute applicate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati indicati nelle sezioni I e II. Tale ammontare può essere desunto dal punto 5 del CUD 2009 e/o del CUD 2008; in presenza di più redditi non conguagliati dall'ultimo sostituto d'imposta, occorre sommare gli importi dei punti suddetti delle CUD rilasciate dai diversi sostituti. | Rigo C10 | Deve essere indicato l'ammontare complessivo dell'addizionale regionale IRPEF, di cui all'art. 50, del D.Lgs. n. 446/1997, applicata sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati indicati nelle sezioni I e II. Tale ammontare può essere desunto dal punto 6 del CUD 2009 e/o del CUD 2008; in presenza di più redditi non conguagliati dall'ultimo sostituto d'imposta, occorre sommare gli importi indicati nelle singole certificazioni rilasciate dai diversi sostituti. |
Quarta sezione Nella terza sezione, righi da C11 a C13, vanno riportati gli importi: Rigo C11 | Dev'essere indicato l'importo dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF 2008. Tale ammontare può essere desunto dal punto 10 del CUD 2009 o del CUD 2008. | Rigo C12 | Dev'essere indicato l'importo del saldo dell'addizionale comunale all'IRPEF 2008. Tale ammontare può essere desunto dal punto 11 del CUD 2009 o del CUD 2008. | Rigo C13 | Dev'essere indicato l'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2009 sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (punto 13 del CUD 2009) |
Valerio Artina e Cristina Piseroni Fonte: Pratica Fiscale e Professionale - Ipsoa Editore
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