QUADRO I - Ici
Il Quadro I deve essere compilato da tutti i contribuenti che intendono effettuare il parziale o totale pagamento dell'Ici in acconto e/o a saldo, in compensazione con i tributi a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione.
L'ammontare dei crediti utilizzabili risultanti dalla dichiarazione è indicato nel prospetto di liquidazione del Mod. 730-3, che il soggetto che presta l'assistenza fiscale è tenuto a consegnare al contribuente.
Il contribuente è libero di decidere l'importo dell'Ici che intende versare in compensazione con altri tributi a credito:
1. | può compensare l'intero importo del credito risultante dalla dichiarazione;
oppure | 2. | può compensare una sola parte del credito risultante dalla dichiarazione. |
Nel caso in cui l'importo dei crediti da modello 730/2008 non sia sufficiente per la compensazione dell'ICI dovuta, il contribuente deve effettuare il pagamento diretto della differenza a debito. Struttura del quadro
Il quadro I è composto da 1 rigo suddiviso in due caselle, come di seguito dettagliato. Rigo I1: | • | Casella 1. Barrare la casella se si intende utilizzare, con il Mod. F24, l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'ICI dovuta per l'anno 2008; in tal caso l'intero ammontare degli importi a credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta | | • | Casella 2. Indicare l'ammontare dell'ICI dovuta per l'anno 2008 che si intende versare con il modello F24 mediante compensazione del credito risultante dalla presente dichiarazione; in tal caso il credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta fino a concorrenza dell'importo indicato nella casella "2". |
Per la compilazione del Modello F24 il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti a suo favore, utilizzando i seguenti dati, che il soggetto che presta assistenza deve indicare nei righi 67 (IRPEF), 68 (addizionale regionale all'IRPEF) e 69 (addizionale comunale all'IRPEF) del mod.730 - 3.
La Finanziaria per il 2007 (L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 103 e 105) stabilisce che in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve essere verificato il corretto versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, con riferimento all'anno precedente. L'esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.
I comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). La L. n. 296/2006 (art. 1 commi 161 e seguenti) ha previsto nuovi termini di decadenza dell'attività di verifica da parte del Comune, introducendo l'unico termine fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento ovvero doveva essere presentata la dichiarazione. I nuovi termini sono efficaci esclusivamente per i periodi d'imposta non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007. Il termine quinquennale entrerà quindi in vigore progressivamente.
QUADRO R - Richiesta del "bonus fiscale"
Il quadro R è di nuova introduzione. L'inserimento si è reso necessario al fine di consentire ai contribuenti ed ai familiari a carico di quest'ultimo, in possesso dei requisiti, di richiedere il "bonus fiscale" previsto dall'articolo 44 del Decreto Legge del 1/10/2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Il quadro svolge la funzione di "dichiarazione sostitutiva" al fine di attestare il possesso dei requisiti necessari per ottenere il "bonus fiscale". Il bonus fiscale consiste nel riconoscimento di una somma pari a 150 euro, maggiorata di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun familiare a carico nell'anno 2006. Qualora il familiare, in tale anno, sia stato a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della deduzione per carichi familiari. Condizioni necessarie per la richiesta del bonus fiscale
Possono richiedere il "bonus fiscale" i contribuenti che rispettano tutte le seguenti condizioni: | • | nell'anno d'imposta 2006, hanno percepito uno o più redditi a titolo di: lavoro dipendente, pensione, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (quali i compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazione dei sacerdoti, compensi per lavori socialmente utili, assegni periodici corrisposti al coniuge), redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa, redditi diversi (quali i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); | | • | nell'anno 2006, indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione, hanno avuto un'imposta netta pari a zero; | | • | nell'anno d'imposta 2006 hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a euro 50.000; | | • | non hanno già fruito del bonus fiscale per se e/o per i familiari a carico tramite il sostituto d'imposta; | | • | con riferimento ai redditi del 2007 sono obbligati ovvero hanno interesse a presentare la dichiarazione; | | • | nell'anno d'imposta 2006 non sono stati fiscalmente a carico di altri soggetti. |
Nel prospetto "Ulteriore rimborso per familiari a carico nell'anno d'imposta 2006" sarà necessario fornire indicazione delle informazioni relative al coniuge ed ai familiari a carico per i quali il "bonus fiscale" viene richiesto. a cura di Raffaele Artina e Valerio Artina Fonte: Collana Libri - Dichiarazioni Fiscali 2008 - Ipsoa Editore
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