Composizione del 730/2009

Il nuovo Quadro R: bonus straordinario

All'interno del modello di dichiarazione 730 è stato inserito un nuovo quadro, denominato quadro R, al fine di consentire ai contribuenti ed ai familiari a carico di quest'ultimo, in possesso dei requisiti, di richiedere il bonus straordinario previsto dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

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In considerazione della straordinarietà di tale agevolazione, lo stesso bonus sarà riconosciuto un'unica volta in relazione ad ogni nucleo familiare. L'importo del beneficio è variabile in virtù del numero dei componenti della famiglia e dell'ammontare del reddito complessivo: si va da un minimo di 200 Euro fino ad un massimo di 1.000 Euro per i nuclei familiari in condizioni più disagiate. Il bonus viene riconosciuto ad un solo componente del nucleo familiare in relazione ai redditi prodotti ed alla situazione familiare riscontrata, per i periodi d'imposta 2007 o, alternativamente, 2008. Detto bonus non costituirà reddito ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali (ad esempio per il rilascio della carta acquisti).

Di seguito si fornisce quindi una breve descrizione dell'agevolazione e della procedura da utilizzare per fare la relativa richiesta, cercando di fornire alcuni chiarimenti per quanto riguarda i casi più dubbi, avvalendoci anche delle risposte contenute nella circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2009, n. 2/E e dei chiarimenti della circolare Assonime 19 marzo 2009, n. 11.

Agevolazione
Come anticipato in premessa, il bonus straordinario spetta ai contribuenti residenti e viene riconosciuto ad un solo componente del nucleo familiare. Dalla lettura combinata delle due antecedenti condizioni, dell'art. 433 del Codice Civile e dell'art. 12, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("T.U.I.R."), risulta evidente che il contribuente richiedente il bonus sarà anche l'unico soggetto tenuto necessariamente ad essere residente sul territorio italiano. Il citato articolo del T.U.I.R. non richiede infatti la residenza sul territorio italiano dei familiari per definirli come "a carico" del contribuente. Ne consegue che la possibilità di fare richiesta per il bonus è concessa anche ai soggetti extracomunitari che abbiano un nucleo familiare residente all'estero. In tale caso il soggetto richiedente dovrà essere in possesso della documentazione attestante lo status di familiare a carico, ai sensi dell'art. 1, commi da 1325 a 1328, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ricapitolata di seguito:

In tale caso il soggetto richiedente dovrà essere in possesso della documentazione attestante lo status di familiare a carico, ai sensi dell’art. 1, commi da 1325 a 1328, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ricapitolata di seguito:

Documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio

Documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. L’apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione

Documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.

Si evidenzia che in caso di presentazione attraverso il sostituto d’imposta, quest’ultimo non è tenuto a richiedere tale documentazione (che il contribuente dovrà comunque tenere a disposizione), ma sarà sufficiente l’autocertificazione da parte del contribuente (Circ. 3 febbraio 2009, n. 2/E).

Ricordando che il bonus straordinario varia in base al numero di componenti del nucleo familiare e del relativo reddito complessivo e che tale beneficio viene attribuito ad un solo componente e non costituisce reddito ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali, passiamo ad analizzare ora le regole da tenere in considerazione per individuare il nucleo familiare.

Individuazione del nucleo familiare
Ai fini della determinazione del nucleo familiare si dovranno tenere in considerazione, ai sensi dell'art. 12 del T.U.I.R., il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati e gli affiliati nonché ogni altra persona indicata nell'art. 433 del c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (da un'analisi del campo di applicazione dell'art. 433 del Codice Civile si deduce come sia escluso, ad esempio il rapporto zio-nipote, mentre sia incluso il rapporto fratello-fratello. Mentre dall'analisi del disposto dell'art. 12 si evince come siano escluse le coppie c.d. "di fatto" non riconosciute da un punto di vista fiscale: in caso di coppia di lavoratori dipendenti conviventi, ma non sposati e senza prole, non si ricade mai nell'ipotesi normativa di nucleo familiare di due persone). Per essere considerato a carico, il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Nel reddito complessivo vanno computate anche le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

La regola fondamentale vuole, come logico presupposto, che ogni soggetto possa fare parte esclusivamente di un unico nucleo familiare. Pertanto, ad esempio, in caso di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli a carico potranno partecipare esclusivamente al nucleo familiare del genitore di cui risulteranno a carico.

Dalla lettura della norma si evince come nella determinazione del nucleo familiare e delle caratteristiche dei familiari, in realtà non siano riscontrabili precise definizioni o restrizioni circa il concetto di handicap. Pertanto, ancora più che per le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), l'indicazione del Legislatore è piuttosto ampia: non viene richiesta la gravità dell'handicap, né certificazione di non autosufficienza.

E' giunta in soccorso a tale proposito la circolare 2 febbraio 2009, n. 3, nella quale viene precisato che "con riferimento ai nuclei familiari con componenti portatori di handicap, si osserva che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. g), D.L. n. 185 del 2008, il bonus è attribuito per il maggior importo di "euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 12, comma 1, del T.U.I.R., qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila".

Il riferimento generico ai "componenti" del nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del T.U.I.R.".

Tali indicazioni fornite nella circolare interpretativa sono rilevanti in quanto le istruzioni del modello parevano limitare la possibilità del bonus ai soli figli portatori di handicap e non agli altri familiari a carico del contribuente. La stessa circolare precisa che tali istruzioni ai modelli debbano ritenersi integrate per quanto sopra.

Caratteristiche dei redditi prodotti
Diversamente da quanto previsto per la concessione di altre agevolazioni (quale ad esempio la Social Card), il riferimento al reddito del nucleo familiare non viene determinato sulla base dell'ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), ma bensì in base alla mera somma di tutti i redditi dei soggetti appartenenti al nucleo familiare.

Il bonus potrà essere riconosciuto solo ed esclusivamente nel caso in cui alla determinazione del reddito del nucleo familiare abbiano concorso redditi generati da:

lavoro dipendente (ex art. 49, comma 1 del T.U.I.R.);

di pensione (ex art. 49, comma 2 del T.U.I.R.);

alcune attività che producono redditi "assimilati a quelli del lavoratore dipendente" (ex art. 50, comma 1, lett. a, c-bis, d, l ed i del T.U.I.R.), tra i quali si possono ricordare:

i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;

i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

i compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

remunerazioni dei sacerdoti;

assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'art. 10, comma 1, lett. c) del T.U.I.R.;

compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

attività svolte dal coniuge non a carico del richiedente ovvero da familiari non a carico del richiedente, che producono redditi "diversi" (ex art. 67, comma 1, lett. i e l del T.U.I.R.), ossia:

redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;

redditi fondiari (ex art. 25 del T.U.I.R.) non superiori ad Euro 2.500 per tutto il nucleo familiare, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione. Il reddito derivante dai fabbricati e dai terreni deve essere assunto nella misura in cui concorre alla formazione del reddito complessivo (e, pertanto, le rendite vanno considerate al lordo della rivalutazione del 5%, 70% e 80% e, in caso di redditi effettivi, al netto delle riduzioni previste per canoni di locazione).

Al riguardo, la circolare 3 febbraio 2009, n. 2/E ha avuto modo di chiarire, inoltre, che il richiedente potrà avere accesso al bonus anche nel caso in cui abbia prodotto redditi in sostituzione degli anzidetti, come ad esempio l'indennità di disoccupazione o di mobilità corrisposta in sostituzione del reddito di lavoro dipendente. Sarà invece negato il bonus in presenza di redditi diversi da quelli richiamati precedentemente (la citata circolare esclude l'accesso al beneficio in presenza di reddito d'impresa, derivante dall'esercizio abituale di arte o professioni o in presenza di redditi di capitali assoggettati ad imposta ordinaria). E' altresì esclusa la possibilità che un soggetto privo di reddito possa presentare domanda: i soggetti fiscalmente a carico di altri non possono quindi essere richiedenti autonomi.

Ammontare dell'agevolazione
L'ammontare delle somme erogabili è il seguente:

200 euro ai titolari di pensione, unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non superi 15.000 euro (si noti come questo sia l'unico caso previsto in cui l'agevolazione spetta anche a nuclei familiari composti da un unico contribuente. E' escluso anche il caso in cui il contribuente sia un soggetto portatore di handicap);

300 euro per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 17.000 euro;

450 euro per il nucleo di tre componenti con reddito complessivo familiare non superiore a 17.000 euro;

500 euro per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non superi i 20.000 euro;

600 euro per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 20.000 euro;

1.000 euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non superi i 22.000 euro;

1.000 euro per il nucleo familiare in cui vi siano figli, a carico del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, a patto che il reddito complessivo familiare non sia superiore a 35.000 euro.

Procedura
Avendo presentato i tratti salienti dell'agevolazione, cercheremo ora di analizzare quelli che sono i passaggi logici e pratici da effettuare allo scopo di ottenere la migliore agevolazione possibile.

Il contribuente che ritenesse di avere diritto all'agevolazione dovrà innanzitutto verificare il rispetto dei vincoli precedentemente descritti per i periodi d'imposta 2007 e 2008. Dovrà, infatti, valutare la possibilità che nell'anno precedente il nucleo fosse più numeroso e/o i redditi inferiori.

Successivamente, è possibile che sia necessario verificare la possibilità di potere operare delle scelte di convenienza nella determinazione del nucleo familiare; così, ad esempio, nel caso di figli a carico di entrambi i genitori, è possibile che i genitori scelgano liberamente come costituire il nucleo o i nuclei familiari. Lo stesso ragionamento è applicabile anche nel caso di altri familiari a carico tra i contribuenti che possano prendere in carico il familiare (ad esempio, nel caso di un genitore a carico del figlio, la scelta potrà ricadere sul nucleo familiare del figlio che rispetti i requisiti per fare la richiesta del bonus straordinario).

Si segnala, a tale proposito, che l'Agenzia delle Entrate, attraverso il proprio sito Internet, ha messo a disposizione dei contribuenti un test attraverso il quale è possibile verificare la spettanza dell'agevolazione.

Presentazione della domanda
La domanda è presentata preferibilmente attraverso il proprio sostituto d'imposta, cioè il proprio datore di lavoro o ente previdenziale pensionistico, che provvederanno a liquidare il bonus. Alternativamente è prevista la possibilità di presentare domanda all'Agenzia delle Entrate o di richiedere il bonus direttamente in dichiarazione.

Se la domanda per il bonus straordinario fosse statapresentata tramite il proprio sostituto d'imposta per il periodo d'imposta 2007 il termine di presentazione della domanda sarebbe stato il 28 febbraio 2009. Nel caso si fosse scelto, invece, il 2008 come anno di riferimento, la domanda, attraverso il sostituto d'imposta, avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 marzo 2009.

La domanda in questione è presentata al sostituto d'imposta su uno dei modelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle entrate con Provvedimento 5 dicembre 2008 .

Qualora il contribuente fosse titolare di un reddito di pensione, presso il sito dell'INPS (www.inps.it) è disponibile alla sezione "moduli", sotto la voce "Moduli vari", il "Modello per la richiesta al sostituto d'imposta e agli enti pensionistici del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati, e non autosufficienza".

In ogni caso alla domanda presentata attraverso il proprio sostituto d'imposta è allegata un'autocertificazione riguardante le informazioni circa:

il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;

i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela;

di essere in possesso dei requisiti previsti in relazione al reddito complessivo familiare, con indicazione del relativo periodo d'imposta.

Alternativamente, nel caso in cui il beneficio non venisse erogato dal sostituto d'imposta o il contribuente non abbia provveduto ad effettuare la richiesta, le possibilità per effettuare la medesima sono sotto riportate:

Scadenza:

A:

Con riferimento alla composizione del nucleo familiare e dei redditi formatisi nel periodo d'imposta:

30 aprile 2009

Agenzia delle Entrate

2007

30 giugno 2009

Agenzia delle Entrate

2008

Nel caso in cui il soggetto non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi

Attenzione perchè in entrambi i precedenti casi varia il modello attraverso il quale è possibile fare richiesta: sono infatti due i modelli disponibili per fare domanda del bonus straordinario: il primo riservato alle domande attraverso il sostituto d'imposta ed il secondo per le domande dirette all'Agenzia delle Entrate.

In dichiarazione dei redditi

2008

Il modello può anche essere presentato per il tramite di un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni telematiche (ex art. , D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; ossia commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro); in tale caso si rileva come non sia previsto alcun compenso per l'intermediario.

Nuovo quadro R
Per fruire dell'agevolazione in sede di presentazione di dichiarazione è necessario compilare il quadro "R" che, coordinato con il prospetto dei familiari a carico della dichiarazione, come è facilmente desumibile da un confronto con il modello della domanda da presentare al sostituto d'imposta, non è altro che una riproposizione degli stessi dati. Il quadro R svolge la funzione di "dichiarazione sostitutiva" al fine di attestare il possesso dei requisiti necessari per ottenere il "bonus straordinario".

Il quadro è composto da 3 righi nei quali il contribuente attesta il possesso dei requisiti per la richiesta del bonus straordinario, in capo a sé stesso ed a tutto il proprio nucleo familiare.

Pare utile fin da subito evidenziare che, in caso di presentazione della dichiarazione congiunta, l'intero quadro R deve essere compilato solo dal dichiarante.

La casella del rigo R1 deve essere barrata dal contribuente che intende fruire del bonus straordinario e chiede al soggetto che presta l'assistenza fiscale alla presentazione della dichiarazione di verificare se sussistono le condizioni per il riconoscimento del beneficio.

Nell'ipotesi in cui sia stato compilato il prospetto "Coniuge e familiari a carico" è necessario compilare anche il rigo R2 (cfr. Tavola n. 5).

La casella del rigo R2 deve essere barrata dal contribuente che ha figli e/o altri familiari a carico e/o il coniuge, anche se non a carico, indicati nel prospetto "Coniuge e familiari a carico". In tal modo il contribuente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, sulla composizione del nucleo familiare e, nel caso in cui i predetti soggetti, nell'anno 2008, abbiano prodotto un reddito, la dichiarazione si intende resa anche sull'ammontare e sulla tipologia di tali redditi, in accordo con quanto riportato nella descrizione dell'agevolazione.

Qualora la colonna 8 "reddito complessivo" del prospetto "coniuge e familiari a carico" non sia stata compilata, barrare la casella del rigo R2 equivale ad attestare che i familiari, nel corso del 2008, non hanno percepito alcun reddito. Laddove la dichiarazione dei redditi fosse presentata in forma congiunta, la presente dichiarazione sostitutiva si rende solo con riferimento ai figli e/o agli altri familiari a carico e non anche al coniuge dichiarante.

Se uno o più familiari indicati nel prospetto "Coniuge e familiari a carico" ha percepito redditi di terreni e/o fabbricati è necessario compilare il rigo R3.

Nel rigo R3 deve essere indicato l'ammontare complessivo dei redditi di terreni e/o fabbricati dei familiari indicati nel prospetto "Coniuge e familiari a carico".

Laddove la dichiarazione dei redditi fosse presentata in forma congiunta, i redditi di terreni e/o fabbricati non dovranno comprendere quelli del coniuge dichiarante, ma esclusivamente quelli riconducibili al contribuente ed ai suoi familiari a carico.


di: Raffaele Artina e Valerio Artina

Fonte:  - Ipsoa Editore


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