730/2008: Introduzione

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento 17 gennaio 2008, n. 7119, ha approvato i modelli 730/2008, con le relative istruzioni di compilazione, per la dichiarazione dei redditi per l'anno 2007 di lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori, soci di cooperative. Numerose sono le detrazioni introdotte.

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L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 17 gennaio 2008, n. 7119, ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:

730/2008, relativo alla dichiarazione semplificata dei redditi prodotti nell'anno 2007 che i contribuenti, ove si avvalgano dell'assistenza fiscale, devono presentare nell'anno 2008;

730-1, concernente la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e la scelta della destinazione del cinque per mille dell'Irpef;

730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;

730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata;

730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;

bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

Il modello 730/2008 può essere presentato, oltre che al sostituto d'imposta o ad un Caf per lavoratori dipendenti e pensionati, anche ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

In caso di contratto di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente può rivolgersi:

al sostituto d'imposta se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2008;

ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2008 e conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.

Presentazione modello 730/2008 ai sostituti d'imposta
Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il 30 aprile 2008:

il modello 730/2008, debitamente compilato;

il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef anche se non compilato, nell'apposita busta chiusa. Può essere utilizzata anche una normale busta di corrispondenza con l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille devono essere inserite in un'unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.

Entro il 31 maggio 2008 il sostituto d'imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata modello 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Presentazione modello 730/2008 ai Caf-dipendenti o professionisti abilitati
Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale di un Caf-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il 31 maggio 2008:

il modello 730/2008 debitamente compilato e in tal caso nessun compenso è dovuto al Caf o al professionista, oppure può richiedere la consulenza fiscale per la compilazione;

il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef, anche se non compilato, nell'apposita busta chiusa.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:

dalle certificazioni (quali il Cud 2008 o il Cud 2007) attestanti le ritenute;

da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri;

dagli attestati di versamento d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente;

dalle dichiarazioni modello Unico in caso di eccedenze d'imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Entro il 15 giugno 2008 il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Correzione ed integrazione del modello 730/2008
Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un modello 730 "rettificativo".

Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda se l'integrazione comporta o meno una situazione di maggior favore per il contribuente.

In particolare, se l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente, a sua scelta, può:

presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere barrata l'apposita casella "730 integrativo", deve essere presentato entro il 25 ottobre 2008 ad un Caf o ad un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta;

presentare un modello Unico 2008 Persone fisiche, utilizzando l'eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso. Tale modello può essere presentato entro il 31 luglio 2008 (correttiva nei termini) ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Se invece l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito, il contribuente deve utilizzare il modello Unico 2008 Persone fisiche, il quale può essere presentato:

entro il 31 luglio 2008 (correttiva nei termini);

entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa);

entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa, art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998).

a cura della Redazione

Fonte: Pratica Lavoro - Ipsoa Editore

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