Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2009, n. prot. 5358/2009 è stato approvato il nuovo modello 730/2009 che i dipendenti e pensionati devono utilizzare per dichiarare i redditi conseguiti nel 2008. Le principali novità contenute nel 730/2009 sono legate sia alle varie proroghe di alcune detrazioni Irpef che alle nuove disposizioni emanate nel corso del 2008 (tra cui la detassazione degli straordinari e il c.d. "bonus famiglia). Volendo riassumerle si citano le seguenti: | • | la proroga della detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e la possibilità di ripartire la detrazione in un numero di rate da tre a dieci; | | • | la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia; | | • | la proroga della detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità; | | • | l'aumento a 4.000 euro del limite di detraibilità per interessi passivi su mutui (lo scorso anno era pari a 3.615,20 euro); | | • | la previsione di una detrazione d'imposta del 19% per le spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti; | | • | la possibilità per gli studenti universitari fuori sede di fruire della detrazione del 19% anche nel caso di spese sostenute per canoni relativi ai contratti di ospitalità; | | • | la previsione di una detrazione d'imposta del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; | | • | la possibilità di godere di una detrazione del 19% sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico; | | • | la proroga della detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido; | | • | la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito dal datore di lavoro compensi per lavoro straordinario di scegliere una differente modalità di tassazione di detti compensi, scegliendo di usufruire o meno dell'aliquota agevolata del 10% così come previsto dal D.L. n. 93/2008 convertito dalla L. n. 126/2008 (a tal fine è stato inserito il nuovo rigo C5 nel quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati); | | • | la possibilità di restituire il "bonus fiscale", fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, e/o il "bonus straordinario", fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008, nel caso in cui uno solo o entrambi i benefici siano stati indebitamente percepiti (a tale scopo occorre compilare il nuovo rigo F12 del quadro F -Acconti, ritenute ed eccedenze); | | • | l'ampliamento a nuovi soggetti della destinazione del cinque per mille, tra i possibili destinatari è stato previsto anche il comune di residenza; | | • | a possibilità di chiedere il "bonus straordinario" previsto per i nuclei familiari a basso reddito (introdotto dall'articolo 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185), compilando il quadro R di nuova istituzione. |
Relativamente alla compilazione del rigo C5 (dedicato, come accennato, al lavoro straordinario, supplementare e primi di produttività) bisogna prestare particolare attenzione a non barrare contemporaneamente le caselle di colonna 4 e 5 (Tassazione ordinaria e tassazione sostitutiva); è obbligatoria la compilazione di una delle due caselle se risulta compilata la colonna 1 (importi assoggettati a tassazione ordinaria) e/o la colonna 2 (importi assoggettati ad imposta sostitutiva) del rigo C5. Inoltre, valgono le seguenti ulteriori istruzioni: | • | la colonna 2 (importi assoggettati ad imposta sostitutiva) deve risultare compilata in presenza di un importo nella colonna 3 (ritenute operate per imposta sostitutiva); | | • | se risulta compilata la casella di colonna 4 (Tassazione ordinaria), deve risultare compilata la colonna 2 (importi assoggettati ad imposta sostitutiva); | | • | se risulta compilata la casella di colonna 5 (Tassazione sostitutiva), deve risultare compilata almeno una delle prime due colonne del rigo (importi assoggettati ad imposta ordinaria ed importi assoggettati ad imposta sostitutiva). |
Riguardo, invece, al "bonus straordinario" di cui al D.L. n. 185/2008, si segnala che il contribuente può chiedere di fruirne in sede di presentazione del modello 730 a condizione che per la fruizione di tale beneficio lo stesso e/o altri componenti del nucleo non abbiano già prodotto istanza né al datore di lavoro o ente pensionistico né all'Agenzia delle Entrate. L'importo del bonus varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d'imposta 2008. Il quadro R del modello 730, che nel caso di dichiarazione congiunta può essere compilato solo dal dichiarante, è composto dai tre seguenti righi: | • | R1, da barrare se se si intende chiedere di fruire del "bonus straordinario"; | | • | R2, che va barrato se è stato compilato il prospetto "Coniuge e familiari a carico" e serve a rendere la dichiarazione sostitutiva sul nucleo fa miliare; | | • | R3 in cui indicare l'eventuale importo complessivo dei redditi di terreni e/o fabbricati percepiti da uno o più familiari indicati nel prospetto "Coniuge e familiari a carico". |
Ad esempio, supponendo il caso di un contribuente con moglie e un figlio a carico (quest'ultimo con reddito di fabbricati complessivamente pari a 200 euro) che, avendo tutti i requisiti previsti dalla norma (a tale scopo si segnala che in sede di conversione in legge del D.L. n. 185 sono state apportate modifiche alla disciplina di cui si discute), voglia usufruire del Bonus in sede di presentazione del modello 730/2009, dovrà: | • | barrare sia la casella del rigo R1 che quella del rigo R2; | | • | riportare nel rigo R3 l'importo di 200. |
Un ultima citazione meritano le date di presentazione del modello 730, da parte del dipendente o pensionato che, salvo eventuali proroghe, sono così stabilite: | • | presentazione al proprio sostituto d'imposta: 30 aprile 2009; | | • | presentazione al CAF o ad intermediari abilitati: 31 maggio 2009. |
Approfondimentia cura di Saverio Cinieri Fonte: Il Quotidiano Ipsoa - Ipsoa Editore
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