Novità: mutui prima casa nel 730/2009

Tra le novità del modello 730/2009, il nuovo limite su cui calcolare la detrazione d'imposta sugli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale.

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La legge n. 244/2007 ha modificato (art. 1, comma 202) il limite massimo su cui calcolare la detrazione del 19% per gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti nell'anno in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, incrementando il precedente limite su cui calcolare la detrazione da 3.615,20 euro a 4.000 euro.

Per ottenere il riconoscimento della detrazione in esame, il contribuente deve documentare che il mutuo ipotecario sia stato contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, intendendosi come tale la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari. L'acquirente intestatario del contratto di mutuo può, pertanto, usufruire della detrazione - con decorrenza dal 2001 - anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia adibito ad abitazione principale di un suo familiare.

Come detto, si deve essere in grado di provare che il mutuo sia stato contratto per l'acquisto dell'abitazione principale; tale prova può essere costituita:

dal contratto di mutuo o dal contratto di compravendita da cui risulti la manifestazione di volontà di voler destinare le somme prese a mutuo all'acquisto dell'abitazione principale;

da apposita dichiarazione resa dalla banca in cui si attesti tale circostanza;

da dichiarazione sostitutiva di atto notorio effettuata ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 resa dallo stesso contribuente.

La detrazione, inoltre, risulta spettare in maniera diversa a seconda che il mutuo ipotecario sia stato stipulato antecedentemente al 1993 oppure a partire da tale anno:

se il mutuo è stato stipulato antecedentemente al 1993, la detrazione sull'importo massimo di 4.000 euro spetta a ciascun intestatario del contratto di mutuo, a condizione che l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi non sia variata l'abitazione principale, se non per cause di lavoro oppure - con decorrenza dal 2001 - a seguito di degenza in istituti di ricovero o sanitari, purché in tale ipotesi l'immobile non risulti locato. Nel caso in cui nel corso dell'anno l'immobile non risulti più adibito ad abitazione principale e non si trovi in una delle situazioni sopra esposte, la detrazione spetta a ciascun intestatario, con decorrenza dal medesimo anno, solamente sull'importo massimo di 2.065,83 euro;

per i mutui stipulati a partire dal 1993, invece, la detrazione spetta, a prescindere dagli intestatari del contratto, sull'importo massimo di 4.000 euro; a fronte della contitolarità del contratto di mutuo, quindi, l'importo di 4.000 euro dovrà essere suddiviso tra i cointestatari. Nell'ipotesi, tuttavia, in cui i due cointestatari del mutuo siano marito e moglie, di cui uno risulti fiscalmente a carico dell'altro, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote, ossia sull'importo di 4.000 euro. La detrazione risulta spettare, inoltre, anche nell'ipotesi in cui il mutuo sia stato contratto per acquisire un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare, ad eccezione delle pertinenze quali un'autorimessa.

Per poter fruire della detrazione, l'immobile deve risultare essere stato adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dall'acquisto. L'acquisto, inoltre, deve essere effettuato nei 6 mesi antecedenti o successivi alla stipula del contratto di mutuo; per i contratti stipulati dal 2001, tuttavia, i limiti temporali precedentemente indicati sono stati incrementati ad un anno. Si evidenzia, tuttavia, che - per i soli contratti di mutuo stipulati nel 1993 - per poter usufruire della detrazione è richiesto che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Nel caso in cui l'immobile non risulti più adibito ad abitazione principale, per motivi diversi da quelli di lavoro, o, con decorrenza dal 2001, per motivi di degenza in istituti sanitari o di ricovero, il contribuente gode della detrazione in misura piena per l'anno in cui si è verificata la variazione, ma decade dalla stessa a partire dall'anno successivo, fino a quando non torni ad adibire l'immobile ad abitazione principale. In tal caso, può tornare a godere della detrazione con riferimento agli interessi pagati a decorrere da tale momento. In ogni caso, l'immobile non deve essere stato locato nel periodo in cui è cambiata la destinazione dello stesso, per la decadenza del beneficio.

Nel caso specifico in cui l'immobile costituisca l'unica abitazione di proprietà di un soggetto appartenente al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delle Forze di polizia ad ordinamento civile, la detrazione spetta a prescindere dal soddisfacimento del requisito della dimora abituale.

Valerio Artina

Fonte: Il Quotidiano Ipsoa - Ipsoa Editore


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