I lavoratori a tempo indeterminato del settore privato possono optare per una modalità di tassazione dei compensi per lavoro straordinario differente rispetto a quella applicata dal sostituto d'imposta.
È stata prevista una tassazione sperimentale per l'incremento della produttività del lavoro (art. 2 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126). In particolare, le somme erogate a livello aziendale a titolo di straordinario o di premi di produttività nel periodo compreso dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale al 10% entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi. I soggetti interessati alla disposizione agevolativa sono tutti i lavoratori del settore privato che nel 2007 hanno prodotto redditi da lavoro dipendente, comprese le pensioni e gli assegni a queste equiparati, non superiori complessivamente a 30.000 euro lordi. Si evidenzia che il D.L. n. 185/2008, in corso di conversione, ha previsto che per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 siano prorogate le suddette misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro; tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva. In presenza dei suddetti requisiti, l'imposta sostitutiva doveva essere applicata dal datore di lavoro, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sin dalla prima erogazione effettuata successivamente al 1° luglio 2008. Il sostituto d'imposta, ove avesse riscontrato che la tassazione sostitutiva risultava meno favorevole per il dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi, poteva procedere con l'applicazione della tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente. Con il Mod. 730/2009, il lavoratore dipendente può ancora decidere, in presenza dei requisiti di legge, di optare, ove lo ritenga più conveniente, per una modalità di tassazione dei compensi percepiti per lavoro straordinario differente rispetto a quella applicata dal sostituto d'imposta:
A tal fine è necessario compilare l'apposito rigo C5, di nuova istituzione, denominato "Lavoro straordinario e/o supplementare e premi di produttività", del quadro C. Si tenga comunque presente che il contribuente è tenuto obbligatoriamente alla compilazione del rigo C5 qualora:
Si supponga il caso di un lavoratore, in possesso dei requisiti di legge per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, il cui datore di lavoro abbia applicato l'imposta in maniera ordinaria, e che intenda optare per la tassazione sostitutiva. Il rigo C5, in tale ipotesi, dev'essere compilato come segue:
A questo punto il sostituto d'imposta, il CAF o professionista abilitato che prestano assistenza fiscale devono calcolare l'imposta sostitutiva, in questo caso pari a 150 (1.500*10%). Tale importo dev'essere riportato nel rigo 51 (ovvero nel rigo 59 per il coniuge) del Mod. 730-3. Qualora l'assistenza fiscale venga effettuata dal CAF o dal professionista abilitato, l'importo che il sostituto deve trattenere a titolo d'imposta sostitutiva di cui al rigo 51 e/o 59 del mod. 730-3 dev'essere indicato anche nella Sezione II del Mod. 730-4 per la comunicazione del risultato contabile da rendere disponibile al sostituto d'imposta. Si tenga presente che non esiste doppia imposizione in quanto l'importo che partecipa all'imposizione sostitutiva sarà sottratto dal reddito di lavoro dipendente e assimilato che partecipa alla tassazione ordinaria in sede di elaborazione del Mod. 730-3. autore: Valerio Artina Fonte: Il Quotidiano Ipsoa - Ipsoa Editore |