Novità: l'opzione per una differente tassazione dei compensi per lavoro straordinario

I lavoratori a tempo indeterminato del settore privato possono optare per una modalità di tassazione dei compensi per lavoro straordinario differente rispetto a quella applicata dal sostituto d'imposta.

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È stata prevista una tassazione sperimentale per l'incremento della produttività del lavoro (art. 2 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126).

In particolare, le somme erogate a livello aziendale a titolo di straordinario o di premi di produttività nel periodo compreso dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale al 10% entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi.

I soggetti interessati alla disposizione agevolativa sono tutti i lavoratori del settore privato che nel 2007 hanno prodotto redditi da lavoro dipendente, comprese le pensioni e gli assegni a queste equiparati, non superiori complessivamente a 30.000 euro lordi.

Si evidenzia che il D.L. n. 185/2008, in corso di conversione, ha previsto che per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 siano prorogate le suddette misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro; tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva.

In presenza dei suddetti requisiti, l'imposta sostitutiva doveva essere applicata dal datore di lavoro, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sin dalla prima erogazione effettuata successivamente al 1° luglio 2008. Il sostituto d'imposta, ove avesse riscontrato che la tassazione sostitutiva risultava meno favorevole per il dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi, poteva procedere con l'applicazione della tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente.

Con il Mod. 730/2009, il lavoratore dipendente può ancora decidere, in presenza dei requisiti di legge, di optare, ove lo ritenga più conveniente, per una modalità di tassazione dei compensi percepiti per lavoro straordinario differente rispetto a quella applicata dal sostituto d'imposta:

assoggettando detti compensi a tassazione sostitutiva qualora il datore di lavoro avesse applicato la tassazione ordinaria;

assoggettando detti compensi a tassazione ordinaria qualora il datore di lavoro avesse applicato la tassazione sostitutiva.

A tal fine è necessario compilare l'apposito rigo C5, di nuova istituzione, denominato "Lavoro straordinario e/o supplementare e premi di produttività", del quadro C.

Si tenga comunque presente che il contribuente è tenuto obbligatoriamente alla compilazione del rigo C5 qualora:

abbia fruito dell'imposizione sostitutiva agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti eccedenti il limite di 3.000 euro;

abbia fruito dell'imposizione sostitutiva anche se nel 2007 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro e dunque non ne aveva i requisiti.

Si supponga il caso di un lavoratore, in possesso dei requisiti di legge per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, il cui datore di lavoro abbia applicato l'imposta in maniera ordinaria, e che intenda optare per la tassazione sostitutiva.

Il rigo C5, in tale ipotesi, dev'essere compilato come segue:

colonna 1: indicare l'importo risultante dal punto 77 "Totale redditi" della sezione "Somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per premi di produttività e altre agevolazioni" CUD 2009 nel quale risulta barrata la casella di cui al punto 80, ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 77 dei CUD 2009 nei quali risulta compilato anche il punto 80: si supponga euro 1.500,00;

colonna 5: al fine di chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere barrata la casella di colonna 5 "Tassazione sostitutiva".

A questo punto il sostituto d'imposta, il CAF o professionista abilitato che prestano assistenza fiscale devono calcolare l'imposta sostitutiva, in questo caso pari a 150 (1.500*10%). Tale importo dev'essere riportato nel rigo 51 (ovvero nel rigo 59 per il coniuge) del Mod. 730-3.

Qualora l'assistenza fiscale venga effettuata dal CAF o dal professionista abilitato, l'importo che il sostituto deve trattenere a titolo d'imposta sostitutiva di cui al rigo 51 e/o 59 del mod. 730-3 dev'essere indicato anche nella Sezione II del Mod. 730-4 per la comunicazione del risultato contabile da rendere disponibile al sostituto d'imposta.

Si tenga presente che non esiste doppia imposizione in quanto l'importo che partecipa all'imposizione sostitutiva sarà sottratto dal reddito di lavoro dipendente e assimilato che partecipa alla tassazione ordinaria in sede di elaborazione del Mod. 730-3.

autore: Valerio Artina

Fonte: Il Quotidiano Ipsoa - Ipsoa Editore


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