Una panoramica delle scadenze relative al modello 730/2009. Un promemoria per contribuenti, sostituti d'imposta, C.A.F. e professionisti.
L'articolo 16 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal Decreto 7 maggio 2007, n. 63, stabilisce al comma 1, lettera a), che i centri di assistenza fiscale (CAF) devono comunicare in via telematica, entro il 25 giugno di ogni anno, all'Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni mod. 730-4. Il successivo comma 4-bis, lettera b) prevede che l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, i dati comunicati dai CAF. I sostituti d'imposta possono richiedere all'Agenzia delle Entrate che i dati dei mod. 730-4 siano resi disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui al comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1998, n. 322. La scelta dell'intermediario incaricato deve essere trasmessa, in via telematica entro il 31 marzo dell'anno d'invio dei risultati contabili da parte dei CAF e ha valore sino alla revoca. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2008 ha previsto che per una graduale attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 16 del predetto decreto n. 164/1999, nell'anno 2008, fossero interessati al flusso telematico esclusivamente i sostituti con domicilio fiscale nelle province ivi indicate. Nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 gennaio 2009 che approva il modello della suddetta comunicazione sono stabilite le modalità della graduale attuazione del flusso telematico dei modelli 730-4 per l'assistenza fiscale da prestarsi nell'anno 2009 a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, nonchè le province interessate. Di seguito si riportano le principali date da ricordare per il Modello 730/2009:
a cura di Ipsoa, Redazione Internet Fonte: Pratica Fiscale e Professionale - Ipsoa Editore |